CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 03621/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03ORS5N) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto del fatto che la condotta non si è risolta nell'atto di divincolarsi ma è consistita anche in spintoni, certamente idonei ad integrare la violenza oppositiva richiesta per l'integrazione della fattispecie; Ritenuto che il secondo motivo è in pari misura manifestamente infondato, avendo la Corte fondato l'applicazione della recidiva sul riscontro di precedenti numerosi e anche specifici, riferiti a reati commessi a distanza di un lasso di tempo non significativo, così da legittimare il giudizio in ordine ad una maggiore colpevolezza e accresciuta pericolosità, correlabile al nuovo episodio criminoso; Ritenuto che il terzo motivo relativo alla pena è da un lato aspecifico e dall'altro volto a sollecitare un diverso giudizio inerente al merito, precluso in questa sede, a fronte di una non arbitraria valutazione della Corte, fondata sul dato oggettivo e sul profilo personologico; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].dent