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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03923/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Parti civili: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che conclude per l'inammissibilità o rigetto dei ricorsi.

Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conclude per l'inammissibilità o rigetto del ricorso.

Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Firenze in data 28/05/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di peculato e condannato alla pena di anni due mesi sei di reclusione con la diminuente del rito, oltre che al risarcimento dei danni morali e materiali in favore di ciascuna delle parti civili, con provvisionali variabili a seconda delle parti civili stesse.

In particolare [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di amministratore e socio unico della società [OSCURATO:PERSONA] srl avrebbe omesso di versare all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato somme di denaro che costituivano il cd PR.E.U. cioè il prelievo erariale unico da prelevarsi alla fonte e in parte anche il margine di profitto di [OSCURATO:SOCIETA]. e il canone dovuto all'amministrazione dei Monopoli di Stato, essendo la [OSCURATO:PERSONA] subconcessionaria dell'agenzia delle Dogane e Monopoli e di conseguenza l'amministratore [OSCURATO:PERSONA] incaricato di pubblico servizio.

Fatti del 11/5/2016 e 31/03-15/05/2017

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi dell'avvocato di fiducia [OSCURATO:PERSONA], deducendo 5 motivi di ricorso e chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata; in via gradata chiede che il Collegio voglia sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell'articolo 3 Cost. e per violazione degli articoli 3 e

27. comma 3, Cost. in relazione al principio di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena. 2.1 Con il primo motivo si censura la sentenza di appello per aver considerato manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata in relazione all'art. 358 cod. pen. nella parte in cui annovera la figura del gestore di apparecchi AWP incaricato della raccolta del versamento del PREU, nella categoria degli incaricati di pubblico servizio, qualifica indispensabile affinché possa configurarsi la fattispecie delittuosa del peculato; la questione è stata ritenuta manifestamente infondata dalla Corte d'appello in quanto concernente la richiesta di sottoporre al vaglio della Consulta non una norma di legge bensì la sua interpretazione in base al principio espresso dalla Corte di Cassazione.

Si deduce inoltre sproporzione sanzionatoria tra il gestore di AWP e quelle dell'albergatore la identica condotta dei quali dà luogo rispettivamente al reato di peculato ed alla sanzione amministrativa. 2.2 Con secondo motivo si lamenta la violazione dell'articolo 314 cod. pen. con riferimento alle declaratoria di responsabilità del ricorrente per il delitto di peculato sotto diversi profili, tra cui l'omessa derubricazione nel reato di furto; in particolare la difesa sottolinea che gli apparecchi AWP sono di proprietà del gestore, che omettendo il versamento di detta somma di denaro commette un mero inadempimento contrattuale; in alternativa chiede di riconoscere in capo al prevenuto la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità ed escludere la configurabilità del delitto di peculato, in quanto i gestori devono necessariamente essere iscritti in un albo denominato RIES e i giocatori devono necessariamente rivolgersi a loro per l'utilizzo delle macchine AWP. 2.3 Con terzo motivo si censura la sentenza per violazione di legge riguardo al profilo soggettivo, in quanto il ricorrente non aveva alcuna intenzione di rendersi inadempiente, avendo chiesto dilazioni di pagamento e piani di rateizzazione, nel tentativo di salvare la sua azienda e ritenendo che i denari derivanti dalla raccolta di gioco fossero propri, salvo poi adempiere agli obblighi tributari verso l'erario e contrattuali verso i concessionari. 2.4 Con quarto motivo si lamenta la violazione dell'articolo 323 bis CP erroneamente ritenuto dai giudice di merito non applicabile alla fattispecie (attenuante speciale per i fatti di particolare tenuità ) 2.5 Con quinto motivo si censura il mancato riconoscimento della continuazione con riferimento alla sentenza n. 635/21 inerente al reato di bancarotta e violazione del principio del ne bis in idem rispetto alla medesima sentenza

3. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., parti civili costituite nel procedimento hanno prodotto osservazioni scritte a sostegno della richiesta di inammissibilità o, comunque, di rigetto del ricorso per Cassazione presentato dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente inammissibile.

2. Relativamente al primo motivo, la censura risulta essere ripetizione delle argomentazioni difensive proposte nei precedenti gradi di giudizio, senza nuovi elementi e senza critica delle motivazioni dei giudici di merito che si sono già espressi motivatamente in merito; il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto - sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, mentre il ricorso introduce un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità.

Si ricorda che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, come avvenuto nel caso in esame, nella sua struttura argomentativa si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. [OSCURATO:PERSONA].

Sez. 2 - , n. 37295 del 12/06/2019 Rv. 277218 - 01.La richiesta di sottoporre al vaglio della Corte costituzionale non una norma di legge, ma la sua interpretazione in base a principio di diritto statuito dalla Suprema Corte, è questione già decisa da [OSCURATO:PERSONA].

Pen., VI Sez., 17 febbraio 2023, n. 6947, che l'ha valutata come 'questione manifestamente infondata, in quanto l'intervento richiesto comporterebbe una vera e propria novità di sistema e si collocherebbe al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, richiedendo ricorso all'esercizio della discrezionalità legislativa nel rimodulare le complessive modalità di riscossione del PREU'; (C. cost., n. 242 del 2021; C. cost., n. 253 del 2019) ed ancora 'infondata è, da ultimo, anche la richiesta di remissione della questione alle Sezioni unite, in quanto nella sentenza n. 6087 del 2020 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affermando che il denaro incassato dall'esercizio degli apparecchi da gioco appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione, hanno escluso in radice qualsiasi ipotesi di qualificazione alternativa delle condotte appropriative in termini di furto" (cfr. [OSCURATO:PERSONA].

Pen., VI Sez., 17 febbraio 2023, n. 6947.

Per quanto riguarda la diversa punibilità delle condotte dell'albergatore va osservato che la stessa è stata realizzata dal legislatore tramite una integrale riscrittura del procedimento tributario di riscossione dell'imposta, che ha determinato per tale soggetto il passaggio dalla qualifica di agente contabile, incaricato del servizio pubblico di riscossione del detto tributo, a mero responsabile di imposta.

La questione, come proposta è, dunque, manifestamente infondata, in quanto l'intervento richiesto comporterebbe una vera e propria novità di sistema e si collocherebbe al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, richiedendo il più ampio ricorso all'esercizio della discrezionalità legislativa (ex plurimis: C. cost., n. 242 del 2021; C. cost., n. 253 del 2019) nel rimodulare le

3. Per quanto concerne il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

Un. n. 6087 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rubbo, chiarisce che "il contenuto della convenzione di concessione dimostra che l'Amministrazione impone che i soggetti delegati all'esercizio dei dati compiti per conto del concessionario esercitino anche attività proprie del pubblico servizio" e, per l'effetto, si "esclude che l'attività del gestore possa ridursi alla semplice fornitura/assistenza delle macchine e che la sua attività di raccolta degli incassi delle giocate possa essere qualificata come semplice attività materiale" .

Il principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite non lascia adito a dubbi: 'Integra il reato di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del PREU, non versandoli al concessionario competente".La difesa deduce la non configurabilità del peculato sulla base di argomentazioni superate, senza sviluppare argomenti alternativi pregnati.

Esclusa, come da punto precedente, la necessità di sollevare eccezione di costituzionalità in merito, i principi affermati nella giurisprudenza citata e non successivamente messi in discussione da quèsta Corte, permangono quali principi ispiratori delle decisioni in materia, quale quella del caso in esame.

4. Il terzo motivo è generico.

Correttamente la Corte di appello motiva sostenendo che 'l'errore di diritto non può ipotizzarsi perché — come chiarisce SSUU Rubbo alle pagine 7 e 8 — si tratta in ogni caso di denaro altrui dal momento che la questione dibattuta era solo se fosse di proprietà del Concessionario o dell'Amministrazione dei Monopoli e che fin dal 2010 la sentenza delle SSUU civili n. 13330/10 aveva stabilito trattarsi di denaro dell'amministrazione' ed ancora 'le asserite difficoltà in cui si è trovato l'imputato non lo possono mandare esente da responsabilità penale per l'appropriazione di denaro della PA, (...) non potendosi sostenere la mancanza dell'elemento soggettivo del reato'.

5. Il quarto motivo è infondato poiché basato su una rilettura nel merito della motivazione della Corte territoriale, di cui non si dimostra la manifesta illogicità né profili di erronea applicazione dell'art. 323 bis cod. pen.

La Corte di appello non ha ravvisato l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. in ragione della valutazione complessiva della vicenda, e quindi del carattere sistematico delle appropriazioni e della conseguente gravità del pregiudizio arrecato al buon andamento dell'azione amministrativa.

Non si tiene conto della motivazione offerta dai giudici di merito ('la circostanza attenuante prevista dall'art. 323-bis C.P. non può essere ritenuta sussistente alla luce delle ingenti somme — 681.627,00 euro; 78.156,00 euro; 34.580,00 euro di cui l'imputato si è appropriato, mai restituite, neppure parzialmente').

Deve quindi ritenersi correttamente interpretato il disposto dell'art. 323 bis c.p., ritenendo che non possa ravvisarsi nella vicenda in esame un'ipotesi di peculato di speciale tenuità in presenza di appropriazione multipla e continuata; vedi a tale proposito Sez. 6, Sentenza n. 30821 del 18/04/2013 Ud.

Rv. 256291 - 01 : in tema di reati contro la P.A., è legittimo da parte del giudice, nel concedere l'attenuante speciale prevista dall'art. 323 bis cod. proc. pen., valutare, nell'ipotesi di reato continuato, la vicenda nel suo complesso e non solo con riferimento all'entità della violazione più grave, autonomamente considerata.

A fronte di queste argomentazioni il ricorso non offre consistenti argomentazioni contrarie.6.

Parimenti infondato il quinto motivo di appello, in quanto le deduzioni difensive sono state già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, con motivazione non censurata dal ricorrente, in quanto tardive ovvero, comunque, infondate, in ragione della eterogeneità dei beni giuridici tutelati dall'art. 314 c.p. e dalle fattispecie di bancarotta; della diversità della condotta di peculato rispetto ai fatti di bancarotta per cui è intervenuta sentenza di patteggiamento.

I delitti di peculato e di bancarotta possono concorrere "in quanto essi si differenziano tra loro per il soggetto attivo, per l'interesse tutelato, per le modalità di aggressione del bene giuridico, per il momento della consumazione e per la condizione di punibilità, prevista solo in relazione al reato fallimentare" ([OSCURATO:PERSONA]. pen., Sez.

VI, 16 aprile 2021, n. 14402).

7. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost., nonché alla refusione delle spese sostenute dalle Parti civili, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida per ciascuna in c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Parti civili: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che conclude per l'inammissibilità o rigetto dei ricorsi. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conclude per l'inammissibilità o rigetto del ricorso. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Firenze in data 28/05/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di peculato e condannato alla pena di anni due mesi sei di reclusione con la diminuente del rito, oltre che al risarcimento dei danni morali e materiali in favore di ciascuna delle parti civili, con provvisionali variabili a seconda delle parti civili stesse. In particolare [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di amministratore e socio unico della società [OSCURATO:PERSONA] srl avrebbe omesso di versare all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato somme di denaro che costituivano il cd PR.E.U. cioè il prelievo erariale unico da prelevarsi alla fonte e in parte anche il margine di profitto di [OSCURATO:SOCIETA]. e il canone dovuto all'amministrazione dei Monopoli di Stato, essendo la [OSCURATO:PERSONA] subconcessionaria dell'agenzia delle Dogane e Monopoli e di conseguenza l'amministratore [OSCURATO:PERSONA] incaricato di pubblico servizio. Fatti del 11/5/2016 e 31/03-15/05/2017 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi dell'avvocato di fiducia [OSCURATO:PERSONA], deducendo 5 motivi di ricorso e chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata; in via gradata chiede che il Collegio voglia sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell'articolo 3 Cost. e per violazione degli articoli 3 e 27. comma 3, Cost. in relazione al principio di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena. 2.1 Con il primo motivo si censura la sentenza di appello per aver considerato manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata in relazione all'art. 358 cod. pen. nella parte in cui annovera la figura del gestore di apparecchi AWP incaricato della raccolta del versamento del PREU, nella categoria degli incaricati di pubblico servizio, qualifica indispensabile affinché possa configurarsi la fattispecie delittuosa del peculato; la questione è stata ritenuta manifestamente infondata dalla Corte d'appello in quanto concernente la richiesta di sottoporre al vaglio della Consulta non una norma di legge bensì la sua interpretazione in base al principio espresso dalla Corte di Cassazione. Si deduce inoltre sproporzione sanzionatoria tra il gestore di AWP e quelle dell'albergatore la identica condotta dei quali dà luogo rispettivamente al reato di peculato ed alla sanzione amministrativa. 2.2 Con secondo motivo si lamenta la violazione dell'articolo 314 cod. pen. con riferimento alle declaratoria di responsabilità del ricorrente per il delitto di peculato sotto diversi profili, tra cui l'omessa derubricazione nel reato di furto; in particolare la difesa sottolinea che gli apparecchi AWP sono di proprietà del gestore, che omettendo il versamento di detta somma di denaro commette un mero inadempimento contrattuale; in alternativa chiede di riconoscere in capo al prevenuto la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità ed escludere la configurabilità del delitto di peculato, in quanto i gestori devono necessariamente essere iscritti in un albo denominato RIES e i giocatori devono necessariamente rivolgersi a loro per l'utilizzo delle macchine AWP. 2.3 Con terzo motivo si censura la sentenza per violazione di legge riguardo al profilo soggettivo, in quanto il ricorrente non aveva alcuna intenzione di rendersi inadempiente, avendo chiesto dilazioni di pagamento e piani di rateizzazione, nel tentativo di salvare la sua azienda e ritenendo che i denari derivanti dalla raccolta di gioco fossero propri, salvo poi adempiere agli obblighi tributari verso l'erario e contrattuali verso i concessionari. 2.4 Con quarto motivo si lamenta la violazione dell'articolo 323 bis CP erroneamente ritenuto dai giudice di merito non applicabile alla fattispecie (attenuante speciale per i fatti di particolare tenuità ) 2.5 Con quinto motivo si censura il mancato riconoscimento della continuazione con riferimento alla sentenza n. 635/21 inerente al reato di bancarotta e violazione del principio del ne bis in idem rispetto alla medesima sentenza 3. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., parti civili costituite nel procedimento hanno prodotto osservazioni scritte a sostegno della richiesta di inammissibilità o, comunque, di rigetto del ricorso per Cassazione presentato dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente inammissibile. 2. Relativamente al primo motivo, la censura risulta essere ripetizione delle argomentazioni difensive proposte nei precedenti gradi di giudizio, senza nuovi elementi e senza critica delle motivazioni dei giudici di merito che si sono già espressi motivatamente in merito; il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto - sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, mentre il ricorso introduce un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità. Si ricorda che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, come avvenuto nel caso in esame, nella sua struttura argomentativa si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. [OSCURATO:PERSONA]. Sez. 2 - , n. 37295 del 12/06/2019 Rv. 277218 - 01.La richiesta di sottoporre al vaglio della Corte costituzionale non una norma di legge, ma la sua interpretazione in base a principio di diritto statuito dalla Suprema Corte, è questione già decisa da [OSCURATO:PERSONA]. Pen., VI Sez., 17 febbraio 2023, n. 6947, che l'ha valutata come 'questione manifestamente infondata, in quanto l'intervento richiesto comporterebbe una vera e propria novità di sistema e si collocherebbe al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, richiedendo ricorso all'esercizio della discrezionalità legislativa nel rimodulare le complessive modalità di riscossione del PREU'; (C. cost., n. 242 del 2021; C. cost., n. 253 del 2019) ed ancora 'infondata è, da ultimo, anche la richiesta di remissione della questione alle Sezioni unite, in quanto nella sentenza n. 6087 del 2020 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affermando che il denaro incassato dall'esercizio degli apparecchi da gioco appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione, hanno escluso in radice qualsiasi ipotesi di qualificazione alternativa delle condotte appropriative in termini di furto" (cfr. [OSCURATO:PERSONA]. Pen., VI Sez., 17 febbraio 2023, n. 6947. Per quanto riguarda la diversa punibilità delle condotte dell'albergatore va osservato che la stessa è stata realizzata dal legislatore tramite una integrale riscrittura del procedimento tributario di riscossione dell'imposta, che ha determinato per tale soggetto il passaggio dalla qualifica di agente contabile, incaricato del servizio pubblico di riscossione del detto tributo, a mero responsabile di imposta. La questione, come proposta è, dunque, manifestamente infondata, in quanto l'intervento richiesto comporterebbe una vera e propria novità di sistema e si collocherebbe al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, richiedendo il più ampio ricorso all'esercizio della discrezionalità legislativa (ex plurimis: C. cost., n. 242 del 2021; C. cost., n. 253 del 2019) nel rimodulare le 3. Per quanto concerne il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA]. Sez. Un. n. 6087 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rubbo, chiarisce che "il contenuto della convenzione di concessione dimostra che l'Amministrazione impone che i soggetti delegati all'esercizio dei dati compiti per conto del concessionario esercitino anche attività proprie del pubblico servizio" e, per l'effetto, si "esclude che l'attività del gestore possa ridursi alla semplice fornitura/assistenza delle macchine e che la sua attività di raccolta degli incassi delle giocate possa essere qualificata come semplice attività materiale" . Il principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite non lascia adito a dubbi: 'Integra il reato di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del PREU, non versandoli al concessionario competente".La difesa deduce la non configurabilità del peculato sulla base di argomentazioni superate, senza sviluppare argomenti alternativi pregnati. Esclusa, come da punto precedente, la necessità di sollevare eccezione di costituzionalità in merito, i principi affermati nella giurisprudenza citata e non successivamente messi in discussione da quèsta Corte, permangono quali principi ispiratori delle decisioni in materia, quale quella del caso in esame. 4. Il terzo motivo è generico. Correttamente la Corte di appello motiva sostenendo che 'l'errore di diritto non può ipotizzarsi perché — come chiarisce SSUU Rubbo alle pagine 7 e 8 — si tratta in ogni caso di denaro altrui dal momento che la questione dibattuta era solo se fosse di proprietà del Concessionario o dell'Amministrazione dei Monopoli e che fin dal 2010 la sentenza delle SSUU civili n. 13330/10 aveva stabilito trattarsi di denaro dell'amministrazione' ed ancora 'le asserite difficoltà in cui si è trovato l'imputato non lo possono mandare esente da responsabilità penale per l'appropriazione di denaro della PA, (...) non potendosi sostenere la mancanza dell'elemento soggettivo del reato'. 5. Il quarto motivo è infondato poiché basato su una rilettura nel merito della motivazione della Corte territoriale, di cui non si dimostra la manifesta illogicità né profili di erronea applicazione dell'art. 323 bis cod. pen. La Corte di appello non ha ravvisato l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. in ragione della valutazione complessiva della vicenda, e quindi del carattere sistematico delle appropriazioni e della conseguente gravità del pregiudizio arrecato al buon andamento dell'azione amministrativa. Non si tiene conto della motivazione offerta dai giudici di merito ('la circostanza attenuante prevista dall'art. 323-bis C.P. non può essere ritenuta sussistente alla luce delle ingenti somme — 681.627,00 euro; 78.156,00 euro; 34.580,00 euro di cui l'imputato si è appropriato, mai restituite, neppure parzialmente'). Deve quindi ritenersi correttamente interpretato il disposto dell'art. 323 bis c.p., ritenendo che non possa ravvisarsi nella vicenda in esame un'ipotesi di peculato di speciale tenuità in presenza di appropriazione multipla e continuata; vedi a tale proposito Sez. 6, Sentenza n. 30821 del 18/04/2013 Ud. Rv. 256291 - 01 : in tema di reati contro la P.A., è legittimo da parte del giudice, nel concedere l'attenuante speciale prevista dall'art. 323 bis cod. proc. pen., valutare, nell'ipotesi di reato continuato, la vicenda nel suo complesso e non solo con riferimento all'entità della violazione più grave, autonomamente considerata. A fronte di queste argomentazioni il ricorso non offre consistenti argomentazioni contrarie.6. Parimenti infondato il quinto motivo di appello, in quanto le deduzioni difensive sono state già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, con motivazione non censurata dal ricorrente, in quanto tardive ovvero, comunque, infondate, in ragione della eterogeneità dei beni giuridici tutelati dall'art. 314 c.p. e dalle fattispecie di bancarotta; della diversità della condotta di peculato rispetto ai fatti di bancarotta per cui è intervenuta sentenza di patteggiamento. I delitti di peculato e di bancarotta possono concorrere "in quanto essi si differenziano tra loro per il soggetto attivo, per l'interesse tutelato, per le modalità di aggressione del bene giuridico, per il momento della consumazione e per la condizione di punibilità, prevista solo in relazione al reato fallimentare" ([OSCURATO:PERSONA]. pen., Sez. VI, 16 aprile 2021, n. 14402). 7. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost., nonché alla refusione delle spese sostenute dalle Parti civili, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida per ciascuna in c
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