CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42657/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 628 cod. pen., in ragione dell'incertezza derivante dal riconoscimento effettuato nel corso del dibattimento dalle persone offese, che indicavano il padre dell'imputato quale autore della rapina, è inammissibile perché manifestamente infondato e aspecifico; la manifesta infondatezza attiene al fatto che la Corte di appello ha rigettato l'identica doglianza spiegando che le persone offese riconoscevano anche l'imputato quale autore della rapina, così che non si aveva nessuna incertezza nell'indicazione (anche) del padre quale partecipe alla rapina perpetrata da più persone, di cui alcune rimaste ignote. A tale proposito, vale la pena ricordare che il riconoscimento dell'imputato presente in aula, operato in udienza, nel corso della deposizione da parte del testimone, ha il valore e la capacità probatoria della testimonianza, utilizzabile come tale; il difetto di specificità attiene al mancato confronto del ricorso con l'evenienza evidenziata dalla Corte di appello, ossia che l'imputato era stato anch'egli riconosciuto in aula. Tale rilievo porta il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am