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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 03802/2026

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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28114/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] difeso e rappresentato, per procura speciale, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Arno, n.38; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,Direzione provinciale di Agrigento in persona del Direttore pro-tempore, con sede in Agrigento, Viale della vittoria,19; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 209/09/20, depositata il 12 gennaio 2020. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza menzionata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha respinto l'appello presentato dalla contribuentecontro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Agrigento; quest’ultimaaveva, a sua volta , rigettato il ricorso volto ad annullare l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, con cui erano state contestate una maggiore imposta IRES di euro 9.389, una maggiore IRAP di euro 200, una maggiore IVA di euro 188, nonché irrogata una sanzione amministrativa unica pari a euro 10.000; l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata; Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: la ricorrente ha provveduto ad effettuare la notificazionedel ricorso alla Direzione provinciale di Agrigento dell’Agenzia delle entrate; secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il ricorso va notificato,invece, alla D irezione generale della predetta A genzia (cfr., [OSCURATO:PERSONA]. 5, Sentenza n. 16122 del 15/11/2002); pertanto, la notificazione effettuata alla D irezione provinciale deve considerarsi nulla senza che possa dirsi sanata in mancanza di costituzione dell’Agenzia delle entrate-Direzione generale; deve,quindi, ordinarsi la rinnovazione della notifica zione assegnando per l’incombente il termine di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento.

P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolodisponendo rinnovarsi la notifica zione del ricorso entro sessantagiorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28114/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] difeso e rappresentato, per procura speciale, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Arno, n.38; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,Direzione provinciale di Agrigento in persona del Direttore pro-tempore, con sede in Agrigento, Viale della vittoria,19; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 209/09/20, depositata il 12 gennaio 2020. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza menzionata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha respinto l'appello presentato dalla contribuentecontro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Agrigento; quest’ultimaaveva, a sua volta , rigettato il ricorso volto ad annullare l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, con cui erano state contestate una maggiore imposta IRES di euro 9.389, una maggiore IRAP di euro 200, una maggiore IVA di euro 188, nonché irrogata una sanzione amministrativa unica pari a euro 10.000; l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata; Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: la ricorrente ha provveduto ad effettuare la notificazionedel ricorso alla Direzione provinciale di Agrigento dell’Agenzia delle entrate; secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il ricorso va notificato,invece, alla D irezione generale della predetta A genzia (cfr., [OSCURATO:PERSONA]. 5, Sentenza n. 16122 del 15/11/2002); pertanto, la notificazione effettuata alla D irezione provinciale deve considerarsi nulla senza che possa dirsi sanata in mancanza di costituzione dell’Agenzia delle entrate-Direzione generale; deve,quindi, ordinarsi la rinnovazione della notifica zione assegnando per l’incombente il termine di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento. P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolodisponendo rinnovarsi la notifica zione del ricorso entro sessantagiorni dalla comunicazione del presente provvedimento. Così deciso in Roma, nel
Sentenza Cassazione n. 03802/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris