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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05138/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 del GIP TRIBUNALE di VASTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 ottobre 2020 il G.U.P. del Tribunale di Vasto applicava a [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti, la pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine a diverse ipotesi, unite dal vincolo della continuazione, di illecita detenzione a fini di spaccio e di vendita di sostanze stupefacenti, contestategli ai sensi degli artt.81 cpv., 110 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, tra l'altro disponendo la confisca di quanto ancora in sequestro.

2. Avverso tale pronuncia i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, in primo luogo, violazione di legge in relazione all'art. 240 cod. pen. e correlato vizio di motivazione.

Lamenta il ricorrente che sarebbe stata disposta la confisca del denaro, sequestratogli a seguito di perquisizione domiciliare, al di fuori del patto e senza che in alcun modo sia stata resa motivazione in ordine alla riconducibilità di tale somma all'attività illecita, trattandosi di applicazione della misura prevista dall'art. 240 cod. pen. - per la quale sono confiscabili solo i beni utilizzati per commettere il reato, ovvero le cose che ne costituiscano il prodotto, il profitto o il prezzo -, nella specie non potendo trovare applicazione la diversa ipotesi di cui all'art. 240- bis cod. pen.

E' stata eccepita, inoltre, violazione di legge, deducendosi che vi è prova in atti della mancanza di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'integrazione del più grave delitto contestatogli al capo G7 di imputazione, stante l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese - per cui costui avrebbe ceduto sostanza stupefacente verso un corrispettivo pari a circa 60.000,00 euro - ove considerate alla stregua del basso tenore di vita mantenuto dal prevenuto.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro, con rinvio per un nuovo esame sul punto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, determinando l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca di quanto in sequestro, per il resto dovendo essere dichiarato inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza.

2. In primo luogo è necessario osservare, con riferimento all'ammissibilità del ricorso, che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti - come non accaduto nel caso di specie - diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348-01).

E' stato, altresì, sottolineato che, nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena e della misura di sicurezza - e tale è la confisca del denaro - è rilevabile di ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell'ipotesi di tardività del ricorso (così Sez. 6, n. 12531 del 16/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275884-01).

3. Ritenuta, pertanto, l'ammissibilità del ricorso, è necessario ricordare, poi, che l'art. 240 cod. pen. prevede, al primo comma, la possibilità per il giudice di ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, individuando tale ultimo nel lucro, e cioè nel vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez.

U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707-01).

Alla stregua dell'indicato assunto, allora, è da ritenere certamente ammissibile la confisca del denaro costituente il provento del reato laddove si proceda, come nel caso in esame, per l'ipotesi della vendita o della cessione a fine di lucro di sostanze stupefacenti.

4. Chiariti i superiori aspetti, il Collegio rileva, tuttavia, come nella sentenza impugnata non sia stata data giustificazione alcuna della disposta confisca della somma di danaro, a dire il vero neanche espressamente citata, avendo il G.U.P. solo indicato, in seno al proprio atto, la generica necessità di disporre la «confisca di quanto ancora in sequestro».

All'evidenza, pertanto, non è stata espressa nessuna diretta riferibilità di siffatta somma alla specifica contestazione oggetto di addebito, mentre, come in precedenza accennato, ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è necessario provare la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo) (cfr. Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204-01; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900-01).

In tal maniera, quindi, il decidente non ha neanche espressamente chiarito in virtù di quale strumento giuridico tale confisca sia stata disposta, ed in particolare se ai sensi dell'art. 240 cod. pen., ovvero applicando la c.d. confisca "allargata" di cui all'art. 240-bis cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, conv., con modificazioni, nella

I. n. 356 del 1992 - richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, dall'art. 85-bis dello stesso D.P.R.

E' necessario ricordare, inoltre, come in ipotesi analoghe a quella in esame sia possibile sottoporre il denaro a confisca obbligatoria "per equivalente", ai sensi di quanto previsto dall'ultima parte della norma dell'art. 73, comma 7-bis, D.P.R. n. 309 del 1990.

5. Del tutto infondato, invece, è il motivo con cui è stato chiesto di escludere la responsabilità dell'imputato in ordine all'integrazione del più grave delitto contestatogli al capo 2 509- G7, stante la ritenuta inverosimiglianza della notevole somma illecitamente percepita quale corrispettivo della reiterata condotta di cessione di sostanza stupefacente.

Rispetto a tale istanza è sufficiente osservare, in maniera troncante, come tale censura sia indeducibile, in quanto non prevista tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103), non riguardando motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

E' agevole osservare, infatti, come essa si risolva nella pretesa di ottenere una rivalutazione del fatto, all'evidenza inammissibile e pacificamente preclusa nella presente sede di legittimità.

6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca di quanto in sequestro, rimettendo al giudice del rinvio la valutazione, di cui dar conto in motivazione, in ordine alla possibilità di ritenere altrimenti confiscabile il denaro in sequestro alla luce delle disposizioni normative in precedenza richiamate.

Il ricorso deve, nel resto, essere dichiarato inammissibile.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca di quanto in sequestro e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Vasto.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 del GIP TRIBUNALE di VASTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 ottobre 2020 il G.U.P. del Tribunale di Vasto applicava a [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti, la pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine a diverse ipotesi, unite dal vincolo della continuazione, di illecita detenzione a fini di spaccio e di vendita di sostanze stupefacenti, contestategli ai sensi degli artt.81 cpv., 110 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, tra l'altro disponendo la confisca di quanto ancora in sequestro. 2. Avverso tale pronuncia i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, in primo luogo, violazione di legge in relazione all'art. 240 cod. pen. e correlato vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che sarebbe stata disposta la confisca del denaro, sequestratogli a seguito di perquisizione domiciliare, al di fuori del patto e senza che in alcun modo sia stata resa motivazione in ordine alla riconducibilità di tale somma all'attività illecita, trattandosi di applicazione della misura prevista dall'art. 240 cod. pen. - per la quale sono confiscabili solo i beni utilizzati per commettere il reato, ovvero le cose che ne costituiscano il prodotto, il profitto o il prezzo -, nella specie non potendo trovare applicazione la diversa ipotesi di cui all'art. 240- bis cod. pen. E' stata eccepita, inoltre, violazione di legge, deducendosi che vi è prova in atti della mancanza di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'integrazione del più grave delitto contestatogli al capo G7 di imputazione, stante l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese - per cui costui avrebbe ceduto sostanza stupefacente verso un corrispettivo pari a circa 60.000,00 euro - ove considerate alla stregua del basso tenore di vita mantenuto dal prevenuto. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro, con rinvio per un nuovo esame sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, determinando l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca di quanto in sequestro, per il resto dovendo essere dichiarato inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza. 2. In primo luogo è necessario osservare, con riferimento all'ammissibilità del ricorso, che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti - come non accaduto nel caso di specie - diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348-01). E' stato, altresì, sottolineato che, nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena e della misura di sicurezza - e tale è la confisca del denaro - è rilevabile di ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell'ipotesi di tardività del ricorso (così Sez. 6, n. 12531 del 16/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275884-01). 3. Ritenuta, pertanto, l'ammissibilità del ricorso, è necessario ricordare, poi, che l'art. 240 cod. pen. prevede, al primo comma, la possibilità per il giudice di ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, individuando tale ultimo nel lucro, e cioè nel vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707-01). Alla stregua dell'indicato assunto, allora, è da ritenere certamente ammissibile la confisca del denaro costituente il provento del reato laddove si proceda, come nel caso in esame, per l'ipotesi della vendita o della cessione a fine di lucro di sostanze stupefacenti. 4. Chiariti i superiori aspetti, il Collegio rileva, tuttavia, come nella sentenza impugnata non sia stata data giustificazione alcuna della disposta confisca della somma di danaro, a dire il vero neanche espressamente citata, avendo il G.U.P. solo indicato, in seno al proprio atto, la generica necessità di disporre la «confisca di quanto ancora in sequestro». All'evidenza, pertanto, non è stata espressa nessuna diretta riferibilità di siffatta somma alla specifica contestazione oggetto di addebito, mentre, come in precedenza accennato, ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è necessario provare la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo) (cfr. Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204-01; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900-01). In tal maniera, quindi, il decidente non ha neanche espressamente chiarito in virtù di quale strumento giuridico tale confisca sia stata disposta, ed in particolare se ai sensi dell'art. 240 cod. pen., ovvero applicando la c.d. confisca "allargata" di cui all'art. 240-bis cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, conv., con modificazioni, nella I. n. 356 del 1992 - richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, dall'art. 85-bis dello stesso D.P.R. E' necessario ricordare, inoltre, come in ipotesi analoghe a quella in esame sia possibile sottoporre il denaro a confisca obbligatoria "per equivalente", ai sensi di quanto previsto dall'ultima parte della norma dell'art. 73, comma 7-bis, D.P.R. n. 309 del 1990. 5. Del tutto infondato, invece, è il motivo con cui è stato chiesto di escludere la responsabilità dell'imputato in ordine all'integrazione del più grave delitto contestatogli al capo 2 509- G7, stante la ritenuta inverosimiglianza della notevole somma illecitamente percepita quale corrispettivo della reiterata condotta di cessione di sostanza stupefacente. Rispetto a tale istanza è sufficiente osservare, in maniera troncante, come tale censura sia indeducibile, in quanto non prevista tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103), non riguardando motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. E' agevole osservare, infatti, come essa si risolva nella pretesa di ottenere una rivalutazione del fatto, all'evidenza inammissibile e pacificamente preclusa nella presente sede di legittimità. 6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca di quanto in sequestro, rimettendo al giudice del rinvio la valutazione, di cui dar conto in motivazione, in ordine alla possibilità di ritenere altrimenti confiscabile il denaro in sequestro alla luce delle disposizioni normative in precedenza richiamate. Il ricorso deve, nel resto, essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca di quanto in sequestro e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Vasto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il P
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