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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38312/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] -reca, condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva, sono inammissibili, poiché reiterativi delle ragioni già formulate con l'appello e manifestamente infondati, oltre che formulati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità.

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità (primo motivo), basata sulla chiara ricostruzione probatoria che ha messo in evidenza come il ricorrente non fosse un mero prestanome della fallita società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." ma avesse un ruolo attivo e consapevole nell'amministrazione, avendo ritirato anche personalmente prelievi dal conto corrente della società.

Quanto al diniego dell'attenuante prevista dall'art. 219

I. fall. della tenuità del danno patrimoniale arrecato, la Corte d'Appello ha spiegato le ragioni in base alle quali non è stato possibile riconoscere, vista l'entità delle somme sottratte.

La motivazione si sottrae al sindacato di legittimità, non essendo afflitta da illogicità manifeste sul punto.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamm ssibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] -reca, condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva, sono inammissibili, poiché reiterativi delle ragioni già formulate con l'appello e manifestamente infondati, oltre che formulati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità (primo motivo), basata sulla chiara ricostruzione probatoria che ha messo in evidenza come il ricorrente non fosse un mero prestanome della fallita società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." ma avesse un ruolo attivo e consapevole nell'amministrazione, avendo ritirato anche personalmente prelievi dal conto corrente della società. Quanto al diniego dell'attenuante prevista dall'art. 219 I. fall. della tenuità del danno patrimoniale arrecato, la Corte d'Appello ha spiegato le ragioni in base alle quali non è stato possibile riconoscere, vista l'entità delle somme sottratte. La motivazione si sottrae al sindacato di legittimità, non essendo afflitta da illogicità manifeste sul punto. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamm ssibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 set
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