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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2025

Cassazione n. 08691/2025

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA nel procedimento r.g.18156/2023 proposto per la correzione d’ufficio di errore materiale contenuto nell’ordinanza n.19931/2023, nel procedimento, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa giusta procura speciale dagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n 22/A, presso lo studio del Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente – Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.3.2025 dal [OSCURATO:PERSONA]: correzione errore materiale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che: - su istanza proposta dagli avv. ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nel procedimento per correzione errore materiale iscritto al n. 18156/2023 RG questa Corte ha emesso ordinanza interlocutoria n. 16514/2024 ove sirilevava che il ricorso ex art. 287 ss. c.p.c. non era stato notificato ai ricorrenti, condannati al pagamento delle spese processuali, e così rinviava a nuovo ruolo, disponendo la notificazione del ricorso ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da eseguire entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; -[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ha tempestivamente e regolarmente notificato il ricorso ai Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], Mattazzi,Paola, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] - la ricorrente ha prodotto istanza di fissazione d’udienza in data 27.11.2024; - considerato che, nonostante l’avvenuta notificazione i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimasti intimati; -con ricorso depositato presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione in data 20/09/2023, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ha chiesto di correggere l'errore materiale dell'ordinanza n. 19931/2023; in particolare a pag. 8 di sostituire la dizione: «La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 12.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge» con la dizione: «La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti a rimborsare, con il vincolo della solidarietà passiva, alla società [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 12.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge»; -che in data 14.3.2025 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ulteriore memoria; -considerato che: la condanna solidale non integra un profilo meramente materiale, ma implica un giudizio ai sensi dell’art. 97 c.p.c. circa la comunanza di interessi, tant’è che il secondo comma prevede che se la sentenza non statuisce sulla ripartizione questa si fa per quote uguali, per cui la statuizione, pur se a contenuto discrezionale, non è a carattere obbligatorio, disponendo la legge circa gli effetti della mancata statuizione sulla ripartizione; l’istanza è,pertanto , inammissibile. -ritenuto che non vi sia luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., n. 9438/2002; Cass., n. 10203/2009; Cass., n.21213/2013; Cass., n. 12184/2020, Cass., Sez.

U. n. 29432/2024).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’istanza inammissibile.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA nel procedimento r.g.18156/2023 proposto per la correzione d’ufficio di errore materiale contenuto nell’ordinanza n.19931/2023, nel procedimento, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa giusta procura speciale dagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n 22/A, presso lo studio del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente – Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.3.2025 dal [OSCURATO:PERSONA]: correzione errore materiale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che: - su istanza proposta dagli avv. ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nel procedimento per correzione errore materiale iscritto al n. 18156/2023 RG questa Corte ha emesso ordinanza interlocutoria n. 16514/2024 ove sirilevava che il ricorso ex art. 287 ss. c.p.c. non era stato notificato ai ricorrenti, condannati al pagamento delle spese processuali, e così rinviava a nuovo ruolo, disponendo la notificazione del ricorso ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da eseguire entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; -[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ha tempestivamente e regolarmente notificato il ricorso ai Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], Mattazzi,Paola, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] - la ricorrente ha prodotto istanza di fissazione d’udienza in data 27.11.2024; - considerato che, nonostante l’avvenuta notificazione i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimasti intimati; -con ricorso depositato presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione in data 20/09/2023, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ha chiesto di correggere l'errore materiale dell'ordinanza n. 19931/2023; in particolare a pag. 8 di sostituire la dizione: «La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 12.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge» con la dizione: «La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti a rimborsare, con il vincolo della solidarietà passiva, alla società [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 12.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge»; -che in data 14.3.2025 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ulteriore memoria; -considerato che: la condanna solidale non integra un profilo meramente materiale, ma implica un giudizio ai sensi dell’art. 97 c.p.c. circa la comunanza di interessi, tant’è che il secondo comma prevede che se la sentenza non statuisce sulla ripartizione questa si fa per quote uguali, per cui la statuizione, pur se a contenuto discrezionale, non è a carattere obbligatorio, disponendo la legge circa gli effetti della mancata statuizione sulla ripartizione; l’istanza è,pertanto , inammissibile. -ritenuto che non vi sia luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., n. 9438/2002; Cass., n. 10203/2009; Cass., n.21213/2013; Cass., n. 12184/2020, Cass., Sez. U. n. 29432/2024). P.Q.M. La Corte dichiara l’istanza inammissibile. Così