CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 24436/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26857/2013 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], CASTALDI ASSUNTArappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.(ADS80224030587) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n. 108/2013 depositata il 12/04/2013. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. le ricorrentihanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi; 2. l’Agenzia delle entrate con controricorso ha chiesto il rigetto del ricorso; 3. le ricorrenti ha nno depositato memoria ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, dando atto di avere aderito alla definizione agevolata c.d. «rottamazione Quater»; le ricorrenti depositano anche copia delle quietanze dei pagamenti effettuati; chiedono la sospensione del giudizio. 4. la controversia è stata rimessa alla pubblica udienza per la questione della definizione agevolata, ordinanza interlocutoria n. 27953/2024; 5. la Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, ribadite in udienza, sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], di estinzione del processo; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presente in udienza ha concluso per la sospensione fino al termine del pagamento integrale della definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 5830/2025 la questione oggetto del presente processo è stata rimessa alle Sezioni Unite; 2. conseguentemente, in attesa della decisione delle Sezioni Unite, la causa deve rinviarsi a nuovo ruolo P.Q.M Rinvia la causa a