Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:90
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
23 marzo 2004
[OSCURATO:PERSONA]310/02
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Pubblico impiego — Assunzione — Art. 29 dello Statuto — Avviso di posto vacante — Rigetto di candidatura — Tardività»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto:
Ricorso diretto a ottenere, da una parte, l’annullamento della decisione del Consiglio 11 aprile 2002, recante rigetto della
candidatura del ricorrente al posto di direttore generale della Direzione generale «Relazioni economiche esterne, politica
estera e di sicurezza comune (PESC)» del Segretariato generale della detta istituzione, nonché della decisione 10 luglio 2002,
recante rigetto espresso del suo reclamo, e, dall’altra, l’annullamento della decisione di nomina del direttore generale della
Direzione generale «Relazioni economiche esterne, politica estera e di sicurezza comune (PESC)» del Segretariato generale
del Consiglio.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Dipendenti — Ricorso — Ricorso proposto contro la decisione di rigetto del reclamo — Ricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2.
Procedura — Ricorso introduttivo — Requisiti formali — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Insussistenza — Irricevibilità
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]
3.
Dipendenti — Avviso di posto vacante — Incompetenza di un’istituzione a modificare il termine per la presentazione delle domande
di trasferimento fissato in un avviso di posto vacante proveniente da un’altra istituzione
(Statuto del personale, art. 2, primo comma)
4.
Dipendenti — Ricorso — Eccezione di illegittimità — Necessità di uno stretto collegamento tra l’atto impugnato e l’atto anteriore
asseritamente illegittimo — Contestazione della legittimità di un avviso di posto vacante in occasione di un ricorso proposto
contro un rigetto di candidatura limitata alle disposizioni su cui si è fondato tale rigetto
(Art. 241 CE; Statuto del personale, art. 91)
5.
Diritto comunitario — Principi — Parità di trattamento — Discriminazione
6.
Dipendenti — Assunzione — Procedure — Applicazione dell’art. 29, n. 2, dello Statuto — Oggetto — Ampliamento delle possibilità
di scelta da parte dell’autorità che ha il potere di nomina — Conseguenza — Possibilità di presentare una candidatura riservata
a coloro che non possano postulare nell’ambito del procedimento aperto parallelamente ai sensi dell’art. 29, n. 1, dello Statuto
(Statuto del personale, art. 29)
7.
Dipendenti — Ricorso — Motivi — Sviamento di potere — Nozione
1. La domanda di annullamento di una decisione che ha respinto un reclamo ha il solo effetto di deferire al giudice comunitario
l’atto lesivo oggetto del reclamo.
(v. punto 19)
Riferimento: Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento (Racc. pag. 23, punto 8); Tribunale 21 ottobre 2003,
causa T‑302/01, Birkhoff/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑245 e II‑1185, punto 24)
2. Nel caso in cui il ricorrente non deduca alcun motivo a sostegno di una delle sue domande, non è soddisfatta una delle condizioni
sancite dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, secondo cui i motivi dedotti devono essere
oggetto di un’esposizione sommaria. Trattandosi di un motivo di ordine pubblico, può essere sollevato d’ufficio dal Tribunale.
(v. punto 21)
Riferimento: Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑231/99, Joynson/Commissione (Racc. pag. II-2085, punto 154, e la giurisprudenza
ivi citata)
3. Un’istituzione non dispone del potere di modificare un avviso di posto vacante proveniente dall’autorità che ha il potere
di nomina di un’altra istituzione. In proposito, dall’art. 2, primo comma, dello Statuto risulta che i poteri demandati dallo
Statuto all’autorità che ha il potere di nomina, segnatamente quello di redigere un avviso di posto vacante, possono, in via
di principio, essere esercitati soltanto dalle autorità designate nell’ambito di ciascuna istituzione.
Un’istituzione non può, di conseguenza, prorogare o modificare il termine per la presentazione delle domande di trasferimento
fissato in un avviso di posto vacante proveniente da un’altra istituzione.
(v. punto 32)
4. La portata dell’eccezione di illegittimità prevista all’art. 241 CE è limitata a quanto indispensabile alla definizione della
lite. Pertanto, tenuto conto della necessità che esista uno stretto legame tra l’atto impugnato e l’atto anteriore del quale
si eccepisce l’illegittimità, nell’ambito di un ricorso proposto contro il rigetto di una candidatura, il ricorrente non può
dedurre irregolarità che avrebbero inficiato l’avviso di posto vacante se non nei limiti in cui esse incidono sulla legittimità
di tale rigetto.
(v. punti 48 e 49)
Riferimento: Tribunale 26 ottobre 1993, cause riunite T‑6/92 e T‑52/92, Reinarz/Commissione (Racc. pag. II-1047, punti 56
e 57); Tribunale 3 ottobre 2000, causa T‑60/99, Townsend/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-11 e II‑45, punto 53); Tribunale
2 maggio 2001, causa T‑208/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-103 e II-479,
punto 34, e la giurisprudenza ivi citata)
5. Il divieto di discriminazione impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento
sia obiettivamente giustificata.
(v. punto 50)
Riferimento: Tribunale 6 luglio 1999, cause riunite T‑112/96 e T‑115/96, Séché/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-115 e II-623,
punto 127); Tribunale 22 maggio 2003, causa T‑249/01, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑153 e II‑749, punto 30)
6. La procedura prevista dall’art. 29, n. 2, dello Statuto mira ad ampliare le possibilità di scelta dell’autorità che ha il
potere di nomina rispetto a quelle offertele dal n. 1 dello stesso articolo.
Pertanto, soltanto le persone che non possono presentare una candidatura nell’ambito del procedimento avviato ai sensi dell’art. 29,
n. 1, dello Statuto possono candidarsi nell’ambito del procedimento avviato in forza del n. 2 del medesimo articolo.
(v. punto 60)
Riferimento: Tribunale 16 gennaio 2001, cause riunite T‑97/99 e T‑99/99, Chamier e O’Hannrachain/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-1
e II-1, punto 34)
7. La nozione di sviamento di potere ha una portata ben definita che si riferisce al fatto che un’autorità amministrativa abbia
utilizzato i propri poteri per uno scopo diverso da quello per il quale le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da
sviamento di potere solo se appare, in base a indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, adottata per raggiungere fini diversi
da quelli dichiarati.
(v. punto 66)
Riferimento: Tribunale 11 giugno 1996, causa T‑118/95, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-283 e II-835, punto
25, e la giurisprudenza ivi citata)