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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 1959

Cassazione n. 08777/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/10/1959 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Elat-Q-633Mso-a-1-1-e-p-a-rti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 24414 del 6 maggio 2021 la quarta Sezione Penale di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 3.6.2019 di condanna per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina stradale, commesso in data 23.5.2013.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., censurando l'omesso rilievo ex officio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., della prescrizione del delitto, assertivamente maturata (tenuto conto del prolungamento del termine per effetto degli atti interruttivi) il 23 novembre 2020 salva l'applicabilità dell'ulteriore termine di due mesi e quattro giorni relativo al periodo 9.3/11.5.2020 di sospensione Covid che comunque non muta l'eccepita prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può essere ritenuto ammissibile.

Manifestamente infondata è, nella specie, la postulazione della maturazione della (supposta) prescrizione in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di legittimità impugnata.

Anche considerando la prescrizione quale frutto del mero computo aritmetico del termine fissato ex lege dalla data di commissione del reato, senza valutare, trattandosi di un evento giuridico e non di un fatto naturale, le plurime questioni di fatto e di diritto, la cui definizione deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l'errore di percezione denunciato, si appalesa, ciò nondimeno, del tutto erroneo il calcolo compiuto dal ricorrente sul presupposto che il termine ex art.157 cod. pen. sia di sei anni.

Va invece rilevato che per il delitto di omicidio colposo ex art. 589, secondo comma cod. pen. che comunque prevede, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 92/2008, convertito con modifiche nella L. 125/2008, nel massimo edittale la pena di sette anni, i termini di prescrizione sono raddoppiati secondo le modifiche apportate dalla medesima novella all'art. 157, sesto comma cod. pen..

Di talchè il termine di prescrizione non può ritenersi a tutt'oggi ancora spirato.

Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

Con riferimento alla previsione, contenuta nell'art. 625-bis c.p.p., comma 4, giova puntualizzare il principio secondo il quale "in tema di procedimento per la correzione dell'errore di fatto nei provvedimenti della Corte di cassazione, nell'ipotesi in cui il ricorso straordinario sia dichiarato inammissibile, all'esito di udienza, la relativa pronuncia deve assumere la forma della sentenza, mentre si impone l'adozione dell'ordinanza nel caso in cui l'inammissibilità sia dichiarata de plano senza l'instaurazione del contraddittorio (Sez.

U., n. 16103 del 27/03/2002 - dep. 30/04/2002, Basile, Rv. 221284), ipotesi questa ricorrente nel caso di specie P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso 1'8.10.2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/10/1959 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Elat-Q-633Mso-a-1-1-e-p-a-rti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 24414 del 6 maggio 2021 la quarta Sezione Penale di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 3.6.2019 di condanna per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina stradale, commesso in data 23.5.2013. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., censurando l'omesso rilievo ex officio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., della prescrizione del delitto, assertivamente maturata (tenuto conto del prolungamento del termine per effetto degli atti interruttivi) il 23 novembre 2020 salva l'applicabilità dell'ulteriore termine di due mesi e quattro giorni relativo al periodo 9.3/11.5.2020 di sospensione Covid che comunque non muta l'eccepita prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può essere ritenuto ammissibile. Manifestamente infondata è, nella specie, la postulazione della maturazione della (supposta) prescrizione in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di legittimità impugnata. Anche considerando la prescrizione quale frutto del mero computo aritmetico del termine fissato ex lege dalla data di commissione del reato, senza valutare, trattandosi di un evento giuridico e non di un fatto naturale, le plurime questioni di fatto e di diritto, la cui definizione deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l'errore di percezione denunciato, si appalesa, ciò nondimeno, del tutto erroneo il calcolo compiuto dal ricorrente sul presupposto che il termine ex art.157 cod. pen. sia di sei anni. Va invece rilevato che per il delitto di omicidio colposo ex art. 589, secondo comma cod. pen. che comunque prevede, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 92/2008, convertito con modifiche nella L. 125/2008, nel massimo edittale la pena di sette anni, i termini di prescrizione sono raddoppiati secondo le modifiche apportate dalla medesima novella all'art. 157, sesto comma cod. pen.. Di talchè il termine di prescrizione non può ritenersi a tutt'oggi ancora spirato. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo. Con riferimento alla previsione, contenuta nell'art. 625-bis c.p.p., comma 4, giova puntualizzare il principio secondo il quale "in tema di procedimento per la correzione dell'errore di fatto nei provvedimenti della Corte di cassazione, nell'ipotesi in cui il ricorso straordinario sia dichiarato inammissibile, all'esito di udienza, la relativa pronuncia deve assumere la forma della sentenza, mentre si impone l'adozione dell'ordinanza nel caso in cui l'inammissibilità sia dichiarata de plano senza l'instaurazione del contraddittorio (Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002 - dep. 30/04/2002, Basile, Rv. 221284), ipotesi questa ricorrente nel caso di specie P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso 1'8.10.2021 [OSCURATO:PERSONA]
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