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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34245/2026

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mpugnata limitatamente al capo 1) della rubrica,con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore del ricorrente che ne ha richiesto l’integrale annullamento per i motivigià illustrati nell’atto di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] si è comunque riportato ai motivi di ricorsoespostiRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza del 27 marzo 2026 il Tribunale di Napoli, in funzione diGiudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napolidel 3 febbraio 2026 con la quale XXXXXXXXXXXXXXX è stato sottoposto allamisura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con quella degli arrestidomiciliari, perché ritenuto gravemente indiziato dei delitti di partecipazione adun’associazione di tipo mafioso e di estorsione, tentata e consumata, aggravati aisensi dell’art. 416bis.1 cod. pen., ascrittigli rispettivamente ai capi 1), 49) e 50)della rubrica.1.1.Nell’illustrare il percorso argomentativo posto a fondamento delladecisione, il Tribunale ha preliminarmente evidenziato come il procedimento inesame compendi gli esiti di una complessa attività investigativa avviata nelmarzo del 2019 ed incentrata sull’operatività di una delle più radicatearticolazioni camorristiche attive nel territorio napoletano - il gruppo criminaledenominato «XXXXXXX», operante nell’area compresa tra il quartiereXXXXXXXXXXX e la frazione XXXXXX del comune di XXXXXXX – nonché lerisultanze di un distinto procedimento penale concernente un singolo episodioestorsivo, successivamente riunito al presente per ragioni di connessione.Con specifico riguardo alla posizione del XXXXXX, il Collegio cautelare harilevato come il materiale indiziario, apprezzato nella sua valenza dimostrativaunitaria e nella convergenza delle diverse acquisizioni investigative, restituisca lafigura di un soggetto organicamente inserito nella consorteria mafiosa in esame,del cui programma criminoso ha costituito stabile e affidabile esecutore, conprecipua specializzazione nel settore delle attività estorsive.A sostegno di tale conclusione, il Tribunale ha anzitutto valorizzato l’arrestoin flagranza, sofferto dal XXXXXX in data 1 luglio 2019, proprio per il delitto dicui all’art. 629 cod. pen., commesso, unitamente ad altro sodale, ai danni di unesercente l’attività di parrucchiere.Pur dando atto dell’intervenuta assoluzione dell’indagato in relazione a taleaddebito, il Collegio ha tuttavia sottolineato la persistente rilevanza sul pianoricostruttivo dell’arresto de quo, reputandolo comunque significativo ai fini dellacomprensione del contesto criminale nel quale il XXXXXX era stabilmente inseritoe delle modalità con cui esplicava la propria operatività.Muovendo da tale dato, nonché dal contenuto di talune conversazioniintercettate – nel corso delle quali il XXXXXX, manifestando al fratello l’esigenzadi interloquire con il vertice del sodalizio, aveva riferito dell’avvenutascarcerazione di un «compagno», identificato in XXXXXXXXXXXX, esponente diassoluto rilievo del clan - il Tribunale ha qualificato come «granitico» il quadroindiziario relativo al delitto associativo contestato al capo 1), a fortiori valutandole suddette emergenze congiuntamente alle relazioni personali coltivatedall’indagato e al suo comprovato coinvolgimento nelle vicende estorsive di cui aicapi 49) e 50).1.2.Con riferimento a tali ultime ipotesi delittuose, il Tribunale ha quindiproceduto ad una minuziosa ricostruzione delle risultanze captative poste afondamento dell’impostazione accusatoria, evidenziandone l’univoca ed elevatacapacità dimostrativa.In particolare, il Collegio ha sottolineato come il contenuto delleconversazioni intercettate delinei l’immagine di un soggetto che ha agito conassoluta libertà espressiva e senza alcuna cautela comunicativa nel rapporto conle persone offese e, considerando tali circostanze decisive per la conferma dellafondatezza dell’ipotesi investigativa, è prevenuto, per tale via, ad un giudizio diintegrale adesione alle valutazioni formulate dal giudice della cautela genetica.1.3.Infine, sotto il profilo delle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenutol’insussistenza di elementi idonei a superare la presunzione relativa previstadall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., osservando come, non essendoapprezzabilmente dimostrato il venire meno dell’attualità del pericolo che lanorma presume sussistente, l’efficacia della misura non possa essereneutralizzata dal mero decorso del tempo rispetto ai fatti contestati.2.

XXXXXXXXXXXXXXX propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Annunziata, ricorso per cassazione articolato in quattro motivi di seguito riassuntiai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione degli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen.), nonché vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen.) in relazione al delitto di cui al capo 1) della rubrica.Il difensore lamenta che il provvedimento impugnato non ricostruisca alcunelemento idoneo a collegare in modo strutturale il ricorrente alla consorteria cuiè stato reputato organico.Evidenzia che le specifiche condotte allo stesso ascritte afferiscono a«vicende debitorie circoscritte prive di qualsiasi riferimento ad una ripartizione diruoli, ad una cassa comune, a direttive apicali o a una strategia criminalecondivisa».Contesta, in altri termini, che il Tribunale abbia operato un’inammissibilecommistione tra le valutazioni concernenti la fattispecie associativa di cui al capo1) e le condotte di «recupero crediti» oggetto di contestazione ai capi 49) e 50).Lamenta, inoltre, che la polizia giudiziaria procedente ha omesso dirappresentare all’autorità giudiziaria la circostanza che il XXXXXi era stato giàassolto per non aver commesso il fatto in relazione ad uno degli episodicontestati al capo 49) della rubrica («XXXXXXXXXXXXXXXXXXX»), poiché ildecidente «non solo ha escluso la partecipazione dell’indagato alla condottaestorsiva, ma ha qualificato il fatto come mero esercizio arbitrario delle proprieragioni posto in essere dal coindagato XXXXXXXper conto di un familiare».,evidenziando come l’omessa considerazione di un giudicato assolutorio integri giàdi per sé un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod.proc. pen.Contesta peraltro che la motivazione spesa dal Tribunale in ordine allavalenza da attribuirsi a detta sentenza sia intimamente contraddittoria («ciò noninficia la valenza dell’episodio per comprendere il contesto in cui lo stessooperava»), non potendosi sostenere che il riferimento al contesto sia elementoindiziario che possa supportare un giudizio di partecipazione ad un sodaliziomafioso.Censura, ancora, il riferimento alle frequentazioni ed alle conversazioniintercettate operato dal Tribunale a sostegno del proprio giudizio, affermandoche, in tal modo, il giudicante avrebbe omesso di individuare in concreto quelruolo dinamico e funzionale assunto dal ricorrente in seno al sodalizio nel quale,secondo i canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, si concreta ilmomento partecipativo di un associato.Rappresenta che l’intraneità del ricorrente non può essere fondata sullaritenuta partecipazione alle vicende estorsive di cui ai capi 49) e 50) dellarubrica.Lamenta che, così opinando, la Corte ha operato secondo un automatismoche viola il principio di autonomia del reati associativo («la commissione didelitti, anche aggravati dal metodo mafioso, non implica di per sé l’appartenenzaorganica al clan») e del quale lo stesso Tribunale ha riconosciuto la valenzaal lorquando, pronunciandosi nei r iguardi d i un coindagato, ta leXXXXXXXXXXXXXXX, pur riconoscendo sussistente un grave quadro indiziario inrelazione al delitto di cui al capo 49), ha annullato il provvedimento di rigore inrelazione al reato di partecipazione alla consorteria di cui al capo 1) della rubrica.2.2.

Violazione degli artt. 629 e 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione(art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione ai delitti di cui aicapi 49) e 50) della rubrica.Il difensore censura la motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte incui ha riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. solo sulla base di talune espressioni utilizzate dal ricorrente(«sono carcerato», «sono un amico di XXXXXXXXXXX»), estrapolandole dalcontesto in cui esse sono state pronunciate.Contesta che il Tribunale ha in tal modo offerto un’interpretazione eccentricarispetto ai canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali ilmetodo mafioso richiede la prova che la condotta sia stata posta in essereavvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della conseguentecondizione di assoggettamento e di omertà.Evidenzia come dalle risultanze intercettative non solo non emerga alcunriferimento, anche implicito, ad un clan mafioso ma si apprezzi altresì l’esistenzadi pregressi rapporti di natura economica e contrattuale tra il ricorrente e lepersone asseritamente offese.Pur riconoscendo che le minacce proferite presentano, talora, connotati diasprezza, sostiene che esse siano comunque prive di un’effettiva capacitàintimidatoria tanto che i destinatari delle stesse non hanno mai propostodenuncia, ed aggiunge che proprio tale circostanza avrebbe dovuto indurre ilTribunale ad operare una riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 393 cod.pen. o, comunque, ad escludere la circostanza aggravante contestata.2.3.

Violazione degli artt. 125, comma 3, lett. c), e 309, comma 9, cod.proc. pen.

Vizio di motivazione per mancanza o manifesta illogicità delprovvedimento (art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.).Il difensore premette di aver depositato una memoria corredata da tutte lecaptazioni indicate come fonti di prova dei reati ascritti all’assistito perdimostrare «la natura privatistica e non mafiosa del credito vantato».Lamenta, però, che il Tribunale, fondando le proprie determinazioni solo suframmenti di dette emergenze, è incorso in un’omessa ovvero parzialevalutazione degli elementi di prova a favore prodotti («le intercettazioni nonpossono essere soppesate in modo atomistico o selettivo, ma devono essereanalizzate nella loro integrità temporale e logica, poiché il significato delleespressioni captate è inscindibile dal contesto dialogico in cui vengonopronunciate e dal flusso conversazionale in cui si inseriscono») e che, peraltro, leargomentazioni difensive sono state rigettate dal Tribunale attraverso una meraformula di stile.2.4.

Manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen.) in relazione al giudizio di pericolosità sociale.Il difensore censura l’adeguatezza della motivazione offerta dal Tribunale inordine al mancato superamento della presunzione di cui all’art. 275, comma 3,cod. proc. pen.Evidenzia che il Tribunale ha omesso di considerare che i fatti contestatirisalgono al 2019 e che le precarie condizioni di salute dell’indagato, peraltroultrasettantenne, che gli hanno permesso di beneficiare della sostituzione dellamisura, limitandosi a richiamare in termini astratti la presunzione di sussistenzadi un pericolo di recidiva.3.

In data 14 luglio 2026 è pervenuta memoria a firma del difensorecontenente motivi nuovi, i quali approfondiscono i temi già sviluppati nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati.2.

Va, anzitutto, premesso che i motivi nuovi di cui al punto 3 del ritenuto infatto, ammissibili ex art. 311, comma 4, cod. proc. pen., saranno valutatiunitariamente a quelli sviluppati nel ricorso.3.

Le doglianze che la difesa ha veicolato con il secondo ed il terzo deimotivi di ricorso non sono meritevoli di positivo apprezzamento.3.1.Va osservato, quanto al secondo motivo di ricorso, che, contrariamente aquanto prospettato dal ricorrente, il Tribunale ha ritenuto configurabile, sia pureinciampi di natura logica, la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen., sotto il profilo dell’avvalimento del metodo mafioso, valorizzando ilcontenuto di specifiche espressioni utilizzate dall’indagato nei rapportiintrattenuti con le persone offese.Con motivazione tutt’altro che incoerente, il Collegio del riesame ha, inparticolare, sottolineato come il XXXXXX, nel corso delle interlocuzioni relative adentrambe le vicende estorsive contestate ai capi 49) e 50), abbia richiamato lapropria condizione di soggetto detenuto, evocando una pregressa esperienzacarceraria in termini funzionali ad accrescere la portata intimidatoria delle propriepretese.A ciò si aggiunge il riferimento, contenuto in una delle conversazioniconcernenti la prima delle condotte estorsive, alla sua qualità di «amico diXXXXXXXXXXX», locuzione che il Tribunale ha ragionevolmente interpretatoquale immediato e trasparente richiamo al sodalizio criminale operante inquell’area territoriale e, dunque, quale strumento evocativo della forza diintimidazione promanante dall’organizzazione mafiosa di appartenenza.Si tratta di un percorso motivazionale che, pur sviluppato in forma concisa,si sottrae alle censure difensive, avendo individuato elementi sintomaticitutt’altro che equivoci dell’intento dell’indagato di accreditare le proprie richiestefacendo leva sul prestigio criminale e sulla capacità coercitiva riconducibili alcontesto associativo di riferimento.3.2.Il terzo motivo è, invece, manifestamente inammissibile per genericità.Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ildedotto travisamento o l’omessa valutazione del materiale investigativo nonpossono essere fatti valere mediante il generico richiamo all’esistenza di ulteriorigli elementi asseritamente trascurati dal giudice e di illustrarne la decisivitàrispetto al tema devoluto.Ne consegue che non può ritenersi sufficiente la mera allegazione di avereposto a disposizione del Tribunale del riesame l’intero compendio captativo,poiché una simile prospettazione si risolve nell’inammissibile pretesa didemandare al giudice dell’impugnazione una attività di selezione e di ricerca deglielementi favorevoli all’indagato che resta, invece, riservata alla parteinteressata.Nel caso di specie, il ricorrente omette del tutto di indicare quali specificisegmenti delle conversazioni intercettate sarebbero stati pretermessi dalTribunale né espone le ragioni per cui essi sarebbero idonei a sovvertire il quadroargomentativo sviluppato nell’ordinanza impugnata, limitandosi ad un indistintorichiamo all’intero materiale acquisito agli atti.Una censura così formulata difetta, infatti, del necessario requisito dellaspecificità, giacché non consente di apprezzare né il contenuto delle risultanzeasseritamente ignorate né la loro concreta incidenza dimostrativa rispetto allatesi difensiva, e finisce per risolversi, di conseguenza, in una doglianzameramente assertiva e, come tale, inammissibile.4.

Reputa, di contro, questo Collegio che il primo motivo di ricorso, ponendoin evidenza apprezzabili carenze dell’impianto motivazionale posto a fondamentodel provvedimento impugnato, colga nel segno.4.1 E’ indubbio, invero, che il percorso argomentativo attraverso il quale ilTribunale ha ritenuto di confermare il giudizio di gravità indiziaria in ordine aldelitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso sia caratterizzato da unlivello di elaborazione motivazionale particolarmente esiguo, tale da nonconsentire di apprezzare con la necessaria chiarezza il procedimento logicoseguito nell’inferire l’organica appartenenza del XXXXXX al sodalizio criminoso, eda profili di intrinseca contraddittorietà.Sussiste, inoltre, un evidente elemento di frizione interna al ragionamentodecisorio, là dove si consideri che il Collegio ha si inteso attribuire rilievodimostrativo ad una vicenda delittuosa dalla quale l’indagato risulta essere statoassolto, reputandola finanche significativa per la ricostruzione del contestoassociativo di riferimento, ma non ha chiarito in modo persuasivo le ragioni perle quali un fatto definitivamente ritenuto insuscettibile di fondare un giudizio diresponsabilità possa continuare a spiegare una qualche efficacia dimostrativa inordine al tema dell’inserimento del soggetto nella compagine mafiosa.4.2.

Più in generale, poi, gli elementi valorizzati dal Tribunale appaionoindicati in termini largamente assertivi e privi di un adeguato sviluppodimostrativo.Il riferimento alla conversazione intercettata nel corso della quale ilXXXXXXqualifica quale «compagno nostro» un esponente del sodalizio appenascarcerato, il richiamo alle frequentazioni dell’indagato ed alle conversazionimonitorate nel corso delle indagini, vengono infatti evocati in termini del tuttogenerici, senza che ne siano illustrati il concreto contenuto, il contestorelazionale di maturazione e, soprattutto, la specifica attitudine a comprovarel’esistenza di un rapporto di stabile compenetrazione con l’associazione mafiosacontestata.4.3.

Analoga carenza investe il richiamo alle vicende estorsive di cui ai capi49) e 50), cui il Tribunale attribuisce una rilevante funzione corroborativa delgiudizio inerente al reato associativo.Invero, il Collegio ha omesso, nell’esame di tali episodi, di esplicitare glielementi fattuali dai quali desumere che le condotte estorsive contestatecostituiscano manifestazione dell’operatività del sodalizio.In particolare, difetta un adeguato percorso argomentativo volto a chiarirese e in quale misura tali condotte siano state realizzate nell’interessedell’associazione, secondo direttive provenienti dalla stessa, ovvero di profili cheassumono carattere decisivo allorché si intenda inferire, dalla commissione direati-fine, la sussistenza di un vincolo di stabile appartenenza alla consorteriamafiosa.4.4.

Ne consegue che la motivazione impugnata, lungi dal fornire unacompiuta dimostrazione del passaggio logico che conduce dagli elementi indiziarivalorizzati all'affermazione della partecipazione associativa, si arresta ad unamera enunciazione dei dati investigativi ritenuti rilevanti, senza svilupparne ilsignificato inferenziale mediante un apparato giustificativo idoneo a rendereintellegibili le ragioni della ritenuta integrazione della fattispecie di cui all'art.416-bis cod. pen.5.

Anche alla luce di quanto appena osservato, e pur premesso che ilriferimento alla qualità di soggetto ultrasettantenne attribuito al ricorrente daldifensore è palesemente erroneo (il XXXXXXè nato, infatti, nato nel XXXX),anche il quarto motivo appare, a giudizio di questo collegio, meritevole diaccoglimento.Come evidenziato, la difesa ha, invero, specificamente dedotto duecircostanze che, per la loro intrinseca rilevanza, avrebbero richiesto una piùpenetrante verifica da parte del giudice del riesame: da un lato, la significativadistanza temporale intercorrente tra i fatti per cui si procede, risalenti all’anno2019, e l’applicazione della misura cautelare; dall’altro, il quadro clinicodell’indagato, già ritenuto dal giudice della cautela genetica di tale consistenzada giustificare la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere conquella degli arresti domiciliari.A fronte di tali specifiche allegazioni, la motivazione sviluppata nelprovvedimento impugnato si rivela, tuttavia, eccessivamente laconica esostanzialmente appagata da mere affermazioni di carattere generale.Il Tribunale si limita, infatti, a richiamare il protratto inserimento del XXXXXXin contesti di criminalità organizzata e la capacità del medesimo di assumere, nelcorso del tempo, posizioni di rilievo all’interno di tali ambienti, per poi affermareapoditticamente che il mero decorso del tempo non può assumere alcuna valenzasignificativa in presenza di reati assistiti dalla presunzione di pericolosità previstadall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.Un simile percorso argomentativo non appare, tuttavia, pienamentesatisfattivo, poiché finisce per eludere il nucleo essenziale delle deduzionidifensive, omettendo di confrontarsi in termini concreti sia con il notevoleintervallo temporale trascorso dalla commissione dei fatti, sia con le condizioni disalute dell’indagato, e, soprattutto, con il possibile riflesso che tali circostanzepotrebbero spiegare sull’attualità del pericolo cautelare.La motivazione che ne deriva, anziché procedere ad una verificaindividualizzata della persistenza delle esigenze cautelari, sembra, pertanto,arrestarsi alla mera affermazione dell'operatività della presunzione legale, senzadare compiutamente conto delle ragioni per le quali gli elementi prospettati dalladifesa debbano ritenersi privi di qualsivoglia efficacia relativizzante.In tale prospettiva, il provvedimento impugnato si espone a fondati rilievi diinsufficienza argomentativa, non risultando adeguatamente esplicitato il percorsologico-giuridico che ha condotto il Tribunale a ritenere recessive circostanzecertamente meritevoli, viceversa, di specifica considerazione nell'ambito delgiudizio volto ad accertare la persistenza della pericolosità cautelaredell'indagato.6.

Le carenze motivazionali sopra evidenziate impongono l’annullamentodell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli affinché proceda ad unnuovo esame, circoscritto al tema della gravità indiziaria in ordine al delitto di cuial capo 1) della rubrica ed alla verifica delle esigenze cautelari.Il giudice del rinvio, libero nelle determinazioni conclusive cui riterrà dipervenire, dovrà rinnovare il proprio scrutinio mediante un apparatoargomentativo che si misuri effettivamente con i profili di criticità innanziillustrati, fornendo una più compiuta e persuasiva giustificazione del giudiziodemandatogli.Nel resto, il ricorso non merita accoglimento.Va, infine, disposto, in considerazione del riferimento a dati sensibili delricorrente, che, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, a norma dell’art.52 d. lgs. n. 196/03.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al capo 1) e alle esigenze cautelari,con rinvio per nuovo giudizio su tali capi e punti al Tribunale di Napolicompetente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Rigetta nel resto ilricorso di XXXXXXXXXXXXXXX.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpugnata limitatamente al capo 1) della rubrica,con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore del ricorrente che ne ha richiesto l’integrale annullamento per i motivigià illustrati nell’atto di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] si è comunque riportato ai motivi di ricorsoespostiRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza del 27 marzo 2026 il Tribunale di Napoli, in funzione diGiudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napolidel 3 febbraio 2026 con la quale XXXXXXXXXXXXXXX è stato sottoposto allamisura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con quella degli arrestidomiciliari, perché ritenuto gravemente indiziato dei delitti di partecipazione adun’associazione di tipo mafioso e di estorsione, tentata e consumata, aggravati aisensi dell’art. 416bis.1 cod. pen., ascrittigli rispettivamente ai capi 1), 49) e 50)della rubrica.1.1.Nell’illustrare il percorso argomentativo posto a fondamento delladecisione, il Tribunale ha preliminarmente evidenziato come il procedimento inesame compendi gli esiti di una complessa attività investigativa avviata nelmarzo del 2019 ed incentrata sull’operatività di una delle più radicatearticolazioni camorristiche attive nel territorio napoletano - il gruppo criminaledenominato «XXXXXXX», operante nell’area compresa tra il quartiereXXXXXXXXXXX e la frazione XXXXXX del comune di XXXXXXX – nonché lerisultanze di un distinto procedimento penale concernente un singolo episodioestorsivo, successivamente riunito al presente per ragioni di connessione.Con specifico riguardo alla posizione del XXXXXX, il Collegio cautelare harilevato come il materiale indiziario, apprezzato nella sua valenza dimostrativaunitaria e nella convergenza delle diverse acquisizioni investigative, restituisca lafigura di un soggetto organicamente inserito nella consorteria mafiosa in esame,del cui programma criminoso ha costituito stabile e affidabile esecutore, conprecipua specializzazione nel settore delle attività estorsive.A sostegno di tale conclusione, il Tribunale ha anzitutto valorizzato l’arrestoin flagranza, sofferto dal XXXXXX in data 1 luglio 2019, proprio per il delitto dicui all’art. 629 cod. pen., commesso, unitamente ad altro sodale, ai danni di unesercente l’attività di parrucchiere.Pur dando atto dell’intervenuta assoluzione dell’indagato in relazione a taleaddebito, il Collegio ha tuttavia sottolineato la persistente rilevanza sul pianoricostruttivo dell’arresto de quo, reputandolo comunque significativo ai fini dellacomprensione del contesto criminale nel quale il XXXXXX era stabilmente inseritoe delle modalità con cui esplicava la propria operatività.Muovendo da tale dato, nonché dal contenuto di talune conversazioniintercettate – nel corso delle quali il XXXXXX, manifestando al fratello l’esigenzadi interloquire con il vertice del sodalizio, aveva riferito dell’avvenutascarcerazione di un «compagno», identificato in XXXXXXXXXXXX, esponente diassoluto rilievo del clan - il Tribunale ha qualificato come «granitico» il quadroindiziario relativo al delitto associativo contestato al capo 1), a fortiori valutandole suddette emergenze congiuntamente alle relazioni personali coltivatedall’indagato e al suo comprovato coinvolgimento nelle vicende estorsive di cui aicapi 49) e 50).1.2.Con riferimento a tali ultime ipotesi delittuose, il Tribunale ha quindiproceduto ad una minuziosa ricostruzione delle risultanze captative poste afondamento dell’impostazione accusatoria, evidenziandone l’univoca ed elevatacapacità dimostrativa.In particolare, il Collegio ha sottolineato come il contenuto delleconversazioni intercettate delinei l’immagine di un soggetto che ha agito conassoluta libertà espressiva e senza alcuna cautela comunicativa nel rapporto conle persone offese e, considerando tali circostanze decisive per la conferma dellafondatezza dell’ipotesi investigativa, è prevenuto, per tale via, ad un giudizio diintegrale adesione alle valutazioni formulate dal giudice della cautela genetica.1.3.Infine, sotto il profilo delle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenutol’insussistenza di elementi idonei a superare la presunzione relativa previstadall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., osservando come, non essendoapprezzabilmente dimostrato il venire meno dell’attualità del pericolo che lanorma presume sussistente, l’efficacia della misura non possa essereneutralizzata dal mero decorso del tempo rispetto ai fatti contestati.2. XXXXXXXXXXXXXXX propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Annunziata, ricorso per cassazione articolato in quattro motivi di seguito riassuntiai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen.), nonché vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen.) in relazione al delitto di cui al capo 1) della rubrica.Il difensore lamenta che il provvedimento impugnato non ricostruisca alcunelemento idoneo a collegare in modo strutturale il ricorrente alla consorteria cuiè stato reputato organico.Evidenzia che le specifiche condotte allo stesso ascritte afferiscono a«vicende debitorie circoscritte prive di qualsiasi riferimento ad una ripartizione diruoli, ad una cassa comune, a direttive apicali o a una strategia criminalecondivisa».Contesta, in altri termini, che il Tribunale abbia operato un’inammissibilecommistione tra le valutazioni concernenti la fattispecie associativa di cui al capo1) e le condotte di «recupero crediti» oggetto di contestazione ai capi 49) e 50).Lamenta, inoltre, che la polizia giudiziaria procedente ha omesso dirappresentare all’autorità giudiziaria la circostanza che il XXXXXi era stato giàassolto per non aver commesso il fatto in relazione ad uno degli episodicontestati al capo 49) della rubrica («XXXXXXXXXXXXXXXXXXX»), poiché ildecidente «non solo ha escluso la partecipazione dell’indagato alla condottaestorsiva, ma ha qualificato il fatto come mero esercizio arbitrario delle proprieragioni posto in essere dal coindagato XXXXXXXper conto di un familiare».,evidenziando come l’omessa considerazione di un giudicato assolutorio integri giàdi per sé un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod.proc. pen.Contesta peraltro che la motivazione spesa dal Tribunale in ordine allavalenza da attribuirsi a detta sentenza sia intimamente contraddittoria («ciò noninficia la valenza dell’episodio per comprendere il contesto in cui lo stessooperava»), non potendosi sostenere che il riferimento al contesto sia elementoindiziario che possa supportare un giudizio di partecipazione ad un sodaliziomafioso.Censura, ancora, il riferimento alle frequentazioni ed alle conversazioniintercettate operato dal Tribunale a sostegno del proprio giudizio, affermandoche, in tal modo, il giudicante avrebbe omesso di individuare in concreto quelruolo dinamico e funzionale assunto dal ricorrente in seno al sodalizio nel quale,secondo i canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, si concreta ilmomento partecipativo di un associato.Rappresenta che l’intraneità del ricorrente non può essere fondata sullaritenuta partecipazione alle vicende estorsive di cui ai capi 49) e 50) dellarubrica.Lamenta che, così opinando, la Corte ha operato secondo un automatismoche viola il principio di autonomia del reati associativo («la commissione didelitti, anche aggravati dal metodo mafioso, non implica di per sé l’appartenenzaorganica al clan») e del quale lo stesso Tribunale ha riconosciuto la valenzaal lorquando, pronunciandosi nei r iguardi d i un coindagato, ta leXXXXXXXXXXXXXXX, pur riconoscendo sussistente un grave quadro indiziario inrelazione al delitto di cui al capo 49), ha annullato il provvedimento di rigore inrelazione al reato di partecipazione alla consorteria di cui al capo 1) della rubrica.2.2. Violazione degli artt. 629 e 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione(art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione ai delitti di cui aicapi 49) e 50) della rubrica.Il difensore censura la motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte incui ha riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. solo sulla base di talune espressioni utilizzate dal ricorrente(«sono carcerato», «sono un amico di XXXXXXXXXXX»), estrapolandole dalcontesto in cui esse sono state pronunciate.Contesta che il Tribunale ha in tal modo offerto un’interpretazione eccentricarispetto ai canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali ilmetodo mafioso richiede la prova che la condotta sia stata posta in essereavvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della conseguentecondizione di assoggettamento e di omertà.Evidenzia come dalle risultanze intercettative non solo non emerga alcunriferimento, anche implicito, ad un clan mafioso ma si apprezzi altresì l’esistenzadi pregressi rapporti di natura economica e contrattuale tra il ricorrente e lepersone asseritamente offese.Pur riconoscendo che le minacce proferite presentano, talora, connotati diasprezza, sostiene che esse siano comunque prive di un’effettiva capacitàintimidatoria tanto che i destinatari delle stesse non hanno mai propostodenuncia, ed aggiunge che proprio tale circostanza avrebbe dovuto indurre ilTribunale ad operare una riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 393 cod.pen. o, comunque, ad escludere la circostanza aggravante contestata.2.3. Violazione degli artt. 125, comma 3, lett. c), e 309, comma 9, cod.proc. pen. Vizio di motivazione per mancanza o manifesta illogicità delprovvedimento (art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.).Il difensore premette di aver depositato una memoria corredata da tutte lecaptazioni indicate come fonti di prova dei reati ascritti all’assistito perdimostrare «la natura privatistica e non mafiosa del credito vantato».Lamenta, però, che il Tribunale, fondando le proprie determinazioni solo suframmenti di dette emergenze, è incorso in un’omessa ovvero parzialevalutazione degli elementi di prova a favore prodotti («le intercettazioni nonpossono essere soppesate in modo atomistico o selettivo, ma devono essereanalizzate nella loro integrità temporale e logica, poiché il significato delleespressioni captate è inscindibile dal contesto dialogico in cui vengonopronunciate e dal flusso conversazionale in cui si inseriscono») e che, peraltro, leargomentazioni difensive sono state rigettate dal Tribunale attraverso una meraformula di stile.2.4. Manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen.) in relazione al giudizio di pericolosità sociale.Il difensore censura l’adeguatezza della motivazione offerta dal Tribunale inordine al mancato superamento della presunzione di cui all’art. 275, comma 3,cod. proc. pen.Evidenzia che il Tribunale ha omesso di considerare che i fatti contestatirisalgono al 2019 e che le precarie condizioni di salute dell’indagato, peraltroultrasettantenne, che gli hanno permesso di beneficiare della sostituzione dellamisura, limitandosi a richiamare in termini astratti la presunzione di sussistenzadi un pericolo di recidiva.3. In data 14 luglio 2026 è pervenuta memoria a firma del difensorecontenente motivi nuovi, i quali approfondiscono i temi già sviluppati nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati.2. Va, anzitutto, premesso che i motivi nuovi di cui al punto 3 del ritenuto infatto, ammissibili ex art. 311, comma 4, cod. proc. pen., saranno valutatiunitariamente a quelli sviluppati nel ricorso.3. Le doglianze che la difesa ha veicolato con il secondo ed il terzo deimotivi di ricorso non sono meritevoli di positivo apprezzamento.3.1.Va osservato, quanto al secondo motivo di ricorso, che, contrariamente aquanto prospettato dal ricorrente, il Tribunale ha ritenuto configurabile, sia pureinciampi di natura logica, la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen., sotto il profilo dell’avvalimento del metodo mafioso, valorizzando ilcontenuto di specifiche espressioni utilizzate dall’indagato nei rapportiintrattenuti con le persone offese.Con motivazione tutt’altro che incoerente, il Collegio del riesame ha, inparticolare, sottolineato come il XXXXXX, nel corso delle interlocuzioni relative adentrambe le vicende estorsive contestate ai capi 49) e 50), abbia richiamato lapropria condizione di soggetto detenuto, evocando una pregressa esperienzacarceraria in termini funzionali ad accrescere la portata intimidatoria delle propriepretese.A ciò si aggiunge il riferimento, contenuto in una delle conversazioniconcernenti la prima delle condotte estorsive, alla sua qualità di «amico diXXXXXXXXXXX», locuzione che il Tribunale ha ragionevolmente interpretatoquale immediato e trasparente richiamo al sodalizio criminale operante inquell’area territoriale e, dunque, quale strumento evocativo della forza diintimidazione promanante dall’organizzazione mafiosa di appartenenza.Si tratta di un percorso motivazionale che, pur sviluppato in forma concisa,si sottrae alle censure difensive, avendo individuato elementi sintomaticitutt’altro che equivoci dell’intento dell’indagato di accreditare le proprie richiestefacendo leva sul prestigio criminale e sulla capacità coercitiva riconducibili alcontesto associativo di riferimento.3.2.Il terzo motivo è, invece, manifestamente inammissibile per genericità.Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ildedotto travisamento o l’omessa valutazione del materiale investigativo nonpossono essere fatti valere mediante il generico richiamo all’esistenza di ulteriorigli elementi asseritamente trascurati dal giudice e di illustrarne la decisivitàrispetto al tema devoluto.Ne consegue che non può ritenersi sufficiente la mera allegazione di avereposto a disposizione del Tribunale del riesame l’intero compendio captativo,poiché una simile prospettazione si risolve nell’inammissibile pretesa didemandare al giudice dell’impugnazione una attività di selezione e di ricerca deglielementi favorevoli all’indagato che resta, invece, riservata alla parteinteressata.Nel caso di specie, il ricorrente omette del tutto di indicare quali specificisegmenti delle conversazioni intercettate sarebbero stati pretermessi dalTribunale né espone le ragioni per cui essi sarebbero idonei a sovvertire il quadroargomentativo sviluppato nell’ordinanza impugnata, limitandosi ad un indistintorichiamo all’intero materiale acquisito agli atti.Una censura così formulata difetta, infatti, del necessario requisito dellaspecificità, giacché non consente di apprezzare né il contenuto delle risultanzeasseritamente ignorate né la loro concreta incidenza dimostrativa rispetto allatesi difensiva, e finisce per risolversi, di conseguenza, in una doglianzameramente assertiva e, come tale, inammissibile.4. Reputa, di contro, questo Collegio che il primo motivo di ricorso, ponendoin evidenza apprezzabili carenze dell’impianto motivazionale posto a fondamentodel provvedimento impugnato, colga nel segno.4.1 E’ indubbio, invero, che il percorso argomentativo attraverso il quale ilTribunale ha ritenuto di confermare il giudizio di gravità indiziaria in ordine aldelitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso sia caratterizzato da unlivello di elaborazione motivazionale particolarmente esiguo, tale da nonconsentire di apprezzare con la necessaria chiarezza il procedimento logicoseguito nell’inferire l’organica appartenenza del XXXXXX al sodalizio criminoso, eda profili di intrinseca contraddittorietà.Sussiste, inoltre, un evidente elemento di frizione interna al ragionamentodecisorio, là dove si consideri che il Collegio ha si inteso attribuire rilievodimostrativo ad una vicenda delittuosa dalla quale l’indagato risulta essere statoassolto, reputandola finanche significativa per la ricostruzione del contestoassociativo di riferimento, ma non ha chiarito in modo persuasivo le ragioni perle quali un fatto definitivamente ritenuto insuscettibile di fondare un giudizio diresponsabilità possa continuare a spiegare una qualche efficacia dimostrativa inordine al tema dell’inserimento del soggetto nella compagine mafiosa.4.2. Più in generale, poi, gli elementi valorizzati dal Tribunale appaionoindicati in termini largamente assertivi e privi di un adeguato sviluppodimostrativo.Il riferimento alla conversazione intercettata nel corso della quale ilXXXXXXqualifica quale «compagno nostro» un esponente del sodalizio appenascarcerato, il richiamo alle frequentazioni dell’indagato ed alle conversazionimonitorate nel corso delle indagini, vengono infatti evocati in termini del tuttogenerici, senza che ne siano illustrati il concreto contenuto, il contestorelazionale di maturazione e, soprattutto, la specifica attitudine a comprovarel’esistenza di un rapporto di stabile compenetrazione con l’associazione mafiosacontestata.4.3. Analoga carenza investe il richiamo alle vicende estorsive di cui ai capi49) e 50), cui il Tribunale attribuisce una rilevante funzione corroborativa delgiudizio inerente al reato associativo.Invero, il Collegio ha omesso, nell’esame di tali episodi, di esplicitare glielementi fattuali dai quali desumere che le condotte estorsive contestatecostituiscano manifestazione dell’operatività del sodalizio.In particolare, difetta un adeguato percorso argomentativo volto a chiarirese e in quale misura tali condotte siano state realizzate nell’interessedell’associazione, secondo direttive provenienti dalla stessa, ovvero di profili cheassumono carattere decisivo allorché si intenda inferire, dalla commissione direati-fine, la sussistenza di un vincolo di stabile appartenenza alla consorteriamafiosa.4.4. Ne consegue che la motivazione impugnata, lungi dal fornire unacompiuta dimostrazione del passaggio logico che conduce dagli elementi indiziarivalorizzati all'affermazione della partecipazione associativa, si arresta ad unamera enunciazione dei dati investigativi ritenuti rilevanti, senza svilupparne ilsignificato inferenziale mediante un apparato giustificativo idoneo a rendereintellegibili le ragioni della ritenuta integrazione della fattispecie di cui all'art.416-bis cod. pen.5. Anche alla luce di quanto appena osservato, e pur premesso che ilriferimento alla qualità di soggetto ultrasettantenne attribuito al ricorrente daldifensore è palesemente erroneo (il XXXXXXè nato, infatti, nato nel XXXX),anche il quarto motivo appare, a giudizio di questo collegio, meritevole diaccoglimento.Come evidenziato, la difesa ha, invero, specificamente dedotto duecircostanze che, per la loro intrinseca rilevanza, avrebbero richiesto una piùpenetrante verifica da parte del giudice del riesame: da un lato, la significativadistanza temporale intercorrente tra i fatti per cui si procede, risalenti all’anno2019, e l’applicazione della misura cautelare; dall’altro, il quadro clinicodell’indagato, già ritenuto dal giudice della cautela genetica di tale consistenzada giustificare la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere conquella degli arresti domiciliari.A fronte di tali specifiche allegazioni, la motivazione sviluppata nelprovvedimento impugnato si rivela, tuttavia, eccessivamente laconica esostanzialmente appagata da mere affermazioni di carattere generale.Il Tribunale si limita, infatti, a richiamare il protratto inserimento del XXXXXXin contesti di criminalità organizzata e la capacità del medesimo di assumere, nelcorso del tempo, posizioni di rilievo all’interno di tali ambienti, per poi affermareapoditticamente che il mero decorso del tempo non può assumere alcuna valenzasignificativa in presenza di reati assistiti dalla presunzione di pericolosità previstadall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.Un simile percorso argomentativo non appare, tuttavia, pienamentesatisfattivo, poiché finisce per eludere il nucleo essenziale delle deduzionidifensive, omettendo di confrontarsi in termini concreti sia con il notevoleintervallo temporale trascorso dalla commissione dei fatti, sia con le condizioni disalute dell’indagato, e, soprattutto, con il possibile riflesso che tali circostanzepotrebbero spiegare sull’attualità del pericolo cautelare.La motivazione che ne deriva, anziché procedere ad una verificaindividualizzata della persistenza delle esigenze cautelari, sembra, pertanto,arrestarsi alla mera affermazione dell'operatività della presunzione legale, senzadare compiutamente conto delle ragioni per le quali gli elementi prospettati dalladifesa debbano ritenersi privi di qualsivoglia efficacia relativizzante.In tale prospettiva, il provvedimento impugnato si espone a fondati rilievi diinsufficienza argomentativa, non risultando adeguatamente esplicitato il percorsologico-giuridico che ha condotto il Tribunale a ritenere recessive circostanzecertamente meritevoli, viceversa, di specifica considerazione nell'ambito delgiudizio volto ad accertare la persistenza della pericolosità cautelaredell'indagato.6. Le carenze motivazionali sopra evidenziate impongono l’annullamentodell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli affinché proceda ad unnuovo esame, circoscritto al tema della gravità indiziaria in ordine al delitto di cuial capo 1) della rubrica ed alla verifica delle esigenze cautelari.Il giudice del rinvio, libero nelle determinazioni conclusive cui riterrà dipervenire, dovrà rinnovare il proprio scrutinio mediante un apparatoargomentativo che si misuri effettivamente con i profili di criticità innanziillustrati, fornendo una più compiuta e persuasiva giustificazione del giudiziodemandatogli.Nel resto, il ricorso non merita accoglimento.Va, infine, disposto, in considerazione del riferimento a dati sensibili delricorrente, che, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, a norma dell’art.52 d. lgs. n. 196/03. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al capo 1) e alle esigenze cautelari,con rinvio per nuovo giudizio su tali capi e punti al Tribunale di Napolicompetente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta nel resto ilricorso di XXXXXXXXXXXXXXX.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 34245/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris