CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 51744/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità del ricorso. Udito il Difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Chiede inoltre che venga disposta la liberazione dell'imputato dagli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Napoli - in sede di rinvio conseguente all'annullamento della I sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 17904/ 2023 - ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza ( del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 24/10/2022) del Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], che aveva disposto la custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e gli arresti domiciliari per [OSCURATO:PERSONA], siccome gravemente indiziati del delitto di omicidio aggravato in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso in data 23 aprile 2008, avendo individuato le esigenze cautelari di inquinamento probatorio e di special prevenzione, di cui alle lettere a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen. 1.2. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, gli indagati, dopo avere organizzato un incontro con l'[OSCURATO:PERSONA], simulando la disponibilità a consegnargli la somma in contanti di euro 175.000 - quota parte del credito vantato dalla vittima in relazione al contratto di locazione dell'officina nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], mai onorato - all'apparente fine di definire un'operazione traslativa della proprietà del bene, lo avrebbero condotto in un luogo isolato e ignoto provocandone, con modalità sconosciute, e comunque avendo la disponibilità di armi, la morte, occultandone e sopprimendone il cadavere - mai rinvenuto. Con le aggravanti della minorata difesa e dei motivi abietti. 1.3. La sentenza rescindente, con riguardo alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], aveva rilevato come l'ordinanza gravata avesse valorizzato i seguenti dati indiziari: - l'essere stato, la mattina del 23 aprile 2008, presente presso la officina del [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, insieme allo stesso nel corso della mattinata; - i rapporti personali con il [OSCURATO:PERSONA], desumibili dalla sua partecipazione a precedente diverbio con la vittima; - l'accertata disponibilità di armi e la conoscenza del territorio dove la vittima era scomparsa; - il tentativo di condizionare, con minacce, la testimone [OSCURATO:PERSONA]; - l'accordo con [OSCURATO:PERSONA] in ordine al contenuto delle dichiarazioni da rendere agli inquirenti, circostanza desumibile da intercettazione in data 14 giugno 2011. Quindi, il Giudice di legittimità aveva ritenuto fondate le doglianze difensive rilevando che: - Quanto alla mattina del 23 aprile 2008, non era precisato se il [OSCURATO:PERSONA] avesse mai riferito come aveva trascorso quelle ore mentre le fonti indicate dall'ordinanza cassata, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], "nulla riferiscono in ordine ai momenti successivi rispetto alla partenza dall'officina di [OSCURATO:PERSONA], fascia temporale rispetto alla quale non vi sono indicazioni relative al [OSCURATO:PERSONA]". Conseguentemente, era ritenuto che "privo di motivazione è l'accertamento secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva trascorso assieme ad [OSCURATO:PERSONA] la mattina del 23 aprile 2008".- Con riguardo all'elemento indiziario costituito dagli "stretti rapporti" tra gli indagati, desunto da un pregresso diverbio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sentenza rescindente aveva rilevato che l'ordinanza non specificava le ragioni che avevano portato il [OSCURATO:PERSONA] ad essere presente all'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. - Quanto agli interventi del [OSCURATO:PERSONA] per condizionare le indagini, con specifico riguardo all'episodio coinvolgente la [OSCURATO:PERSONA] con espressioni condizionanti ("Cosa stai dicendo, sei giovane, ti rovini") in relazione alla vicenda afferente alla consegna del passaporto, la sentenza rescindente rilevava che l'ordinanza non forniva alcuna informazione circa la vicenda del passaporto, né esplicitava la rilevanza probatoria dell'episodio della consegna del passaporto a cui la teste aveva assistito. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo motivo, la Difesa ricorrente denuncia violazione degli artt. 192 - 273 - 623 cod. proc. pen. e 110 - 575 cod. pen. - e correlati vizi della motivazione anche per travisamento della prova in merito al profilo della gravità indiziaria. Ci si duole della mancata valutazione logica del materiale indiziario, da parte del Giudice del rinvio, per non averne valutato la autonoma capacità dimostrativa e la correlazione univoca, sia in ordine al fatto omicidiario che in relazione al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA], che il Giudice a quo ha fondato su mere circostanze di fatto irrilevanti sotto il profilo indiziario, costituite dai pregressi rapporti con [OSCURATO:PERSONA], dal possesso di armi, dalla conoscenza del territorio da parte del [OSCURATO:PERSONA], e dall'avere, questi, esercitato pressioni, in realtà inesistenti, sui testimoni, per una vicenda di cui non è chiarita la rilevanza probatoria. Vengono poi presi in esame singoli elementi fattuali, in relazione ai quali la motivazione dell'ordinanza impugnata risulterebbe illogica, anche incorrendo nel travisamento delle fonti di prova dichiarativa. - In particolare, si sostiene che nessuno dei testi ( Paterno, Iannotta, [OSCURATO:PERSONA]) che hanno riferito in merito all'incontro, avvenuto la mattina del 24 aprile 2008, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l'ufficio sito all'interno del capannone del primo, ha anche riferito che i due si sarebbero allontanati in compagnia anche del [OSCURATO:PERSONA], prima che l'[OSCURATO:PERSONA] sparisse senza più dare notizia di sé. Analoga aporia argomentativa affliggerebbe la motivazione in merito all'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero trascorso, insieme, la mattinata, giacchè, quando i due si recarono presso il geom. Croce, l'[OSCURATO:PERSONA] era già scomparso da ore. - Il Tribunale distrettuale non ha ricostruito l'adesione del [OSCURATO:PERSONA] al proposito omicidiario, pacificamente ascritto al [OSCURATO:PERSONA]; non è stato individuato un plausibile movente originario o adesivo che possa avere spinto il [OSCURATO:PERSONA] ad aderire al proposito omicidiario del co-indagato; non sono state individuate ragioni della pregressa conoscenza che possano giustificare la condivisione di un così grave delitto. In proposito, si evidenzia che, la mattina dell'omicidio, il [OSCURATO:PERSONA] si era portato presso l'officina del [OSCURATO:PERSONA] per una riparazione meccanica della propria auto, poi aderendo all'invito del [OSCURATO:PERSONA] di portarsi presso il terreno che questi aveva acquistato, mentre l'ordinanza impugnata non spiega, con la necessaria coerenza logica, il percorso argomentativo che ha condotto a individuare nella mera presenza del [OSCURATO:PERSONA] presso l'Officina del coindagato, unitamente a tante altre persone, un elemento indiziante del concorso nell'omicidio. - E' omesso il vaglio della attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], figlia della vittima, circa l'episodio al quale avrebbe assistito in strada ( ovvero la consegna di un passaporto da parte del [OSCURATO:PERSONA] a tale Castaldo, due giorni dopo la scomparsa del padre, che quel passaporto deteneva nella propria autovettura, e che venne poi ritrovato a distanza di oltre un anno nell'abitazione della vittima), e della attendibilità di una dichiarazione resa a distanza di tre anni dal fatto, e, comunque, rendendo una versione contrastante con quella della sorella [OSCURATO:PERSONA] in merito alle concrete circostanze del rinvenimento del documento. D'altro canto - si sottolinea - la denunciante ha assistito alla consegna di un passaporto, non di quello del padre. - Anche le intercettazioni sono travisate dall'ordinanza, che trasforma mere preoccupazioni del [OSCURATO:PERSONA], ingiustamente coinvolto nel grave fatto omicidiario, in indizi del concorso nel delitto. Non sarebbe stato provato il contributo causale offerto il [OSCURATO:PERSONA] e nè l'univocità dei singoli indizi valorizzati dal Giudice a quo, che si risolvono, peraltro, in meri sospetti. 2.2. Con un secondo motivo vengono denunciati violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari, per cui ci si duole del mancato vaglio dei profili della attualità e concretezza e della proporzionalità, atteso che il ricorrente è un ultrasettantenne (75 anni) incensurato, sottoposto a misura cautelare a distanza di quindici anni dal delitto, senza che il Tribunale abbia tenuto conto del c.d. tempo silente, in assenza di indici di perdurante pericolosità, non specificati dall'ordinanza, che neppure ha adeguatamente ed effettivamente valutato la proporzionalità che, in ragione delle dedotte circostanze, avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad escludere tout court le esigenze. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.In premessa, va ricordato che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice del rinvio - che è tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell'annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno. (Sez. 6, n. 11641 del 20/02/2018, Rv. 272641) - non è limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, avendo l'onere di fornire adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio. (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Rv. 273628; Sez. 2 - n. 37407 del 06/11/2020, Rv. 280660). Il giudice di merito non è, cioè, vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Rv. 264861, in una fattispecie relativa ad una pronuncia rescindente che aveva prospettato una serie di causali alternative per un fatto omicidiario, assegnando al giudice di rinvio il compito di individuare, tra queste, quella più appropriata al caso di specie). 2. Venendo allo scrutinio dei motivi di censura correlati al profilo della gravità indiziaria, osserva il Collegio che il Tribunale distrettuale — a cui la sentenza rescindente, ritenuto acclarato il movente onnicidiario, ricondotto agli interessi economici del [OSCURATO:PERSONA] e al rapporto conflittuale con l'[OSCURATO:PERSONA], che aveva dato luogo a un'importante controversia e indotto la vittima a confidare di temere per la propria incolumità, aveva demandato, con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]: a) l'accertamento che il [OSCURATO:PERSONA] avesse trascorso assieme ad [OSCURATO:PERSONA] la mattina del 23 aprile 2008; b) la verifica degli stretti rapporti con [OSCURATO:PERSONA] che avessero potuto portare il [OSCURATO:PERSONA] ad essere presente all'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) il chiarimento in merito alla vicenda del passaporto e alla sua rilevanza probatoria - ha svolto un puntuale esame delle singole censure del giudice di legittimità, confrontandosi con quelle della difesa, e giungendo a confermare le valutazioni del G.I.P. attraverso plausibili argomentazioni, che non prestano il fianco alle censure di illogicità formulate dal ricorrente. 2.1. Dunque - premesso che il Tribunale distrettuale ha adottato una ordinanza cumulativa per la posizione di entrambi gli indagati, e che ha chiarito come "la valutazione del compendio indiziario a carico del [OSCURATO:PERSONA] verrà analizzato unitamente a quello del [OSCURATO:PERSONA] per ovvi motivi di carattere logico argomentativo", e che, anche nella presente disamina non potrà prescindersi dalle valutazioni operate nei confronti del co-indagato, anche in ragione della censura della Difesa di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla mancata valutazione della autonoma capacità dimostrativa e della correlazione univoca in ordine al fatto omicidiario, oltre che in relazione al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] - osserva il Collegio che, in sintesi, l'ordinanza impugnata ha affermato, in modo convincente, che i due indagati avevano trascorso insieme la mattina, almeno fino all'incirca all'ora del pranzo; che con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trovava anche l'[OSCURATO:PERSONA], che si era allontanato con loro dall'officina del [OSCURATO:PERSONA], la mattina della sua scomparsa, e che i due indagati fossero le ultime persone con le quali era stato visto l'[OSCURATO:PERSONA] prima di scomparire senza dare più notizie di sè. 3. A tale esito il Tribunale è giunto valorizzando gli elementi emersi dall'attività investigativa e risolvendo le aporie argonnentative segnalate dalla sentenza rescindente. 3.1. In particolare, con riguardo alla circostanza che la vittima si trovasse quella mattina con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame ha considerato che Ottavi ii era giunto con la sua autovettura presso l'autorimessa del [OSCURATO:PERSONA], dove poi, dopo la sua scomparsa, l'auto venne rinvenuta, parcheggiata dove era stata lasciata, chiusa a chiave, con effetti personali all'interno. 2.2.2. Sono state, inoltre, valorizzate le parole del figlio del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale, al cognato della vittima, [OSCURATO:PERSONA], che gli chiedeva se [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero rientrati dalla banca - dove avrebbero dovuto recarsi insieme, secondo accordi già presi in precedenza e di cui il Paterno era stato messo al corrente dall'[OSCURATO:PERSONA] - ebbe a rispondere " che non erano ancora tornati".3.2. Circa le ragioni della presenza del [OSCURATO:PERSONA] presso l'officina del [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza ha spiegato come il [OSCURATO:PERSONA] avesse già intessuto pregressi rapporti con il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva anche assistito a una delle tanti liti con l'[OSCURATO:PERSONA], come descritto nell'ordinanza del G.I.P.; quindi, sono state richiamate le dichiarazioni rese dal cognato della vittima, [OSCURATO:PERSONA], in sede di denuncia del 23 aprile 2008, e il verbale delle sue dichiarazioni del 22 giugno 2011: questi ha ricordato come, giunto quella mattina presso il capannone del [OSCURATO:PERSONA], "sulla porta di ingresso, appoggiato a un'anta, vi era una persona che ho saputo essere [OSCURATO:PERSONA] che io ebbi modo di descrivere il giorno della denuncia della scomparsa di mio cognato"; Paterno ebbe anche a riferire di avere udito [OSCURATO:PERSONA] dire al [OSCURATO:PERSONA] di attendere circa mezz'ora per "fare quell'operazione", espressione sintomatica di un pregresso accordo tra i due. La presenza del [OSCURATO:PERSONA] presso il capannone del [OSCURATO:PERSONA] e il loro allontanamento congiunto è confermata dalle dichiarazioni del figlio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ( del 24 aprile 2008), il quale riferì che, dopo l'incontro nell'ufficio aziendale tra il padre e [OSCURATO:PERSONA], e dopo che i due si erano salutati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si allontanarono insieme a bordo dell'auto del [OSCURATO:PERSONA], da questi condotta. A conferma della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero allontanati insieme dall'officina, quella mattina, l'ordinanza impugnata ha richiamato anche le dichiarazioni del geometra Croce, nelle s.i.t. del 06 maggio 2008, in cui riferiva dell'incontro avuto quella mattina, all'incirca alle 11, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], durante il quale [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito che, in compagnia del [OSCURATO:PERSONA], era appena stato nel terreno oggetto della compravendita di cui si era interessato il Croce, e che i due viaggiavano a bordo di una Nissan grigia ( come riferito anche da [OSCURATO:PERSONA]), oltre che la stessa memoria difensiva a pg. 15. In specie, l'ordinanza ha ritenuto di rilevante rilievo indiziario a carico del [OSCURATO:PERSONA] la circostanza che egli si fosse recato insieme al [OSCURATO:PERSONA] presso quel terreno (circostanza riferita anche da [OSCURATO:PERSONA]) perché ritenuta significativa della precostituzione di un alibi, sebbene tardivo, finalizzato, in particolare, a sconfessare il prospettato movente. 3.3. Da tali elementi, il Tribunale, con razionale deduzione, ha opinato, anche in ragione dell'area extraurbana in cui si trovava il capannone del [OSCURATO:PERSONA], dove la vittima e gli indagati si erano trovati quella mattina, che presso l'officina quella mattina si fossero trovati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( per fare una certa "operazione") e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ( che doveva incontrare [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un pregresso accordo di cui ha riferito Paterno); che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere incontrato [OSCURATO:PERSONA], non si fosse allontanato da solo, a piedi, ma, avendo lasciato la propria auto con gli effetti personali presso l'officina del [OSCURATO:PERSONA], "si sia necessariamente accompagnato a costoro", dovendo recarsi in banca per ricevere il denaro pattuito per la cessione del capannone al [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha, dunque, evinto, sulla base di una ricostruzione logicamente congruente di tali dati investigativi, che [OSCURATO:PERSONA] lasciò l'officina unitamente al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], i quali, per quanto riferito dagli indagati ed emerso da altre fonti dichiarative, si erano allontanati insieme, all'incirca alle 9.20, a bordo dell'autovettura del [OSCURATO:PERSONA], non consentendo le evidenziate circostanze letture alternative degli eventi; da lì, gli indagati si erano recati insieme presso il terreno che il [OSCURATO:PERSONA] intendeva ( almeno in apparenza) acquistare, e, successivamente, avevano raggiunto il geometra Croce ( alle 11 circa), prima di dirigersi verso le rispettive abitazioni, prima della foratura della gomma riferita da [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. A siffatta ricostruzione il Tribunale giunge prescindendo dalla circostanza — evidenziata dalla Difesa - che né Iannotta né Paterno avessero riferito di avere visto [OSCURATO:PERSONA] lasciare l'officina insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo del tutto destituito di fondamento, alla luce dell'attività investigativa, il tentativo della difesa di anticipare l'incontro al giorno precedente, sia perché smentito dalle testimonianze dei familiari della vittima e di [OSCURATO:PERSONA] ( che trascorse con lui il pomeriggio del 22 aprile), sia perché l'incontro del 23 aprile trova conferma nelle stesse (false) dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nell'unico interrogatorio ritenuto utilizzabile. 4. Vi è, nell'ordinanza impugnata, puntuale e razionale replica anche alla censura incentrata sull'analisi del traffico telefonico del [OSCURATO:PERSONA] e della vittima, la mattina dell'omicidio, nell'orario che si assume essere quello in cui sarebbe scomparso l'[OSCURATO:PERSONA]. E' stata sottolineata, a risolvere la contraddizione segnalata sul punto dalla sentenza rescindente, quale elemento indiziario rilevante, la coincidenza costituita dall'assenza di traffico telefonico sia sul cellulare del [OSCURATO:PERSONA] che su quello della vittima e la anomalia di una tale circostanza rispetto alle abitudini del [OSCURATO:PERSONA], come risultanti dai tabulati dei giorni successivi, nonché il dato che, invece, il [OSCURATO:PERSONA], che si trovava certamente con il [OSCURATO:PERSONA] nell'orario in questione, fosse raggiungibile telefonicamente. E' sulla base di tali dati fattuali che il Tribunale ha desunto che — contrariamente a quanto ha sostenuto la Difesa - essi si trovassero in area servita da ponti ripetitori e che, quindi, il [OSCURATO:PERSONA] avesse volontariamente spento il proprio cellulare, per eludere la tracciabilità dei suoi spostamenti per oltre due ore, altrimenti risultando inspiegabile la assenza di traffico telefonico sul suo apparecchio. 5. Anche il tema correlato al tentativo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di crearsi alibi o testimoni per coprire un arco temporale della mattina del 23 aprile 2008 è stato affrontato con esauriente scrutinio. A tali fini, il Tribunale ha precisato — per risolvere il vizio argomentativo evidenziato dalla Corte di cassazione — di avere utilizzato ( non quelle del [OSCURATO:PERSONA] confluite nel memoriale, come detto, dichiarate inutilizzabili ma) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], e la seguente conversazione tra questi e [OSCURATO:PERSONA], convergenti nel senso che, come si legge nel verbale di s.i.t. rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], "dal luogo in cui asseriva di aver forato, faceva prima a ritornare all'officina e non a raggiungere la mia "( pg. 15 dell'ordinanza), sottolineando come, con tale condotta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( che ancora si trovavano insieme, all'incirca alle 12 ) avessero voluto garantirsi una testimonianza di comodo in relazione a una parte del tempo in cui si erano allontanati o in ordine alla vettura utilizzata, nonché quanto riferito dal geometra Croce, circa l'incontro avuto con gli indagati la mattina del 23 aprile 2008, nelle ore in cui l'[OSCURATO:PERSONA] scomparve. Anche in tal caso, per le peculiarità della vicenda, la Corte ha valorizzato il dato indiziario nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] — dando mostra dell'intento del primo di acquisire altro terreno ( poi mai perfezionatosi) - avessero voluto allontanare da sè i sospetti, giacchè quell'acquisto avrebbe fatto venire meno il movente ( correlato all'imminente sfratto dal capannone).6. Risulta chiarito, nell'ordinanza impugnata, anche il tema del rinvenimento del passaporto, oggetto di censura da parte della Corte di cassazione, giacchè il Tribunale distrettuale ha spiegato che, all'interno dell'autovettura dell'[OSCURATO:PERSONA], vennero rinvenuti la sua giacca e il portafogli con le carte di credito, una delle quali clonata a distanza di qualche giorno, mentre mancava il passaporto e denaro contante ( come dichiarato da [OSCURATO:PERSONA]); da tanto, i giudici di merito hanno tratto il convincimento che l'autovettura fosse stata regolarmente chiusa a chiave dall'[OSCURATO:PERSONA] che, dunque, l'aveva con sé al momento della scomparsa, e che qualcuno avesse prelevato il denaro al suo interno. Sotto tale ultimo profilo, l'ordinanza ha richiamato le dichiarazioni del teste Golino ( già ritenute valida prova diretta dalla sentenza rescindente), occasionale cliente del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di essersi recato presso l'officina del [OSCURATO:PERSONA] il giorno dopo la scomparsa dell'[OSCURATO:PERSONA] e di avere ivi notato la sua autovettura ( che conosceva) con uno sportello aperto. Tale circostanza è stata ritenuta, dall'ordinanza impugnata, compatibile con il possesso delle chiavi dell'autovettura da parte di terzi, che l'hanno aperta prelevando il denaro e il passaporto. 6.1. Con riguardo al passaporto - che, secondo la figlia della vittima, Alessandra, avrebbe dovuto essere nell'auto del padre- v'è da dire che esso venne sì ritrovato, a distanza di quasi un anno, nell'abitazione della vittima ( in luogo in cui le figlie l'avevano invano già cercato in precedenza), ma, l'ordinanza impugnata ha evidenziato una peculiare circostanza riferita dalla donna, la quale aveva visto, due giorni dopo la scomparsa del padre, mentre era ferma in auto nel traffico, un uomo, poi riconosciuto fotograficamente nel [OSCURATO:PERSONA], che consegnava un passaporto a tale Castaldo, persona conosciuta dalla teste, il quale si accorse della presenza della giovane. Sul punto, il Tribunale ha considerato che il rinvenimento a distanza di tempo del passaporto nell'abitazione della vittima è spiegabile con un ingresso clandestino finalizzato a sconfessare il racconto di [OSCURATO:PERSONA]. In tal modo la ordinanza impugnata ha risolto l'aporia riscontrata dalla Corte di cassazione, che aveva evidenziato la mancanza di chiarezza in merito alla vicenda fattuale e alla inferenza indiziaria di tale elemento. 7. Quanto all'ingiustificata movimentazione delle autovetture presenti nel piazzale in uso al [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il giorno successivo alla scomparsa di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha richiamato le testimonianze del luogotenente [OSCURATO:PERSONA], che ha smentito l'autorizzazione preventiva allo spostamento dei veicoli, e la conversazione telefonica tra [OSCURATO:PERSONA] e la fidanzata, figlia del [OSCURATO:PERSONA], durante la quale il primo chiede alla domma "se i carabinieri fossero andati via e se avessero visto le macchine che [OSCURATO:PERSONA] aveva tolto dall'officina ricevendo la risposta della ragazza in cui sembra dirgli di non parlarne". Questo spostamento clandestino delle autovetture - ritenuto "ingiustificato, illogico, non pertinente alle circostanze" - è stato valorizzato di per sé dal Tribunale, quale ulteriore indizio grave a carico del [OSCURATO:PERSONA] ( la cui versione sul punto è stata ritenuta del tutto inattendibile), in quanto espressivo della urgenza di eliminare il pericolo rappresentato dalla presenza di vetture che potevano collegare il [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio, indipendentemente dagli esiti investigativi comprovanti la effettiva sparizione della autovettura utilizzata per la consumazione dell'omicidio.8. La ricostruzione degli accadimenti della mattina del 23 aprile 2008 offerta dall'ordinanza impugnata risulta, invero, del tutto plausibile, oltre che coerente con i dati investigativi: la mattina della scomparsa, si erano recati presso il capannone del [OSCURATO:PERSONA], sia il [OSCURATO:PERSONA], che l'[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] si era precedentemente accordato con [OSCURATO:PERSONA] per "fare un'operazione", per cui doveva attendere circa mezz'ora, non certo riferibile alla riparazione all'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] ( come da questi sostenuto); [OSCURATO:PERSONA] era arrivato sul posto a bordo della sua autovettura, per incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA], con il quale avrebbero dovuto recarsi in banca per l'operazione di trasferimento di danaro correlato all'acquisto del capannone, come da accordi precedenti; in effetti, i due si recarono nell'ufficio aziendale e, dopo un colloquio di circa dieci minuti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si allontanarono a bordo dell'autovettura del [OSCURATO:PERSONA], una [OSCURATO:PERSONA] di colore grigio, apparentemente per recarsi in banca, dove, in realtà, non giunsero mai, mentre, da quel momento, l'[OSCURATO:PERSONA] ( che aveva con sé il passaporto e il telefono cellulare) non ha più dato notizie di sé. Nell'arco temporale immediatamente successivo, e per circa due ore, [OSCURATO:PERSONA] spense volontariamente sia il suo cellulare che quello di [OSCURATO:PERSONA], per eludere la tracciabilità degli spostamenti. Dalle dichiarazioni dei testi Croce e Valentino, è emerso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si recarono, quella stessa mattina, prima presso un terreno del [OSCURATO:PERSONA] poi, alle 11 circa, presso lo studio del geometra Croce; quindi, sulla via del rientro, si verificò la foratura della gomma dell'auto, costituente il tentativo di costruirsi un alibi per coprire una parte dell'arco temporale in cui si registrò la sparizione dell'[OSCURATO:PERSONA]. 8.1. Ritiene il Collegio che il Tribunale abbia compiutamente argomentato in merito alla certa presenza del [OSCURATO:PERSONA] presso il capannone del [OSCURATO:PERSONA], agli accordi già presi con questi per una certa "operazione"; alla circostanza che essi si allontanarono, come ragionevolmente dedotto dall'insieme di elementi indiziari valorizzati, unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], momento dal quale quest'ultimo è scomparso; alla deduzione che [OSCURATO:PERSONA] abbia trascorso il resto della mattinata con il [OSCURATO:PERSONA]. 9. Quanto al ruolo del [OSCURATO:PERSONA], la ordinanza impugnata ha spiegato bene come le evidenze investigative diano conto della condivisione del proposito omicidiario del [OSCURATO:PERSONA], avendone sposato i propositi criminosi, prestandosi in maniera fattiva alla perpetrazione dei reati, sia nella fase della eliminazione fisica dell'[OSCURATO:PERSONA] che nell'occultamento del cadavere. 9.1. A riscontro di tale ricostruzione sono stati valorizzati la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse assistito già in passato a una discussione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'appuntamento tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per quella mattina "per fare quell'operazione", la profonda conoscenza del territorio e il possesso di armi ( una delle quali non rinvenuta in sede di perquisizione) del [OSCURATO:PERSONA]; i comportamenti tenuti successivamente alla scomparsa dell'[OSCURATO:PERSONA], che pure erano stati oggetto delle censure del giudice di legittimità, per i quali il Giudice del rinvio ha compiuto un congruo scrutinio, colmando le lacune argonnentative evidenziate dalla sentenza rescindente. Invero, l'ordinanza impugnata:ha chiarito la valenza indiziaria, a carico del [OSCURATO:PERSONA], della vicenda del passaporto, richiamando le attendibili dichiarazioni di una delle figlie della vittima (Alessandra ) a proposito della consegna del documento, da parte del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], alla quale aveva assistito, e il riconoscimento certo da questa effettuato a carico del [OSCURATO:PERSONA], e ha valorizzato, come riscontro al tentativo del [OSCURATO:PERSONA] di allontanare da sé i sospetti di un suo coinvolgimento nel fatto, anche le minacce da questi rivolte alla giovane ( come confermato dalla sorella [OSCURATO:PERSONA]), negli uffici della Procura della Repubblica - dove erano presenti per un'audizione, anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre a [OSCURATO:PERSONA]. La ordinanza ha considerato, a proposito di tale anomala vicenda, che essa ben si spiega con il tentativo del [OSCURATO:PERSONA] di smentire il racconto della giovane proprio con riguardo alla circostanza della consegna del passaporto, e dunque, per allontanare da sé elementi significativi del suo coinvolgimento nell'omicidio. E, in effetti, in quella occasione, la testimone aveva omesso di verbalizzare la predetta circostanza, proprio per la suggestione indotta dalle parole minacciose del [OSCURATO:PERSONA]. ha valorizzato le ulteriori condotte di condizionamento delle deposizioni delle fonti dichiarative, richiamando la conversazione ritenuta espressiva dell' "interesse del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] a mantenere l'allineamento delle rispettive deposizioni", dimostrativa di un accordo tra i due indagati, sottolineando il significativo dato dall'utilizzo, in tal caso, di un telefono in uso a terzi, per evitare di essere intercettati; ha ancora richiamato i contatti telefonici con [OSCURATO:PERSONA] subito dopo le audizioni delle fonti informative ( Valentino) e le intercettazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e gli operai, comprovanti l'attuazione di comportamenti finalizzati a indurre la reticenza degli operai ("hai capito come devi dire-.... Dici che non so niente e non vedo niente, lì ci sono sempre un sacco di macchine"), come riscontrato dalla ulteriore conversazione, nella quale il Caiazza afferma, conclusivamente, " hanno i fogli tanto li hanno riempiti di merda", e dalla audizione del Caiazza stesso che, effettivamente, dichiarerà di non ricordare nulla e di non avere visto niente. Ancora, è stata ricordata le minaccia di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], figlia della vittima, per indurla alla reticenza e allontanare ogni collegamento con la scomparsa del padre. 10.Ritiene, in sintesi, il Collegio che l'ordinanza impugnata abbia risolto congruamente le aporie denunciate dal Giudice di legittimità con riguardo ai temi segnalati nella sentenza rescindente. Come è noto, il controllo di legittimità deve riguardare solo la "giustificazione interna" degli elementi probatori, attraverso la verifica del corretto collegamento tra premesse e conclusioni, non anche la "giustificazione esterna" attraverso il sindacato sulle massime di esperienza adottate. Ne consegue che la ordinanza impugnata non presta il fianco ad alcuna censura, considerate le caratteristiche della Corte Cassazione nell'ordinamento italiano, secondo cui essa è legittimata a verificare la congrua applicazione dei principi probatori, astrattamente stabiliti, al caso concreto, mentre le è interdetto di rivalutare la credibilità dei singoli mezzi di prova già esaminati dal giudice di merito.11. Anche il motivo afferente al profilo delle esigenze cautelari non coglie nel segno. L'ordinanza impugnata ha fatto buon uso di consolidati principi, espressamente richiamando la duplice presunzione di legge di cui all'art. 275 co. 3 cod. proc. pen, valevole per la fattispecie in esame, e, nel valutare il fattore temporale, che viene qui in rilievo - trattandosi di un fatto risalente a oltre quindici anni fa - alla luce della previsione di cui all'art. 292 cod.proc.pen., ha evidenziato come il tempo decorso dai fatti criminosi non svolga alcun effetto sulla attualità delle esigenze cautelari, "alla luce dell'elevato allarme sociale derivante dalle condotte in oggetto". L'ordinanza ha rilevato come si tratti di condotta connotata da modalità esecutive estremamente gravi, anche per la dettagliata programmazione che le ha precedute, e ha valorizzato la spregiudicatezza dimostrata dagli indagati nel tentativo, attuato negli anni, "di condizionare le indagini, di deviarle, di intimidire i testi così da renderli reticenti al fine di garantirsi l'impunità", con conseguente attualità anche del pericolo di inquinamento probatorio. La prognosi negativa , peraltro, trova sostegno - e tanto rileva ai fini del requisito della attualità - anche nella contestazione della circostanza aggravante dei motivi abietti e futili, indubitabilmente espressivi di una predisposizione alla commissione di gravi fatti criminosi. 11.1. Con specifico riferimento al [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata ha stigmatizzato negativamente la personalità dell'indagato che, pur non nutrendo alcun motivo personale di astio nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], non ha esitato a condividere i propositi criminali del [OSCURATO:PERSONA] partecipando fattivamente alla realizzazione di odiosi delitti, quale indice "altamente sintomatico di una personalità fortemente negativa e pericolosa". Ancora, sono stati evidenziati a suo carico i gravi precedenti penali per violazione della legge sulle armi. E' sulla base di un complesso di elementi significativi di insuperata pericolosità sociale che la ordinanza impugnata ha confermato - con argomentazioni logicamente congruenti oltre che supportate da oggettivi dati fattuali - un giudizio di attuale pericolosità nei confronti del ricorrente, e ribadita la necessità di sottoposizione a regime detentivo, sebbene nella forma attenuate degli arresti domiciliari, ciò che consente di ritenere superate le obiezioni difensive correlate all'età del ricorrente. 12. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità, come premesso, è la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non ricorrendo né la inosservanza del mandato rescindente da parte del Tribunale distrettuale, che, invece, ha condotto un esame diligente e scrupoloso dei profili censurati dal Giudice di legittimità, né i vizi motivazionali denunciati dal ricorrente. 12.1. E' noto, invero, che « sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento....» ciò in quanto con i motivi di ricorso per cassazione, sono deducibili solo «censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo» (Sez. 2 -, n. 9106 del 12/02/2021 ,Rv. 280747). Più in generale, è preclusa, in sede di legittimità, « la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito»(Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628). Specificamente, sulle misure cautelari, « il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze caute/ari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» ( Sez. 6 -, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280601). In ultima analisi, si è incisivamente esplicato che tali limiti sono connaturali, non solo alla funzione nomofilattica della Corte, ma più specificamente alle caratteristiche intrinseche del sindacato di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. e) che «concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa....» (Cass. Sez. 5 -, n. 33139 del 28/09/2020 in motivazione). 12.2. Il ricorso, in quanto non conforme ai criteri di sindacato sulla logicità della motivazione, risulta, dunque, inammissibilmente proposto. 13. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giug