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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 20296/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 835/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 10698/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/12/2024 del GIP TRIBUNALE di Milano; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; procedimento trattato con il rito “de plano” [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.U.P. del Tribunale di Milano ha accolto la richiesta dell’imputato, presente il suo difensore di fiducia, su cui aveva convenuto e prestato il suo consenso il pubblico ministero, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fatti di rapina pluriaggravata in concorso, utilizzo abusivo di carta di pagamento in concorso e resistenza a pubblico ufficiale in concorso, la pena concordata di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 600 di multa, condannando l’imputato al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20296/2025 Roma, lì, 30/05/2025

2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo la nullità della sentenza in quanto il giudice avrebbe potuto e dovuto dichiarare non doversi procedere perché il fatto non sussiste essendosi trattato di un’aggressione non finalizzata alla rapina e, pertanto, motivare diversamente sulla qualificazione del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile.

L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., infatti, limita espressamente l'impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pena alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate e non è consentito ricorrere in cassazione lamentando la mancata verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 – 01).

Il ricorso deduce, invero, l’errata qualificazione giuridica del fatto che, come pure è pacifico, è consentita limitatamente ai casi in cui si verta in un errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr., Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 – 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01); nel caso di specie, il ricorso si limita, sul punto, ad un’asserzione di carattere del tutto generico finendo in realtà per ventilare l’insussistenza del fatto senza nemmeno tentare di sorreggere l’affermazione difensiva con argomenti spendibili in questa sede.

4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – nella misura di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 06/05/2025.

Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 835/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 10698/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/12/2024 del GIP TRIBUNALE di Milano; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; procedimento trattato con il rito “de plano” [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.U.P. del Tribunale di Milano ha accolto la richiesta dell’imputato, presente il suo difensore di fiducia, su cui aveva convenuto e prestato il suo consenso il pubblico ministero, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fatti di rapina pluriaggravata in concorso, utilizzo abusivo di carta di pagamento in concorso e resistenza a pubblico ufficiale in concorso, la pena concordata di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 600 di multa, condannando l’imputato al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20296/2025 Roma, lì, 30/05/2025 2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo la nullità della sentenza in quanto il giudice avrebbe potuto e dovuto dichiarare non doversi procedere perché il fatto non sussiste essendosi trattato di un’aggressione non finalizzata alla rapina e, pertanto, motivare diversamente sulla qualificazione del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., infatti, limita espressamente l'impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pena alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate e non è consentito ricorrere in cassazione lamentando la mancata verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 – 01). Il ricorso deduce, invero, l’errata qualificazione giuridica del fatto che, come pure è pacifico, è consentita limitatamente ai casi in cui si verta in un errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr., Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 – 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01); nel caso di specie, il ricorso si limita, sul punto, ad un’asserzione di carattere del tutto generico finendo in realtà per ventilare l’insussistenza del fatto senza nemmeno tentare di sorreggere l’affermazione difensiva con argomenti spendibili in questa sede. 4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – nella misura di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20296/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris