CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 35922/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata che condannava l'imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni; esaminati i motivi di ricorso relativi alla sussistenza del reato di lesioni, alla mancata riqualificazione dello stesso nel reato di lesioni colpose (mot. 1 e 2) e alla omessa esclusione della recidiva. Rilevato che il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta (pag. 4 e 5 della sentenza). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te