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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 11321/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le doglianze del ricorrente sulle modalità del controllo operato dagli agenti, in considerazione della circostanza che il campanello dell'abitazione anche se funzionante non fornisce la prova certa dell'assenza dell'imputato, atteso che l'imputato è stato poi trovato al suo interno in occasione del secondo controllo, investono in modo inammissibile la valutazione del compendio probatorio; ritenuto che il motivo reitera, in modo del tutto generico, la stessa questione già affrontata e risolta dalla Corte di appello con motivazione immune dai vizi denunciati, senza considerare l'intervallo di tempo intercorso tra i due controlli di circa quaranta minuti che rende non illogica la valutazione operata nel giudizio di merito; ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul diniego della causa di non punibilità per tenuità del fatto in rapporto alle valutazioni espresse nel giudizio di merito in ragione delle modalità del fatto in assenza di giustificazioni, per l'insindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate e per la inammissibilità delle doglianze che solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 16 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le doglianze del ricorrente sulle modalità del controllo operato dagli agenti, in considerazione della circostanza che il campanello dell'abitazione anche se funzionante non fornisce la prova certa dell'assenza dell'imputato, atteso che l'imputato è stato poi trovato al suo interno in occasione del secondo controllo, investono in modo inammissibile la valutazione del compendio probatorio; ritenuto che il motivo reitera, in modo del tutto generico, la stessa questione già affrontata e risolta dalla Corte di appello con motivazione immune dai vizi denunciati, senza considerare l'intervallo di tempo intercorso tra i due controlli di circa quaranta minuti che rende non illogica la valutazione operata nel giudizio di merito; ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul diniego della causa di non punibilità per tenuità del fatto in rapporto alle valutazioni espresse nel giudizio di merito in ragione delle modalità del fatto in assenza di giustificazioni, per l'insindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate e per la inammissibilità delle doglianze che solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il
Sentenza Cassazione n. 11321/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris