CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 18338/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 497-bis, comma 1 e 2, cod. pen. (fatto commesso in Bergamo il 21 ottobre 2020) e 110, 477 e 482 cod. pen. (fatto commesso in luogo sconosciuto in epoca antecedente e prossima la 21 ottobre 2020); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, proteso a censurare l'affermazione di responsabilità dell'imputato, l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre ad essere conclamatamente generico in punto di responsabilità, prospetta, in riferimento ai restanti profili, questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 7, punto 2, della sentenza impugnata, in cui la Corte Territoriale ha dato conto di come il modesto discostamento dal minimo edittale e l'aumento di pena per il reato satellite fossero commisurati alla pervicacia criminale del prevenuto), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 7, punto 1, della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. i plurimi e specifici precedenti penali dell'imputato come anche l'assenza di condotte indicative di resipiscenza); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore