CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 33698/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 01KEW4Q nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2018 del TRIBUNALE di PRATO(to av\iicn parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Prato applicava ad [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di un anno, otto mesi dì reclusione e mille euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, per aver giudicato - con rito direttissimo - anche un reato diverso da quello che aveva giustificato l'arresto in flagranza dello stesso soggetto. Il ricorso risulta inammissibile. 3. La doglianza, infatti, concerne un'astratta - e palesemente infondata - censura processuale (secondo la quale il Collegio non avrebbe potuto giudicare anche una fattispecie diversa da quella che aveva consentito l'arresto in flagranza dell'imputato, sebbene correttamente contestata, senza eccezioni difensive), ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame. 4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2022 gliere