CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 08340/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35344/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N.103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. P. [OSCURATO:PERSONA] , N. 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - Ric. 2018n. 35344sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 1452/2017 depositata il 16/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] promuoveva due distinti giudizi dinanzi al Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di acce r tare l’inesistenza di una servitù sul proprio terreno sito in Arnasco, identificato al catasto col foglio 9mappale 304. In particolare, l’attrice si lamentava del fatto che i convenuti avessero realizzato sul terreno di sua proprietà un passaggio per automezzi al servizio dei fondi confinanti di loro proprietà. 2. I convenuti proponevano domanda riconvenzionale , chiedendo accertarsi l’acquisto per usucapione della servitù di passo sul fondo dell’attrice. 3. [OSCURATO:PERSONA] promuoveva un altro giudizio contro [OSCURATO:PERSONA] nel quale affermava di aver acquistato per usucapione la proprietà di un’area facente parte del mappale 304 di proprietà della convenuta e confinante con il mappale 263 di sua proprietà. 2. Il Tribunale, riunite le cause, accertava l’inesistenza della servitù,condannava i convenuti a cessare l’esercizio del passaggio sul terreno dell’attrice e ad eliminare la strada e r igettava la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] deceduto nelle more, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] , anch’essa erede di [OSCURATO:PERSONA],proponevano appello avverso la suddetta sentenza. Ric. 2018n. 35344sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 4. TeresinaVignola resisteva all’appello. 5. La Corte d’ A ppello di Genova accoglieva il gravame e in riforma della sentenza del Tribunale accertava che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano acquistato per usucapione ventennale la servitù attiva di passo pedonale e carrabile sul tracciato della strada come rap presentato nella planimetria allegata alla relazione di perizia dell’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] in data 25 giugno 2010 sul fondo mappale 304 del foglio 9appartenente a [OSCURATO:PERSONA] a favore del mappale 302 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dei mappali 303 e 3 0 8 di proprietà del solo [OSCURATO:PERSONA] . Rigettava l’appello e confermavala sentenza del Tribunale rispetto alla domanda di usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA],continuata dagli eredi. La Corte d'Appello accertava che la strada era ben rappresentata nelle planimetrie e nelle fotografie prodotte in giudizio dai convenuti,coincidenti con le risultanze della consulenza tecnica. Secondo il CTU la strada non esisteva prima del 2002,non rilevandosi nelle foto anteriori a tale data, segni significativi della sua esistenza, esistendo solo un sentierino . Il Tribunale, su tale base,aveva rigettato la domanda per mancata prova del possesso della servitù per iltempo necessario al compimento dell’usucapione e dell’apparenza dell’opera posta al servizio della stessa. La C orte d’ A ppello rilevava , tuttavia , che le deposizioni testimoniali avevano fatto riferimento all’esistenza da epoca remota di un tracciato corrispondente a quello della strada attuale che consentiva l’esercizio del passaggio sul fondo della Vignola. Tale tracciato aveva una consistenza diversa da quella attuale ma comunque consentiva l’esercizio del passaggio con un carro Ric. 2018n. 35344sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 agricolo con un motorino o con una macchina utilitaria. Oltre alle testimonianze vi era anche una prova documentale costituita dalla carta tecnica regionale realizzata nel 1977 sulla base dei rilievi aereo fotogrammetrici del 1974 da cui si evinceva la presenza di un sentiero largo tra i 40 e 50 cm corrispondente almeno in parte al tracciato della strada attuale. Pertanto , il Tribunale aveva erroneamente escluso l’esistenza del sentiero e , dunque , sussistevail possesso del passaggio sullo stesso da oltre vent’anni e anche l’apparenza della servitù. In particolare, con riferimento al requisito dell’apparenza , secondo la Corte d'Appello,era sufficiente l’esistenza di un sentiero formatosi naturalmente in conseguenza di un uso non sporadico del passaggio,potendosi desumere dal suo tracciato senza incertezze e ambiguità la funzione visibile non equivoca e permanente di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente. In particolare,sul fondo servente esisteva una strada campestre che, in modo continuativo ed ininterrotto, era stata pacificamente utilizzata per accedere, anche con mezzi meccanici, al fondo dominante. 6. La Corte d’Appello rigettava poi la domanda di usucapione proposta dagli appellanti nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] della proprietà del terreno adibito a cortile-aia di circa mq.302 del mappale 304. 7. TeresitaVignola ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso. 8. [OSCURATO:PERSONA] Daniele hanno resistito con controricorso. Ric. 2018n. 35344sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 9. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richi este. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve darsi atto che la ricorrente fa riferimento ad altro giudizio pendente presso questa Corte evidenziandone con la memoria illustrativa da ultimo depositata la connessione con il presente. Di tale altro giudizio, tuttavia, non viene riportata alcuna indicazione specifica oltre al numero di ruolo sicchéanche volendo considerare il rilievo di cui alla memoria come istanza di riunione, la medesima è inammissibile. Infatti, la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, e siano ravvisabili ragioni di economia processuale. Nella specie, non è possibile rilevare alcun profilo di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie 1.1 Il motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per aver omesso di esaminare, di prendere in considerazione e di valutare il fatto che [OSCURATO:PERSONA], con lettera datata ottobre 1982,chiedeva per iscritto alla Vignola di realizzare un passaggio attraverso il prato di proprietà della medesima. La Corte d’Appello avrebbe omesso qualsiasi riferimento alla lettera citata in rubrica indirizzata alla dottoressa Vignola e scritta Ric. 2018n. 35344sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 di pugno da [OSCURATO:PERSONA] sottoscrittae mai disconosciuta, che per il contenuto confessorioavrebbe dovuto rendere superfluo l’esame degli ulteriori elementi probatori emersi dall’istruttoria ed escludere in radice l’accoglimento delle pretese avversarie. Nel ricorso si riporta il contenuto della suddetta lettera,dalla quale emergerebbe chiaramente che [OSCURATO:PERSONA], nell’ottobre del 1982 , ch iedeva espressamente alla Vignola di realizzare un passaggio attraverso il prato di proprietà della medesima. Da ciò risulterebbe evidente che fino a quel momento il Daniele non aveva alcun passaggio sul terreno e,dunque, non vi era alcun sentiero né tant omeno alcuna strada. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ignorato questo fatto, dando valore ad altre prove e male interpretando la consulenza svolta in primo grado. Inoltre , dalla perizia emergerebbe chiaramente che la strada non esisteva e in ogni caso mancava il requisito dell’apparenza. 1.1 Il motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile. Il documento di cui si lamenta il mancato esame è stato , invece, esaminato e valutato dalla Corte d'Appello al fine di rigettare l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto della diversa domanda di usucapione di parte del mappale 304 per circa 302 mq. di terreno adibito a cortile-aia. Peraltro, il suddetto documento , oltre ad essere stato espressamente esaminato dal giudice del merito, non presenta alcun carattere di decisività. Esso, infatti è stato ritenuto rilevante al fine di escludere l’usucapione della proprietà del terreno ma non riveste il medesimo carattere rispetto all’usucapione della servitù di passo, essendo prova della consapevolezza dell’altruità del Ric. 2018n. 35344sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 terreno circostante la strada ma restando neutro rispetto allaprova dell’esistenza del viottolo ed anzi ben potendosi interpretare nel senso che il Daniele già esercitava il passaggio e, dunque, come merarichiesta di spostamento o miglioramento del passaggio già in essere. Nella restante parte del motivo la ricorrente ripropone tutte censure inammissibili in quanto dirette ad una diversa valutazione di risultanze di fatto emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. L’accertamento compiuto dalla Corte territorialetanto in relazione al requisito dell’apparenza quanto a quello della sussistenza dei presupposti del possesso della servitù di passaggio non è suscettibile di sindacato da questa Corte fondandosi, con ampia motivazione circa l'iter logico e deduttivo seguito, sull'esame dei fatti, sulla valuta zione delle prove e sulla consulenza tecnica espletata. 2. Il ricorso è rigettato. 3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2018n. 35344sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 3500,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a