CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06313/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti oli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso con le statuizioni di cui all'art.616 c.p.p. riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per raccoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 216, 223, comma 1, I. f. e di quello di cui agli artt. 218, 225 I.f., ha dichiarato estinto quest'ultimo per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, rideterminato la pena principale e quelle accessorie al predetto inflitte in anni due. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art 223 in relazione all'articolo 216 comma 1 legge fall.: Saetti era il gestore, il socio di maggioranza e il dominus di un gruppo di società che si occupavano di formazione e consulenza in ambito medico e clinico e che svolgevano attività commerciale e di supporto amministrativo a favore del suddetto gruppo; ognuna aveva certamente la propria autonomia giuridica e patrimoniale ma dal punto di vista economico e finanziario erano gestite in modo unitario in una logica di gruppo. Tanto è stato acclarato dal Tribunale di Modena e non contestato dalla Corte d'appello; tra le quattro società facenti capo all'imputato intercorsero rapporti economici rilevanti e continuativi, purtroppo non sufficientemente documentati ancorché spiegati sia dallo stesso Saetti che dal consulente della difesa; tutti tali rapporti, tranne quelli di cui all'imputazione, sono stati ritenuti leciti dai curatori e dal pubblico ministero delle altre società fallite e dagli stessi giudici di Modena e di Bologna; il primo giudice parrebbe concedere che i rapporti di dare/avere tra la fallita GPP Studi e la pure fallita [OSCURATO:PERSONA] siano stati leciti ma costituirebbero reato perché il loro saldo fu negativo per GPP; concetto questo che è stato ripreso e fatto proprio dalla Corte di appello; pagamenti illeciti dunque anche sul presupposto della mancanza - perché non provata - di una seria contropartita di un vantaggio compensativo; a ciò si aggiunga che Saetti non ha guadagnato alcunchè essendo quel denaro rimasto nel patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] e il curatore di GPP Studi non ha esercitato alcuna azioni recuperatoria di quei pagamenti; si trattava infatti di effettive operazioni infragruppo nel senso che quando una società aveva la disponibilità pagava i servizi che l'altra forniva e la creditrice ovviamente utilizzava quelle risorse per la propria attività; è quindi il concetto stesso di distrazione (che prescinde dal saldo dare- avere) che è stato male utilizzato dalla Corte di appello; avendo i giudici di merito accertato che i pagamenti asseritamente distrattivi rientravano nella logica d'impresa e di gruppo avrebbero dovuto trarne le conseguenze, nel senso di ritenerli leciti e non condotte distrattive; ciò anche perché, sebbene ritenuto non provato, il vantaggio per l'impresa disponente sussisteva. [OSCURATO:PERSONA] curava l'amministrazione e la parte commerciale dell'attività di GPP studi, dunque attività vitali che la società fallita non svolgeva in house per mancanza di personale e di mezzi e per averla delegata. Inoltre è vero che dal 2006 al 2010 il saldo era negativo ma negli ultimi due anni - quelli a rischio - la società ha ricevuto dalla consorella circa 290.000 € a fronte di pagamenti per circa 180.000 €: quindi con un saldo positivo. Infine nessuna disamina è stata effettuata in ordine all'elemento soggettivo del reato: è vero che esso consiste nel dolo generico ma in ogni caso occorreva la prova della conoscenza e volontà di distrarre risorse dalla società senza contropartita utile ed almeno sospettando di trovarsi in un momento di difficoltà tale da giungere all'insolvenza, laddove la condotta assunta dall'imputato, che avrebbe potuto assumere ben altri comportamenti - quale ad esempio la fusione delle società - è piuttosto indicativa del fatto che egli agì in perfetta buona fede, nella convinzione della liceità del suo comportamento; peraltro, come accertato anche dal curatore e riportato dal tribunale, dopo un primo periodo di crisi, il gruppo - riorganizzato - si stava riprendendo e fu la crisi del 2009 a condurre al fallimento. 2.2.Col secondo motivo deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove rispetto ad operazioni economiche analoghe, se non uguali, si è ritenuto che esse fossero perfettamente lecite a differenza di quelle in disamina. La Corte di appello a fronte di tale rilievo non ha fornito risposta esauriente limitandosi a confermare la integrazione della fattispecie della distrazione. 2.3.Col terzo motivo lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e l'erronea applicazione degli artt. 597 comma 5 c.p. e 53 L. 689/81 nonché la mancanza di motivazione sul punto. Sebbene con l'atto di appello non fosse stato richiesto il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, ma unicamente la rideterminazione della stessa previo giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata, la Corte di appello nel momento in cui ha ridotto la pena ad anni due di reclusione avrebbe dovuto valutare la possibilità di riconoscere il detto beneficio perché esso fu comunque oggetto di richiesta non solo nell'ambito del concordato ex articolo 599-bis c.p.p., rispetto al quale non fu espresso parere favorevole dal pubblico ministero, ma anche in sede di conclusioni poi rassegnate (anche se tale richiesta non risulta oggetto di verbalizzazione). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo presenta tratti di aspecificità, ma nel suo complesso è infondato. I vizi denunciati infatti non sussistono, né sotto il profilo della violazione di legge né dal punto di vista del deficit motivazionale. La sentenza impugnata ha invero in maniera adeguata ed esauriente evidenziato la mancata individuazione di chiari e determinati vantaggi compensativi, che potessero giustificare i trasferimenti intra-gruppo, e la genericità delle allegazioni difensive in ordine a partite inter-societarie che, come ben posto in rilievo dal P.G. nella requisitoria, null'altro - al più si potrebbe aggiungere - dimostrano se non che si tratti di società operanti all'interno di un medesimo gruppo. Il ricorso nella sostanza non fa che reiterare censure d'appello alle quali la Corte territoriale aveva già fornito risposte congrue, rispetto alle quali è però il caso di precisarne la portata e la valenza sotto il profilo giuridico, avuto riguardo alla cornice giuridica disegnata in materia dalla giurisprudenza di legittimità (perspicua, ad esempio, Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545), Il concetto di gruppo di società appartiene a una dimensione finanziaria che lascia intatta la distinzione giuridico-patrimoniale tra le diverse società, con la conseguenza che la destinazione di risorse da una società all'altra, sia pur collegate, integra la violazione del vincolo patrimoniale nei confronti dello scopo strettamente sociale e configura la condotta del delitto di bancarotta per distrazione: per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo non è dunque sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero (come appunto tende a fare il ricorso) l'esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (ciò che invece il ricorrente ha totalmente trascurato di fare secondo quanto emergente dalle conformi pronunce di merito), elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata. Come già osservato nella pronuncia impugnata - e per certi versi ammesso nello stesso ricorso che fonda le censure su aspetti che non centrano l'obbiettivo assumendo la sufficienza di dati diversi da quello ritenuto determinante dai giudici della legittimità - manca già nella stessa prospettazione difensiva una precisa indicazione di vantaggi compensativi in termini tali da dimostrare con chiarezza che essi riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali. Ciò che si adduce a sostegno della ricorrenza dell'ipotesi in scrutinio si ferma piuttosto all'allegazione dell'esistenza di "rapporti economici, rilevanti e continuativi" tra le quattro società del gruppo - che avrebbero quanto alla società fallita e alla [OSCURATO:PERSONA], secondo la stessa impostazione difensiva, solo nell'ultimo periodo comportato un saldo positivo laddove i giudici di merito hanno piuttosto affermato la esistenza di un saldo negativo per complessivi euro 589.400,00 - , alla rivendicazione della mancanza di una locupletazione personale dell'imputato e ad una generica imputazione delle operazioni alla logica aziendale; trattasi all'evidenza di argomenti che non sono sufficienti a supportare l'assunto della natura non distrattiva delle operazioni in una logica di infragruppo, non potendo tra l'altro assumere di per sé rilievo il fatto che la società destinataria di somme abbia curato attività vitali che la società fallita non svolgeva in house, in assenza di quei dati certi concreti in punto di saldo finale positivo, che, come detto, necessitano ai fini che occupano. Né potrebbero assumere rilievo le ulteriori circostanze indicate in ricorso, tra le quali quella tendente ad accreditare una sorta di contraddizione del discorso argomentativo per il solo fatto che sarebbero stati invece ritenuti leciti altri rapporti intercorsi tra la società fallita e le altre società del supposto gruppo, trattandosi all'evidenza di fattore che anche per la genericità della prospettazione che lo ha ad oggetto non può in alcun modo assumere rilevanza decisiva ai fini della decisione, che ha piuttosto distinto le diverse situazioni proprio in virtù del criterio dei saldo positivo — riscontrato solo con riferimento ai rapporti con le società diverse da [OSCURATO:PERSONA]; ovvero quella secondo cui l'imputato non avrebbe tratto vantaggio economico dalle operazioni in questione, peraltro non oggetto di azioni recuperatorie da parte della curatela, non essendo rilevante ai fini dell'integrazione del reato in argomento, né tanto meno della dimostrazione della diversa natura che si intende attribuire alle operazioni distrattive, né il vantaggio di chi pone in essere l'operazione né l'avvenuto esercizio o meno delle azioni recuperatorie da parte del curatore (rimessa a scelte che, muovendosi nell'ottica di recuperare somme di denaro, ben possono prescindere dalla ricorrenza dei presupposti dell'azione ed essere piuttosto ancorate a concrete possibilità di realizzo). Parimenti errata è la ricostruzione della natura del dolo di bancarotta per distrazione, che il ricorso arricchisce di una specifica direzione della volontà che gli è totalmente estranea, laddove peraltro la sentenza impugnata ha ricostruito le condotte, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, evidenziando tra l'altro come l'importante flusso economico in uscita fosse accompagnato da profili documentali (relativi ai contenuti sintetici e privi di ogni dettaglio delle fatture) e sostanziali (identità dell'organo amministrativo delle varie società, identificantesi nel ricorrente, che era anche il socio dominante, e correlati conflitti di interesse), che, mentre coloravano di sospetto la complessiva vicenda, segnalavano movimentazioni economiche infragruppo prive di una causale completamente riconoscibile che ammantava di consapevole illiceità i comportamenti che a tali movimentazioni davano origine. Sicché in definitiva sul piano della consapevolezza e volontarietà delle condotte distrattive assumeva di fatto rilievo anche quanto evidenziato in ordine al carattere fittizio del credito fatturato e portato all'anticipazione bancaria che portava alla ritenuta sussistenza anche del reato contestato al capo B — poi dichiarato prescritto - quantomeno a far data dall'anno 2008 allorquando il ricorso allo storno delle fatture, di per sé connotato di anomalie contabili, aveva assunto dimensioni abnormi, come sottolineato nella sentenza impugnata, del tutto incompatibili con la pratica della rotazione delle fatture poiché facevano difetto le fatture emesse stabilmente che valessero a rimpiazzare quelle stornate. Quindi, conclude il giudice di merito, il ricorso divenuto abnorme all'anticipazione bancaria, lungi dal costituire un canale di accesso al credito diventava esso stesso indice del dissesto che comportava espedienti per reperire risorse finanziarie non disponibili altrimenti sul mercato dei capitali. Sicché è, in definitiva, in tale contesto complessivo, caratterizzato da graduale ingravescenza, che si inquadrano le operazioni illecite in questione. La censura deve perciò reputarsi anch'essa infondata. 2.Quanto alla contraddizione della motivazione dedotta col secondo motivo, in relazione ad essa si è già argomentato affrontando il primo motivo, evidenziando come il criterio discretivo sia stato individuato nel saldo negativo, rinvenuto solo con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] e non per le altre. 3.In ordine al terzo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, deve rilevarsi che secondo le Sezioni Unite di questa Corte - Sez. Un., n. 22533 del 25/10/2018 - dep. 22/05/2019, Rv. 275376 - , fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito; conclusione che le stesse Sezioni Unite ritengono rafforzata anche in funzione della disponibilità del beneficio, cui si ritiene strettamente collegata la non censurabilità, nel giudizio di cassazione, del mancato esercizio del potere del giudice di appello di ordinarne l'applicazione di ufficio, in assenza di sollecitazione di parte. Nella specie, la questione non formava oggetto di specifico motivo di appello, né certo la circostanza che la sospensione condizionale della pena fosse stata inserita in una richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., non conclusosi (per dissenso del pubblico ministero) consente di ritenere che la richiesta sia stata dedotta in giudizio nel senso richiesto dalle Sezioni Unite, specie se, in base all'unico dato verificabile — non potendosi ovviamente dare ingresso a deduzioni che si prospettano come non verbalizzate a fronte di un verbale che in quanto atto pubblico fidefaciente fa prova fino a querela di falso, cfr. per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 1553 del 19/11/2018, Cc. (dep. 14/01/2019), Rv. 274796 - , nel giudizio di appello la difesa si è in conclusione riportata ai motivi di appello (che tale beneficio non sollecitavano). D'altro canto, la rideterminazione della pena conseguente solo alla dichiarata prescrizione del reato di cui al capo B nell'immutata considerazione dei connotati della condotta delittuosa, in presenza dell'esplicita affermazione che la sentenza merita conferma nelle ulteriori statuizioni, consente di ritenere — come opportunamente osservato dai P.G. - comunque implicitamente motivato il diniego della sospensione, per quanto poteva richiedersi al giudice nella situazione processuale sopra descritta in merito al beneficio, alla luce del precedente delle Sezioni Unite. Sicché deve concludersi che il motivo, che lamenta il mancato riconoscimento del beneficio in parola assumendo tra l'altro la mancata verbalizzazione delia richiesta, risulta del tutto infondato. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorr