CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 02985/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2019 della CORTE APPELLO di BARIdats-arréstrafit—perti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Entrambi denunciano vizi di motivazione, sostanzialmente lamentando la valutazione delle risultanze probatorie compiuta in sentenza e l'assenza di una persuasiva giustificazione. Hdiouech, in particolare, deduce tli vizi con riferimento all'esclusione, per lui, della mera connivenza non punibile. 2. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Le relative doglianze sono del tutto generiche, poiché eludono qualsiasi confronto con una motivazione, invece, articolata e che risponde alle alternative ricostruzioni difensive in modo perfettamente lineare sul piano della consequenzialità logica. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili li ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il -1 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]