CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 1964
Cassazione n. 42413/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/11/1964 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna nei confronti di costei in primo grado pronunciata in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen.; - che avverso la sentenza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore, denunciando, con due motivi, violazione di legge, in relazione all' art. 581 cod. proc. pen., e vizio di motivazione e deducendo che i motivi di gravame in punto di elemento soggettivo del reato erano stati articolati in maniera sufficientemente specifica; - che entrambi i motivi di ricorso sono generici e manifestamente infondati, posto che replicano la medesima genericità riscontrata nei motivi di appello, dal momento che non solo non si confrontano con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado (in ordine al decisivo rilievo che l'imputata, quand'anche mera comproprietaria e co-utilizzatrice dell'immobile abusivamente alimentato di energia elettrica, era tenuta ad interrogarsi in ordine alle ragioni per le quali ciò accadesse, dal momento che l'erogazione elettrica da parte dell'ente fornitore era cessata dal 2003 per morosità, di modo che a nulla rilevava che altri fossero i materiali artefici dell'impianto di abusiva captazione dalla rete), ma anche con quanto evidenziato nella sentenza impugnata (segnatamente laddove la Corte territoriale ha stigmatizzato l'astrattezza, ossia l'assenza di addentellati concreti alle ragioni della decisione appellata, e la congetturalità delle deduzioni di gravame, cfr. pag. 2, secondo capoverso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]