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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02758/2023

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18825/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. domiciliata ex lege in Roma presso l a Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA , n. 144 / 2021 , depositata il 12/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo , nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe che ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Catania che aveva accol to il ricorso della contribuenteavverso l’avviso di accertamento con i l quale , per l’anno di imposta 2010, l’Ufficio aveva rettificato il reddito, ai fini Ires, Iva ed Irap stante il disconoscimento di costi relativi a canoni di lo cazione finanziaria immobiliare relativi al complesso, adibito ad hotel , denominato «[OSCURATO:PERSONA]».

2. Risulta che in data 18 ottobre 2022 è deceduto l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della controricorrente.

La circostanza è stata resa nota a mezzo Pec inoltrata alla Cancelleria dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di rappresentante legale dello studio professionale associato di cui era socio il difensore.

Considerato che: Nel processo di cassazione il decesso dell'unico difensore non determina l'interruzione del processo;sussiste, tuttavia, il potere della Corte, al fine di assicurare il diritto di difesa nella fase finale della trattazione, di differire l'udienza disponendo la comunicazione della stessa alla parte personalmente onde consentirle di nominare un nuovo difensore (Cass. Sez.

U. 13/01/2006, n. 477; Cass. 10/10/2007, n. 21142).

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per garantire il diritto di difesa della controricorrente,disponendo la comunicazione dell’ordinanza alla parte personal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18825/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. domiciliata ex lege in Roma presso l a Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA , n. 144 / 2021 , depositata il 12/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo , nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe che ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Catania che aveva accol to il ricorso della contribuenteavverso l’avviso di accertamento con i l quale , per l’anno di imposta 2010, l’Ufficio aveva rettificato il reddito, ai fini Ires, Iva ed Irap stante il disconoscimento di costi relativi a canoni di lo cazione finanziaria immobiliare relativi al complesso, adibito ad hotel , denominato «[OSCURATO:PERSONA]». 2. Risulta che in data 18 ottobre 2022 è deceduto l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della controricorrente. La circostanza è stata resa nota a mezzo Pec inoltrata alla Cancelleria dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di rappresentante legale dello studio professionale associato di cui era socio il difensore. Considerato che: Nel processo di cassazione il decesso dell'unico difensore non determina l'interruzione del processo;sussiste, tuttavia, il potere della Corte, al fine di assicurare il diritto di difesa nella fase finale della trattazione, di differire l'udienza disponendo la comunicazione della stessa alla parte personalmente onde consentirle di nominare un nuovo difensore (Cass. Sez. U. 13/01/2006, n. 477; Cass. 10/10/2007, n. 21142). P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo per garantire il diritto di difesa della controricorrente,disponendo la comunicazione dell’ordinanza alla parte personal
Sentenza Cassazione n. 02758/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris