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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2025

Cassazione n. 23490/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 804-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 599/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/06/2018 R.G.N. 1213/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] separata R.G.N.804/2019 Cron.

Rep.

Ud11/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Palermo rigettava la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] volta alla ripetizione dei contributi versati alla Gestione separata dell’Inps dal 2008 al 2011 nonostante egli si fosse cancellato dallastessa.

Riteneva la Corte che i contributi pagati nel suddetto periodo non fossero indebiti poiché l’assicurato aveva svolto attività di amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] irrilevante che si fosse cancellato dalla Gestione separata, essendo l’iscrizione obbligatoria in ragione dell’attività esercitata, e non applicandosi l’art.4, co.1 d.m. n.282/96, trattandosi di anni successivi al quinquennio transitoriamente previsto da tale norma con facoltà, e non obbligo , di iscrizione alle Gestione separata.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi.

L’Inps resiste con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione ed errata applicazione degli artt.4, co.1 d.m. n.282/96, 2, co.26 l. n.335/95, 2033 c.c., in combinato disposto con l’art.12 l. n.613/66, in quanto l’attività di amministratore di s.p.a. nonera qualificabile come di lavoro parasubordinato e non obbligava all’iscrizione alla Gestione separata, dalla quale si era cancellato anni prima.

Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt.91 e 96 c.p.c.: la Corte non avrebbe dovuto condannarlo alle spese secondo soccombenza, in quanto l’appello dell’Inps andava respinto.

Il primo motivo è da respingere.

Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, l’attività di amministratore in società di capitali obbliga all’iscrizione alla Gestione sperata costituita presso l’Inps, come questa Corte ha già affermato (v.

Cass.10426/18).

La sentenza di questa Corte a sezioni unite richiamata dal ricorrente (Cass.

S.U. 1545/17) non è conferente, poiché essa ha ad oggetto il procedimento di esecuzione forzata, ovvero l’applicabilità o meno dell’art.545, co.4 c.p.c. e si è affidata all’istituto civilistico dell’immedesimazione organica.

Tale sentenza, di contro, non ha ad oggetto il rapporto previdenziale e l’interpretazione dell’art.2, co.26 l. n.335/95,ovvero se gli amministratori di società per azioni possano essere considerati titolari di rapporti di collaborazione coordinata continuativa ex art.49, co.2, lett. a) d.P.R. n.917/86.

Riguardo alla disciplina previdenziale, come detto, si è espressa questa Corte, con pronunciamento qui da ribadire, per cui l’amministratore di società è da considerare quale titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Correttamente quindi la Corte d’appello ha reputatoche l’scrizione alla Gestione separata fosseobbligata, ai sensi dell’art.2, co.26 l. n.335/95, restando irrilevante che l’assicurato avesse chiesto e ottenuto anni prima la cancellazione dalla Gestione stessa.

Importava invece il solo dato oggettivo dello svolgimento dell’attività di amministratore.

Il secondo motivo è da respingere, essendo l’odierno ricorrente r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 804-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 599/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/06/2018 R.G.N. 1213/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] separata R.G.N.804/2019 Cron. Rep. Ud11/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Palermo rigettava la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] volta alla ripetizione dei contributi versati alla Gestione separata dell’Inps dal 2008 al 2011 nonostante egli si fosse cancellato dallastessa. Riteneva la Corte che i contributi pagati nel suddetto periodo non fossero indebiti poiché l’assicurato aveva svolto attività di amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] irrilevante che si fosse cancellato dalla Gestione separata, essendo l’iscrizione obbligatoria in ragione dell’attività esercitata, e non applicandosi l’art.4, co.1 d.m. n.282/96, trattandosi di anni successivi al quinquennio transitoriamente previsto da tale norma con facoltà, e non obbligo , di iscrizione alle Gestione separata. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione ed errata applicazione degli artt.4, co.1 d.m. n.282/96, 2, co.26 l. n.335/95, 2033 c.c., in combinato disposto con l’art.12 l. n.613/66, in quanto l’attività di amministratore di s.p.a. nonera qualificabile come di lavoro parasubordinato e non obbligava all’iscrizione alla Gestione separata, dalla quale si era cancellato anni prima. Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt.91 e 96 c.p.c.: la Corte non avrebbe dovuto condannarlo alle spese secondo soccombenza, in quanto l’appello dell’Inps andava respinto. Il primo motivo è da respingere. Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, l’attività di amministratore in società di capitali obbliga all’iscrizione alla Gestione sperata costituita presso l’Inps, come questa Corte ha già affermato (v. Cass.10426/18). La sentenza di questa Corte a sezioni unite richiamata dal ricorrente (Cass. S.U. 1545/17) non è conferente, poiché essa ha ad oggetto il procedimento di esecuzione forzata, ovvero l’applicabilità o meno dell’art.545, co.4 c.p.c. e si è affidata all’istituto civilistico dell’immedesimazione organica. Tale sentenza, di contro, non ha ad oggetto il rapporto previdenziale e l’interpretazione dell’art.2, co.26 l. n.335/95,ovvero se gli amministratori di società per azioni possano essere considerati titolari di rapporti di collaborazione coordinata continuativa ex art.49, co.2, lett. a) d.P.R. n.917/86. Riguardo alla disciplina previdenziale, come detto, si è espressa questa Corte, con pronunciamento qui da ribadire, per cui l’amministratore di società è da considerare quale titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Correttamente quindi la Corte d’appello ha reputatoche l’scrizione alla Gestione separata fosseobbligata, ai sensi dell’art.2, co.26 l. n.335/95, restando irrilevante che l’assicurato avesse chiesto e ottenuto anni prima la cancellazione dalla Gestione stessa. Importava invece il solo dato oggettivo dello svolgimento dell’attività di amministratore. Il secondo motivo è da respingere, essendo l’odierno ricorrente r