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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01580/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 febbraio 2012 il Tribunale di Trieste, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali ed in riforma dell'ordinanza del 6 febbraio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la misura cautelare dell'obbligo di dimora in Biella.

In particolare, alla giovane è stato contestato il concorso nel trasporto di 358 grammi lordi di sostanza del tipo cocaina, stupefacente rinvenuto a bordo dell'autovettura condotta dal fidanzato, assieme al quale peraltro aveva già effettuato in precedenza analogo illecito viaggio da Bergamo alla volta del Friuli.

2. Rievocati i fatti processuali, la ricorrente ha in primo luogo eccepito la carenza di motivazione adeguata e congrua in relazione alla sussistenza del concorso nella commissione del reato.

In particolare, la ragazza ha sostenuto di avere preso parte al viaggio organizzato dal fidanzato senza avere la consapevolezza di quantitativo e qualità dello stupefacente, né vi era evidenza di partecipazione attiva della ricorrente alle condotte del compagno il quale - in sede di dichiarazioni spontanee rese dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere - si era detto dispiaciuto per l'accaduto.

In definitiva, secondo la ricorrente, tanto l'ordinanza genetica quanto il Giudice del riesame avevano omesso di valutare i criteri noti per la configurazione del concorso di persone nel reato.

Né vi era stata distinzione rispetto alla mera connivenza.

2.1. Col secondo motivo, quanto all'esigenza cautelare di cui all'art. 275, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la ricorrente ha sottolineato che doveva sussistere effettivamente un'occasione per commettere ulteriori delitti, ed al riguardo la sicura incapacità di autonoma determinazione criminale della ricorrente, unita alla condizione in vinculis del compagno, escludeva il pericolo di recidiva e l'ordinanza, che ciò invece negava, era contraddittoria ovvero meramente apparente.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è infondato.

4.1. E' anzitutto principio del tutto consolidato che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).

Al riguardo, per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972).

In proposito il Tribunale, correttamente applicando i principi, ha non illogicamente ravvisato l'ipotesi concorsuale evidenziando - con percorso motivazionale scevro da contraddizioni - come l'apporto causale dell'odierna ricorrente fosse stato tutt'altro che irrilevante.

Proprio la presenza infatti della giovane donna a bordo dell'autoveicolo - tra l'altro essa stessa pienamente consapevole del trasporto illecito - contribuiva, nelle intenzioni, a fornire un'immagine di tranquilla e normale serenità familiare, al fine sperato di scongiurare eventuali controlli di polizia e di portare a termine l'illecito compito, così rafforzando e rassicurando il coindagato nei propositi criminosi.

Infatti, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui - come in specie - si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (ad es.

Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi e altro, Rv. 265167).

4.2. Del pari, quanto alla contestata sussistenza delle esigenze cautelari e tenuto conto del ricordato ambito di indagine di questa Corte di legittimità, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti), ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; cfr. altresì Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216).

4.2.1. Al riguardo l'ordinanza impugnata ha somministrato motivazione certamente non illogica, ed ancor meno manifestamente illogica, laddove essa ha inteso osservare che il pericolo di ricaduta andava rintracciato nella disponibilità palesata dalla donna a collaborare col fidanzato (nei confronti del quale non risulta essere intervenuto alcun distacco sentimentale al di là del differente comportamento processuale, l'una ammettendo i trasporti e l'altro ricorrendo al diritto al silenzio) in compiti illeciti ed oggettivamente rischiosi, di per sé tra l'altro non necessariamente legati allo status libertatis dell'uomo.

In tal senso, anche in considerazione della ragionevole assenza di iniziativa individuale dell'odierna ricorrente; che aveva del tutto consapevolmente accettato l'illecito (peraltro non in una sola occasione) in virtù del legame personale col fidanzato impegnato nel trasporto dello stupefacente, la stessa previsione cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza - palesemente contenitiva della mobilità della giovane - si pone in termini di adeguato e non illogico contrasto al pericolo di recidiva, siccome non incongruamente individuato alla stregua di un'adeguata valutazione delle modalità della condotta, della personalità della ricorrente e dello stesso contesto ambientale.

4.3. In definitiva, l'ordinanza non evidenzia vizi di legittimità rilevanti in questa sede.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 febbraio 2012 il Tribunale di Trieste, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali ed in riforma dell'ordinanza del 6 febbraio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la misura cautelare dell'obbligo di dimora in Biella. In particolare, alla giovane è stato contestato il concorso nel trasporto di 358 grammi lordi di sostanza del tipo cocaina, stupefacente rinvenuto a bordo dell'autovettura condotta dal fidanzato, assieme al quale peraltro aveva già effettuato in precedenza analogo illecito viaggio da Bergamo alla volta del Friuli. 2. Rievocati i fatti processuali, la ricorrente ha in primo luogo eccepito la carenza di motivazione adeguata e congrua in relazione alla sussistenza del concorso nella commissione del reato. In particolare, la ragazza ha sostenuto di avere preso parte al viaggio organizzato dal fidanzato senza avere la consapevolezza di quantitativo e qualità dello stupefacente, né vi era evidenza di partecipazione attiva della ricorrente alle condotte del compagno il quale - in sede di dichiarazioni spontanee rese dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere - si era detto dispiaciuto per l'accaduto. In definitiva, secondo la ricorrente, tanto l'ordinanza genetica quanto il Giudice del riesame avevano omesso di valutare i criteri noti per la configurazione del concorso di persone nel reato. Né vi era stata distinzione rispetto alla mera connivenza. 2.1. Col secondo motivo, quanto all'esigenza cautelare di cui all'art. 275, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la ricorrente ha sottolineato che doveva sussistere effettivamente un'occasione per commettere ulteriori delitti, ed al riguardo la sicura incapacità di autonoma determinazione criminale della ricorrente, unita alla condizione in vinculis del compagno, escludeva il pericolo di recidiva e l'ordinanza, che ciò invece negava, era contraddittoria ovvero meramente apparente. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. 4.1. E' anzitutto principio del tutto consolidato che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Al riguardo, per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972). In proposito il Tribunale, correttamente applicando i principi, ha non illogicamente ravvisato l'ipotesi concorsuale evidenziando - con percorso motivazionale scevro da contraddizioni - come l'apporto causale dell'odierna ricorrente fosse stato tutt'altro che irrilevante. Proprio la presenza infatti della giovane donna a bordo dell'autoveicolo - tra l'altro essa stessa pienamente consapevole del trasporto illecito - contribuiva, nelle intenzioni, a fornire un'immagine di tranquilla e normale serenità familiare, al fine sperato di scongiurare eventuali controlli di polizia e di portare a termine l'illecito compito, così rafforzando e rassicurando il coindagato nei propositi criminosi. Infatti, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui - come in specie - si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (ad es. Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi e altro, Rv. 265167). 4.2. Del pari, quanto alla contestata sussistenza delle esigenze cautelari e tenuto conto del ricordato ambito di indagine di questa Corte di legittimità, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti), ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; cfr. altresì Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). 4.2.1. Al riguardo l'ordinanza impugnata ha somministrato motivazione certamente non illogica, ed ancor meno manifestamente illogica, laddove essa ha inteso osservare che il pericolo di ricaduta andava rintracciato nella disponibilità palesata dalla donna a collaborare col fidanzato (nei confronti del quale non risulta essere intervenuto alcun distacco sentimentale al di là del differente comportamento processuale, l'una ammettendo i trasporti e l'altro ricorrendo al diritto al silenzio) in compiti illeciti ed oggettivamente rischiosi, di per sé tra l'altro non necessariamente legati allo status libertatis dell'uomo. In tal senso, anche in considerazione della ragionevole assenza di iniziativa individuale dell'odierna ricorrente; che aveva del tutto consapevolmente accettato l'illecito (peraltro non in una sola occasione) in virtù del legame personale col fidanzato impegnato nel trasporto dello stupefacente, la stessa previsione cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza - palesemente contenitiva della mobilità della giovane - si pone in termini di adeguato e non illogico contrasto al pericolo di recidiva, siccome non incongruamente individuato alla stregua di un'adeguata valutazione delle modalità della condotta, della personalità della ricorrente e dello stesso contesto ambientale. 4.3. In definitiva, l'ordinanza non evidenzia vizi di legittimità rilevanti in questa sede. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
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