CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39165/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Olga [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano, decidendo in sede di secondo annullamento con rinvio disposto dalla Terza Sezione penale di questa Corte di cassazione (sent. n. 26827 del 2020), ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di ACERBI Stefano per il riconoscimento di un indennizzo per la ingiusta detenzione sofferta dal predetto in un procedimento nel quale gli erano stati contestati i reati di cui agli artt. 416, cod. pen. (capo A); 61 n. 7, 81 cpv., 110, 644 comma 1 e comma 5, cod. pen., ai danni di 93 soggetti (capo B); 61 n. 2, 81 cpv., 110, cod. pen., e 132, comma 1, d. Igs. n. 385/1993 (capo C); 61, n 2, 81 cpv., 110, cod. pen., e 13 comma 70, d.l. 625/1979 (capo D); 61 n. 2, 81 cpv., 110 e 629, commi 1 e 2, cod. pen. (capo E); 56, 61 n. 2, 81 cpv., 110 e 629 commi 1 e 2, cod. pen., ai danni della persona offesa BREGA Claudio (capo F); 61 n. 2, 110 cod. pen., e 4 e 7 I. 895/67 (capo G). La Corte della riparazione, nell'ordinanza impugnata, ha chiarito che la detenzione ingiusta era stata patita esclusivamente per gli addebiti di cui al capo A), ai capi B) e C), limitatamente a 53 persone offese, al capo F) e al capo G). Nell'ambito del procedimento instaurato dal richiedente ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., si sono succedute ben due sentenze di annullamento. Con la prima (sez. 4, n. 17671 del 2019), il giudice di legittimità aveva rilevato una carenza motivazionale, per non avere i giudici territoriali chiarito se l'accertamento della insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura custodiale fosse avvenuta sulla base degli stessi elementi che il giudice della cautela aveva valutato per emettere il titolo custodiale o, piuttosto, alla stregua di un materiale probatorio diverso, unica circostanza che avrebbe consentito il successivo vaglio in ordine alla sussistenza di un comportamento dell'istante, ostativo alla insorgenza del diritto azionato, in un caso di ingiustizia formale, quanto al capo F), oggetto di riqualificazione da parte del giudice dell'assoluzione, nel rispetto dei principi affermati dal diritto vivente in subiecta materia. Con la seconda sentenza, quella sopra richiamata, i giudici di legittimità, ristretto il devolutum al proscioglimento dal capo F), operato per difetto di querela della persona offesa BREGA Claudio, da parte della Corte d'appello, una volta derubricato il reato da tentata estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni, hanno rilevato che la Corte territoriale, giudice del primo rinvio, aveva concluso nel senso che il capo F) era stato riqualificato alla stregua di una valutazione arricchitasi nella fase della cognizione, rispetto a quella delle indagini, soprattutto all'esito dell'esame dibattimentale del BREGA che aveva chiarito la natura dei rapporti di dare/avere con l'ACERBI. Sul punto, il giudice di legittimità, sollecitato dal secondo ricorso dell'interessato, ha espressamente affermato che l'ordinanza impugnata in quella sede non prestava il fianco a rilievi di illogicità ed era congrua rispetto alla valutazione demandata dalla sentenza rescindente, delimitando ulteriormente, dunque, il thema decidendum alla motivazione sulla verifica del collegamento sinergico del comportamento ostativo individuato (e correttamente valutato secondo i giudici di legittimità) rispetto alla adozione del titolo custodiale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'ACERBI, a mezzo di difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione alla mancata considerazione di un fatto che ritiene incidente sulla operata valutazione dei giudici territoriali, l'avere, cioè, la Corte d'appello di Milano, investita di analoga richiesta ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA] Renato, accolto la domanda di costui, circostanza neppure citata nella ordinanza impugnata. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge, in relazione alla valutazione del comportamento ostativo, contestando il giudizio di diversità degli elementi valutati ai fini cautelari e di cognizione, rilevando la identità degli elementi rispetto alla fase delle indagini, avendo sin da subito l'ACERBI dato conto della esistenza dei rapporti di dare/avere con il BREGA e della natura della sua richiesta di pagamento, non essendo stato evidenziato, nell'ordinanza impugnata, alcun elemento che metta in discussione la azionabilità del diritto esercitato dall'ACERBI e avendo i giudici della riparazione erroneamente parificato le operazioni di cambio di valuta con emissione di titoli di credito con quelle di finanziamento a breve termine. 3. L'Avvocatura dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato memoria con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Una premessa è necessaria, alla luce del contenuto delle doglianze articolate con il secondo motivo. Il thema decidendum è stato delineato dagli interventi rescissori del giudice di legittimità, una prima volta, in ordine alla verifica della identità degli elementi valutati dal giudice della cautela rispetto a quelli che hanno condotto alla assoluzione/proscioglimento dalle imputazioni, concludendosi positivamente rispetto alla individuata diversità; una seconda volta, con specifico riferimento alla verifica dell'esistenza del nesso etiologico tra la condotta individuata (correttamente secondo la Corte di cassazione) e la privazione della libertà.Questa Corte, pertanto, è chiamata a verificare la congruità della motivazione esclusivamente in ordine a tale secondo profilo e la legittimità della decisione, in relazione ai principi che collegano il comportamento doloso/gravemente colposo al titolo cautelare. 3. Ciò posto, la Corte della riparazione, dopo una lunga premessa intesa ricostruire l'intera vicenda processuale, ha individuato gli addebiti ai quali va riferita la detenzione ingiustamente patita dall'ACERBI, dando conto del restringimento graduale del tema devoluto, a seguito dei due interventi del giudice di legittimità ed evidenziato (senza che ciò fosse stato neppure richiesto dal secondo giudice rimettente) che la piattaforma probatoria era diversa, come già ritenuto nella seconda ordinanza annullata, in parte qua ritenuta corretta dal secondo giudice rimettente. Il ritenuto comportamento ostativo dell'istante è stato ricostruito in termini di comportamento illecito, pur se non penalmente rilevante, qualificato come doloso nella stessa sentenza assolutoria, ponendosi quale reazione violenta (ceffone al suo debitore) alle vane promesse di pagamento di questa. Tale comportamento aveva concorso, secondo la valutazione condotta dai giudici territoriali, a dar causa alla ingiusta detenzione subita, siccome sinergico rispetto alla configurazione di un quadro gravemente indiziario in ordine alla condotta estorsiva, la cui riqualificazione era avvenuta solo a seguito dello sviluppo istruttorio dibattimentale, allorquando BREGA aveva parlato della natura dei rapporti con ACERBI. Costui, anche tenuto conto della fragile linea di demarcazione tra i due reati, avrebbe dovuto rappresentarsi che la condotta violenta volontaria, tradottasi nel gesto posto in essere ai danni del suo debitore, andava al di là del semplice comportamento "inurbano", per acquisire rilevanza, unitamente agli altri elementi valutati in sede di indagini, ai fini della emissione del titolo cautelare. 4. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il punto non è stato devoluto nel primo giudizio di legittimità e non ha costituito oggetto della prima e della seconda decisione da parte dei giudici di legittimità rimettenti. Ad ogni buon conto, anche ove si dovesse considerare fatto sopravvenuto, la decisione favorevole assunta in un separato procedimento instaurato dal coimputato ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., non vale a configurare un vizio di contraddizione della motivazione che, per essere apprezzato, deve riguardare le ragioni del provvedimento impugnato e la loro tenuta intrinseca e con riferimento agli atti del procedimento nel quale è resa. Inoltre, va pure precisato che il comportamento ostativo relativo al capo F) è stato valutato con specifico riguardo a una condotta materiale (ceffone al BREGLIA) tenuta solo dal ricorrente, essendo stato al [OSCURATO:PERSONA] contestato il concorso morale nel reato.5. La manifesta infondatezza del secondo motivo, invece, discende anche dalla sua mancata correlazione con il thema decidendum devoluto dalla Corte rimettente. Il collegamento causale del comportamento ostativo definitivamente accertato in capo all'ACERBI è stato riconosciuto dai giudici della riparazione in maniera coerente alle direttrici segnate dal giudice rimettente e ai principi consolidati in materia. Sul punto, richiamati tali insegnamenti, va ribadito, in linea generale, che - ai fini del riconoscimento dell'indennizzo - può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606; sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082; n. 43457 del 29/9/2015, Singh, Rv. 264680). In particolare, poi, va ricordato che può costituire condotta colposa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo anche quella che, pur non sufficiente da sola a determinare la decisione cautelare, abbia comunque concorso a dar causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà (sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258486; sez. 3, n. 39362 del 8/9/2021, Quarta, Rv. 282161), dovendo il giudice a tal fine operare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura stessa (sez. 3, n. 36336 del 19/6/2019, Wakel, Rv. 277662). Nella specie, il ricorrente non ha censurato l'ordinanza nella parte in cui la Corte della riparazione ha ritenuto che il comportamento ostativo dell'ACERBI, connotato da violenza ai danni della persona offesa, fosse stato sinergico alla emissione del titolo privativo della libertà, decisione assunta ad esito del necessario raffronto con il reato di tentata estorsione originariamente contestatogli. Al contrario, ha continuato a contestare, nonostante gli esiti delle diverse fasi del procedimento, la ritenuta diversità tra gli elementi probatori valutati dai giudici della cognizione, ai fini della riqualificazione del reato di tentata estorsione, e quelli valutati dal giudice della cautela per la emissione del titolo custodiale, affermandone ancora una volta la identità, senza confrontarsi peraltro con le ragioni giustificative esposte dai giudici della riparazione nella ordinanza impugnata (che, pur non richiesti, avevano tuttavia ritenuto di dover nuovamente ricostruire il comportamento ostativo) e, soprattutto, senza alcun riferimento alla parte dell'ordinanza impugnata relativa al ritenuto collegamento etiologico tra il comportamento ostativo e l'emissione del titolo cautelare.5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); alla stessa, tuttavia, non consegue la rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle s