CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2023
Cassazione n. 20573/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43558/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato; Rilevato che il ricorso - che lamenta violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità - è inammissibile in quanto, ancorché la risposta della Corte di appello non abbia centrato il thema decidendum rimesso alla sua valutazione, l'appello era manifestamente infondato siccome quanto sviluppato in termini esplorativi e perplessi — fondati, cioè, sulla possibilità che un altro soggetto avesse fornito le generalità del Costa, senza neanche addurre espressamente che il prevenuto non fosse presente sul luogo ed al momento del fatto; Ritenuto, infatti, che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, è inammissibile per carenza di interesse in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio; Considerato, peraltro, che l'appello non aveva neanche colto appieno la ratio decidendi della pronunzia di prime cure, circa l'individuazione dell'imputato come il soggetto autore del furto che era scappato via, nel senso che, oltre alle dichiarazioni precise rese da quest'ultimo circa le proprie generalità ed il luogo di residenza, vi era anche la circostanza che, poco dopo, proprio un soggetto il cui numero era memorizzato nel telefonino di Scardina come "Fabrizio" lo aveva avvertito di scappare via per la presenza delle forze dell'ordine; Considerato, a quest'ultimo proposito, che il motivo di appello era geneticamente inammissibile, sicché la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria del gravame di merito. I motivi generici, infatti, restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione, donde il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi così viziati in radice non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). Rilevato che i motivi aggiunti presentati nell'interesse dell'imputato l'11 aprile 2023 — con / l 7 cui si deduce la sopravvenuta improcedibilità del reato in virtù del mutato regime di procedibilità introdotto dalla riforma Cartabia — sono manifestamente infondati in quanto è stata contestata e ritenuta, tra le altre, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 2, n. 7) di avere agito su cosa sottoposta a sequestro, caso che rientra tra quelli per cui permane la procedibilità di ufficio del furto aggravato; l'art. 624, ultimo comma cod. pen. nella nuova formulazione, infatti, prevede che, tra le altre cose, il furto è procedibile di ufficio se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così