CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 42078/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.CARABET [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di rifiuto di sottoporsi ad esame alcolimetrico di cui all'art. 186 comma 7 C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.500 di ammenda. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione la difesa dell'imputato il quale ha articolato due motivi di doglianza. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Con una seconda articolazione lamenta il mancato proscioglimento per intervenuta estinzione per prescrizione del reato. 3. I motivi sono manifestamente infondati. Il giudice ha fornito congrua motivazione sul fatto che il precedente penale della stessa, pure dichiarato estinto, osta ad un giudizio prognostico favorevole in ordine all'astensione dalla commissione di ulteriori reati, quantomeno della stessa specie, e il giudizio non illogico e congruamente espresso non è suscettibile di sindacato dinanzi alla corte di legittimità. Del tutto errato è poi il computo a ritroso del termine di prescrizione che rileva dalla data di pronuncia della sentenza di appello e non certo dalla data di deposito della motivazione, il quale rileva al diverso fine del decorso dei termini di impugnazione. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Settembre 2022 D Li 1ò s [OSCURATO:PERSONA]