CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15534/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ratosi legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) eGiovanni Scarpa (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 1833/2018 depositata il 22/2/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25333/2018Numero sezionale 3537/2026Numero di raccolta generale 15534/2026Data pubblicazione 21/05/20261. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che la [OSCURATO:SOCIETA]. che, nel corso del giudizio, ha cambiato la denominazionein [OSCURATO:SOCIETA]., impugnava l’invito al pagamento n. 5954 per IVA relativaall’anno 2006, notificatole nella qualità di coobbligata solidale, scaturente,nella prospettazione dell’ufficio, dall’omessa introduzione fisica, neidepositi fiscali IVA gestiti dalla società nell'interesse della propria clienteC.[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., di merce di provenienzaextracomunitaria.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso, inquanto non era avvenuta la materiale introduzione della merce neldeposito IVA che consentiva l’applicazione della speciale disciplina di cuiall’art. 50 bis d.l. 331/1993 conv. in l. 427/1993.2. La società proponeva appello che veniva accolto dalla Commissionetributaria regionale della Campania, anche in considerazione dell’esito delprocedimento penale.3. L’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione fondato suquattro motivi.Con sentenza n. 16976/2016, questa Corte accoglieva i primi duemotivi e dichiarava assorbiti i rimanenti.Con riguardo al primo, osservava che, a differenza di quanto ritenutonel procedimento penale, per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 50bis d.l. 331/1993 conv. in l. 427/1993 era necessaria l’introduzione fisicadei beni nel deposito. Osservava, altresì, che «Il giudice di merito dovràaccertare anche se sia stato, o no, eseguito il meccanismo dell'inversionecontabile ai fini dell'assolvimento dell'imposta. L'Amministrazionefinanziaria non può infatti pretendere il pagamento dell'imposta sul valoreaggiunto all'importazione dal soggetto passivo che, non avendomaterialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamenteavvalso del regime di sospensione di cui all'art. 50 bis, comma 4, lett. b),Numero registro generale 25333/2018Numero sezionale 3537/2026Numero di raccolta generale 15534/2026Data pubblicazione 21/05/2026del d.l. n. 331 del 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella leggen. 427 del 1993, qualora costui abbia già provveduto all'adempimento, siapur tardivo, dell'obbligazione tributaria nell'ambito del meccanismodell'inversione contabile mediante un'autofatturazione ed unaregistrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, atteso che laviolazione del sistema del versamento dell'IVA, realizzata dall'importatoreper effetto dell'immissione solo virtuale della merce nel deposito, hanatura formale e non può peraltro mettere in discussione il suo diritto alladetrazione, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17luglio 2014, in C-272/13 Equoland (Cass. 29 luglio 2015, n. 16109 e n.15988; 8 settembre 2015, n. 17815 e 8 settembre 2015 n. 17814; 29luglio 2015, n. 16109; si veda anche Cass. 19 settembre 2014, n. 19749).Una volta accertato l'intervento dell'inversione contabile, il giudice dimerito dovrà anche considerare che la sanzione prevista dall'art. 13 deld.lgs. n. 471 del 1997, applicabile all'importatore che si sia avvalso delsistema di sospensione del versamento dell'imposta all'importazione senzaimmettere materialmente la merce nel deposito fiscale, deve esseredisapplicata per contrarietà al diritto comunitario, così come interpretatodalla Corte di Giustizia nella sentenza 17 luglio 2014, in C-272/13Equoland, ove ecceda, in ragione della percentuale fissata per lamaggiorazione e dell'impossibilità di graduarne la misura alle circostanzeconcrete, il limite necessario per assicurare l'esatta riscossione ed evitarel'evasione, atteso che, tenuto conto della natura formale della violazione,potrebbero costituire un'adeguata sanzione anche i soli interessi moratori(Cass. 8 settembre 2015, n. 17814)».Accoglieva anche il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n. 5) c.p.c., in ordine al valore da attribuire alle dichiarazionidel trasportatore con riguardo alla materiale introduzione dei benitrasportati nel deposito.Cassava quindi la sentenza con rinvio alla CTR della Campania.Numero registro generale 25333/2018Numero sezionale 3537/2026Numero di raccolta generale 15534/2026Data pubblicazione 21/05/20264. Quest’ultima, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appellodella contribuente.Osservava, in particolare, che «la documentazione fornita dalla [OSCURATO:SOCIETA] non fornisce alcuna prova della corretta liquidazionedell’imposta così determinata. […] in mancanza della documentazionecontabile ufficiale da parte del terzo, la sola emissione delle autofatture daparte dei soggetti estraenti non può costituire un elemento sufficiente perprovare la effettiva liquidazione periodica dell’IVA. A nulla rilevando che laodierna contribuente sia il mero gestore del deposito IVA, e che la stessa– a parte le autofatture – non abbia la disponibilità di altra e idoneadocumentazione in possesso dell’azienda importatrice».Quanto al secondo profilo, quello della prova dell’introduzione dellemerci nel deposito IVA, concludeva che le stesse non erano mai realmentetransitate in tale deposito, ma erano state consegnate direttamente aiclienti.5. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.Ha resistito, con controricorso, l’Amministrazione.La contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art.384, comma 2°, c.p.c., in quanto la CTR si sarebbe discostata da quantostabilito nella sentenza di cassazione con rinvio, a seguito della qualedoveva provvedere soltanto ad accertare l’emissione delle autofatture e laregistrazione delle stesse nei registri degli acquisti e delle vendite.1.2 Con il secondo motivo di ricorso, è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 2697 e ss.c.c. “in tema di onere della prova”, nonché degli artt. 50 bis, comma 4°,Numero registro generale 25333/2018Numero sezionale 3537/2026Numero di raccolta generale 15534/2026Data pubblicazione 21/05/2026d.l. 331/1992, 17, comma 2°, e 3 d.P.R. 633/1972; ad avviso dellaricorrente, deve ritenersi che la CTR «nel negare l’effetto solutoriodell’inversione contabile, ha implicitamente riconosciuto di aver verificatoche le autofatture erano state emesse e regolarmente registrate»,incorrendo però nell’errore lamentato con il primo motivo; così facendo haomesso l’accertamento demandatole e l’esame della documentazionedepositata da cui risultava anche il versamento dell’IVA con le liquidazioniperiodiche da parte della [OSCURATO:SOCIETA]..2.1 Preliminarmente va osservato che, con la memoria ex art. 380bis.1 c.p.c., la ricorrente ha invocato, ai sensi dell’art. 1306, comma 2°c.c., gli effetti del giudicato formatosi nei confronti della coobbligata insolido, [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., per effetto dell’ordinanza n.12469/2019 emessa da questa Corte che, accogliendo il ricorso dellapredetta società ha annullato l’atto impositivo a suo carico.2.2 L’eccezione è fondata.Va innanzi tutto osservato che la produzione dell’ordinanza inquestione non trova ostacolo nell’art. 372 c.p.c. (Cass. n. 1534/2018).Va poi ricordato che «nel processo tributario, la sentenza resa tracreditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altrocondebitore ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) la sentenza siapassata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra ilcondebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3)ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia statatempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formatoprima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del qualeviene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali delcondebitore solidale» (Cass. n. 18154/2019; nello stesso senso, cfr., exmultis, Cass. n. 16560/2017).2.3 Nel caso di specie ricorrono tutte le condizioni.Numero registro generale 25333/2018Numero sezionale 3537/2026Numero di raccolta generale 15534/2026Data pubblicazione 21/05/2026Non vi è dubbio circa la formazione del giudicato, trattandosi diordinanza con la quale questa Corte ha cassato la sentenza impugnatadecidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2°, c.p.c.; lo stesso,inoltre, si è formato il 10/5/2019, data di deposito della predettaordinanza e, dunque, dopo la notifica del ricorso che ha dato luogo alpresente giudizio di legittimità, avvenuta (con l’invio della raccomandata,secondo le modalità di cui alla l. 53/1994) il 10/9/2018. Inoltre,l’ordinanza n. 12469/2019 è stata emessa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]di [OSCURATO:PERSONA] C. con riferimento all’avviso di accertamento n.0005954 per Iva relativa all’anno 2006 e, dunque, ha ad oggetto il creditoper il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. risulta coobbligata nel presente giudizio.Infine, la predetta pronuncia neppure si fonda su ragioni personalidella condebitrice solidale, giacché l’annullamento è avvenuto in quantol’imposta è stata ritenuta assolta mediante l’inversione contabile in base aiprincipi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia UE del 17 luglio2014, nella causa C-272/13 Equoland.Tale ordinanza è dunque opponibile all’Amministrazione, ai sensidell’art. 1306, comma 2°, c.c., anche nel presente giudizio.Per effetto di tale pronuncia va dunque cassata la sentenza impugnata;può quindi farsi luogo alla decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384,comma 2°, c.p.c., - non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto -con l’accoglimento dell’originario ricorso e l’annullamento dell’attoimpugnato.3. Si ritengono sussistenti motivi idonei a giustificare la compensazioneintegrale delle spese dei gradi di merito, nonché dei giudizi di legittimità,in considerazione dell’intervento, solo nel corso del giudizio, dellapronuncia della Corte di Giustizia UE. P.Q.MNumero registro generale 25333/2018Numero sezionale 3537/2026Numero di raccolta generale 15534/2026Data pubblicazione 21/05/2026La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della societàcontribuente; compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi dimerito e dei giudizi di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/4/2026.La PresidenteTania Hmeljak