Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2021
ECLI:EU:C:2021:214
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
18 marzo 2021 (
*
)
«Impugnazione – Intese – Mercato europeo degli abrasivi in acciaio – Partecipazione a contatti bilaterali e multilaterali ai fini del coordinamento dei prezzi nell’intero Spazio economico europeo – Procedimento “ibrido” che ha condotto ad adottare in successione una decisione di transazione e una decisione al termine di un procedimento ordinario – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41 – Dovere di imparzialità della [OSCURATO:PERSONA] europea – Articolo 48 – Presunzione di innocenza – Obbligo di motivazione – Infrazione unica e continuata – Durata dell’infrazione – Parità di trattamento – Competenza estesa al merito»
Nella causa C‑440/19 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 6 giugno 2019,
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Maerne di Martellago (Italia), rappresentata da E. Fabrizi, V. Veneziano e A. Molinaro, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata inizialmente da P. Rossi e T. Vecchi, successivamente da P. Rossi e C. Sjödin, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da M. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, N. [OSCURATO:PERSONA], D. Šváby, S. [OSCURATO:PERSONA] e K. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), giudici,
avvocato generale: G. Hogan
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 ottobre 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 marzo 2019, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑433/16; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2019:201), con cui il Tribunale ha annullato l’articolo 2 della decisione C(2016) 3121 final della [OSCURATO:PERSONA], del 25 maggio 2016, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39792 – Abrasivi in acciaio; in prosieguo: la «decisione controversa») e ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] in EUR 3 873 375.
Contesto normativo
2
L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), dispone quanto segue:
«Se la [OSCURATO:PERSONA] constata, in seguito a denuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo [101] o all’articolo [102 TFUE], può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata. (...)».
3
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento:
«2. [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:
a) commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101] o dell’articolo [102 TFUE]; oppure
(...)
Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.
(...)
3. Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».
4
L’articolo 31 di detto regolamento così prevede:
«La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la [OSCURATO:PERSONA] irroga un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata».
5
Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti per il calcolo delle ammende»), ai punti da 9 a 35 espongono la metodologia generale per la fissazione delle ammende.
6
Il punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende enuncia quanto segue:
«Nonostante i presenti orientamenti espongano la metodologia generale per la fissazione delle ammende, le specificità di un determinato caso o la necessità di raggiungere un livello dissuasivo possono giustificare l’allontanamento da tale metodologia o dai limiti fissati al punto 21».
Fatti e decisione controversa
7
Ai punti da 1 a 21 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esposto i fatti. Ai fini del presente procedimento, essi possono essere riassunti come segue.
8
[OSCURATO:PERSONA] è una società italiana specializzata nel trattamento dei metalli. Essa ha operato nel mercato degli abrasivi in acciaio (in prosieguo: gli «abrasivi») fino al 16 maggio 2007, data in cui ha ceduto tale suo settore di attività a una società francese concorrente, la Winoa SA.
9
Gli abrasivi sono particelle di acciaio sfuse, in forma sferica o angolosa, e sono utilizzati soprattutto nei settori siderurgico, automobilistico, metallurgico, petrolchimico e della lavorazione della pietra. Essi sono prodotti a partire da rottami di acciaio.
10
Con la decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che, durante il periodo compreso tra il 3 ottobre 2003 e il 16 maggio 2007, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva partecipato – direttamente o tramite i suoi rappresentanti o rappresentanti di due delle sue controllate, la [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH – a un’intesa consistente in accordi o in pratiche concordate con altre quattro imprese, vale a dire il gruppo statunitense [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), la Winoa, nonché due società tedesche, la MTS GmbH e la Würth GmbH, con lo scopo principale di coordinare i prezzi degli abrasivi nello Spazio economico europeo (SEE).
Fase istruttoria e avvio del procedimento
11
A seguito di una domanda di immunità dall’ammenda formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17) e dopo aver concesso a tale impresa un’immunità condizionale, la [OSCURATO:PERSONA], dal 15 al 17 giugno 2010, ha effettuato ispezioni senza preavviso presso i locali di diversi produttori di abrasivi, tra i quali la [OSCURATO:SOCIETA] e le sue controllate. Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato varie richieste di informazioni alle imprese che, a suo avviso, facevano parte dell’intesa.
12
Il 16 gennaio 2013 la [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’articolo 2 del suo regolamento (CE) n. 773/2004, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18), ha avviato il procedimento di istruzione a norma dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], della Winoa, della MTS, della Würth nonché della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ha impartito loro un termine per comunicarle per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista di una transazione, a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004.
Procedimento e decisione di transazione
13
I cinque partecipanti all’asserita intesa hanno espresso la loro volontà di partecipare a discussioni in vista di una transazione. Dal mese di febbraio al mese di dicembre 2013 si sono tenuti tre cicli di riunioni bilaterali tra la [OSCURATO:PERSONA] e i partecipanti all’intesa, durante le quali sono stati loro esposti il merito degli addebiti nonché gli elementi probatori su cui si basavano. [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato a ciascun partecipante all’intesa i limiti edittali degli importi dell’ammenda che poteva essergli inflitta.
14
Nel mese di gennaio 2014 le imprese in questione hanno presentato le loro proposte di transazione entro il termine stabilito, ad eccezione della [OSCURATO:SOCIETA], che ha deciso di ritirarsi da tale procedimento.
15
Il 13 febbraio 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una comunicazione degli addebiti a ciascuno degli altri quattro partecipanti all’asserita intesa. Il 2 aprile 2014, ha adottato nei loro confronti la decisione di transazione C(2014) 2074 final, sulla base degli articoli 7 e 23 del regolamento n. 1/2003 (in prosieguo: la «decisione di transazione»).
Decisione controversa
16
Il 3 dicembre 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una comunicazione degli addebiti alla [OSCURATO:SOCIETA].
17
Il 25 maggio 2016 la [OSCURATO:PERSONA], sulla base degli articoli 7 e 23 del regolamento n. 1/2003, ha adottato la decisione controversa.
18
Con tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha sostanzialmente considerato che la [OSCURATO:SOCIETA] nonché gli altri partecipanti all’intesa avrebbero introdotto – nell’ambito di un primo profilo dell’intesa – un metodo di calcolo uniforme che ha consentito loro di pervenire a una maggiorazione coordinata del prezzo degli abrasivi, basato su indici del prezzo dei rottami di metallo (in prosieguo: la «maggiorazione dei rottami»). Nell’ambito di un secondo profilo dell’intesa, i partecipanti avrebbero parallelamente convenuto di coordinare il loro comportamento per quanto riguarda i prezzi di vendita degli abrasivi praticati a singoli clienti, impegnandosi in particolare a non farsi concorrenza tramite riduzioni di prezzo (punti 32, 33, 37 e 57 della decisione controversa).
19
[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tale infrazione costituisse un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Infatti, non solo gli accordi anticoncorrenziali dei partecipanti avrebbero riguardato tutti il coordinamento dei prezzi e sarebbero stati tutti attinenti agli stessi prodotti, ma avrebbero avuto luogo secondo le stesse modalità durante l’intero periodo dell’infrazione, compreso tra il 3 ottobre 2003 e il 16 maggio 2007. Infine, le imprese partecipanti all’infrazione nonché le persone che agivano per loro conto sarebbero state sostanzialmente le stesse (punti 107 e 166 della decisione controversa).
20
Di conseguenza, secondo la [OSCURATO:PERSONA], una simile intesa aveva ad oggetto la limitazione del gioco della concorrenza e produceva effetti rilevanti sugli scambi del prodotto in questione tra gli Stati membri e le parti contraenti dell’accordo SEE (punti 142 e 154 della decisione controversa).
21
[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse partecipato all’intesa a partire dal 3 ottobre 2003 e, basandosi sul fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] non si era formalmente dissociata dalla suddetta intesa, ha considerato che tale partecipazione era proseguita fino al 16 maggio 2007, data in cui la [OSCURATO:SOCIETA] ha ceduto alla Winoa la propria attività nel settore degli abrasivi (punti 160 e 166 della decisione controversa).
22
In base agli orientamenti per il calcolo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato l’importo di base dell’ammenda della [OSCURATO:SOCIETA] in una somma corrispondente al 16% del valore delle vendite realizzate dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei mercati dei paesi del SEE durante il 2006, ultimo anno intero di partecipazione di detta società all’infrazione di cui trattasi.
23
Tale percentuale è stata ottenuta partendo da una percentuale di base del 15%, aumentata dell’1% per tener conto dell’estensione geografica dell’infrazione all’intero SEE (punti da 214 a 216 della decisione controversa). La parte variabile dell’importo di base dell’ammenda è stata poi aumentata di un importo aggiuntivo fisso del 16%, applicato al fine di dissuadere le imprese dal concludere accordi di coordinamento dei prezzi (punto 220 della suddetta decisione).
24
L’importo di base dell’ammenda così calcolato non è stato oggetto di alcun aumento per circostanze aggravanti. Al contrario, la [OSCURATO:SOCIETA] ha beneficiato di una riduzione del 10% di tale importo a titolo di circostanze attenuanti per aver partecipato al secondo profilo dell’intesa in misura minore rispetto alle altre imprese (punto 225 della decisione controversa).
25
Infine, in applicazione del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto a un adeguamento dell’importo di base adattato dell’ammenda (punti da 228 a 231 della decisione controversa), consistente in una riduzione del 60%.
26
Alla luce di tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, all’articolo 1 della decisione controversa, che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE partecipando, tra il 3 ottobre 2003 e il 16 maggio 2007, a un’infrazione unica e continuata riguardante l’intero SEE, relativa al coordinamento dei prezzi nel settore degli abrasivi.
27
All’articolo 2 di tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto alla [OSCURATO:SOCIETA] per tale infrazione un’ammenda di importo pari a EUR 6 197 000.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
28
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 agosto 2003, la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto un ricorso volto essenzialmente all’annullamento della decisione controversa e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda.
29
Dinanzi al Tribunale la [OSCURATO:SOCIETA] ha fatto valere cinque motivi.
30
Il primo motivo verteva su una violazione del principio di imparzialità del procedimento, del principio della presunzione di innocenza nonché dei diritti della difesa, in quanto, nella decisione di transazione, la [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe attribuito comportamenti specifici, predeterminando in tal modo gli addebiti successivamente mossi nei suoi confronti nella decisione controversa.
31
Il secondo motivo verteva sulla violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, sull’insufficienza e contraddittorietà della motivazione nonché sulla violazione dei diritti della difesa e delle norme sull’onere della prova, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe imputato, in assenza di prove, il coinvolgimento in un’intesa a cui essa non avrebbe in realtà mai partecipato.
32
Il terzo motivo concerneva una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, avendo la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che l’intesa costituisse una restrizione della concorrenza per oggetto.
33
Con il quarto motivo la [OSCURATO:SOCIETA] contestava la durata della sua partecipazione all’intesa e invocava la prescrizione.
34
Infine, con il suo quinto motivo sollevato a sostegno della domanda di annullamento o di riduzione dell’importo dell’ammenda, la [OSCURATO:SOCIETA] deduceva la violazione dell’obbligo di motivazione nonché dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, per quanto concerne l’adeguamento eccezionale dell’importo di base dell’ammenda, effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende.
35
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i primi quattro motivi e ha accolto il quinto motivo.
36
Il Tribunale ha pertanto annullato l’articolo 2 della decisione controversa e ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] in EUR 3 873 375, respingendo il ricorso quanto al resto.
Domande delle parti in sede di impugnazione
37
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– in via principale, annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa;
– in subordine, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse cessato ogni partecipazione all’intesa controversa tra il 18 novembre 2005 e il 20 marzo 2007 e ridurre, di conseguenza, l’importo dell’ammenda inflittale e, in ogni caso, ridurre tale importo, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento di primo grado e a quelle del procedimento di impugnazione.
38
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione in quanto in parte irricevibile e in parte infondata e
– condannare la [OSCURATO:SOCIETA] alle spese.
Sull’impugnazione
39
A sostegno dell’impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA] deduce quattro motivi. Il primo motivo verte su un errore di diritto del Tribunale, in quanto esso non ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse violato il principio di imparzialità e la presunzione di innocenza. Il secondo e il terzo motivo riguardano, da un lato, l’erronea applicazione delle norme in materia di onere della prova e di presunzione di innocenza e, dall’altro, la motivazione contraddittoria o insufficiente della sentenza impugnata per quanto concerne, rispettivamente, la partecipazione di tale impresa al primo profilo dell’intesa e la durata della sua partecipazione all’intesa. Il quarto motivo verte sulla violazione del principio di parità di trattamento e sulla motivazione asseritamente contraddittoria o insufficiente della sentenza impugnata quanto alla fissazione dell’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA].
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
40
Con il suo primo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene, in sostanza, che il Tribunale è incorso, ai punti da 63 a 103 della sentenza impugnata, in errori di diritto nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse violato, nell’adottare la decisione controversa, il principio di imparzialità e la presunzione di innocenza, come interpretati dalla giurisprudenza derivante, in particolare, dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») del 27 febbraio 2014, Karaman c. Germania (CE:ECHR:2014:0227JUD001710310) e dalla sentenza del Tribunale del 10 novembre 2017, Icap e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑180/15, EU:T:2017:795).
41
Secondo la [OSCURATO:SOCIETA], contrariamente a quanto statuito dal Tribunale al punto 103 della sentenza impugnata, la decisione controversa è viziata da illegittimità in quanto, sin dall’adozione della decisione di transazione e come risulta dai punti 26, 28, 29, 31 e da 36 a 38 di quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] le ha imputato un preciso comportamento illecito. Essa ritiene che, in tali circostanze, detta istituzione non abbia potuto effettuare una valutazione imparziale nel corso del procedimento che ha condotto all’adozione della decisione controversa.
42
In primo luogo, la circostanza, che sarebbe erronea, rilevata ai punti 65 e 76 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA], nella nota 4 a piè di pagina della decisione di transazione, avrebbe escluso espressamente la colpevolezza della [OSCURATO:SOCIETA] non sarebbe idonea a evitare malintesi quanto alla responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. Inoltre, su tale punto, la presente causa si distinguerebbe da quella sfociata nella sentenza del Tribunale del 10 novembre 2017, Icap e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑180/15, EU:T:2017:795).
43
In secondo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] ritiene che il Tribunale – avendo considerato, ai punti 79, 81 e 83 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva agito conformemente alla sentenza della Corte EDU del 27 febbraio 2014, Karaman c. Germania (CE:ECHR:2014:0227JUD001710310) – abbia violato i criteri enunciati al punto 64 di tale sentenza. Secondo tali criteri, al fine di rispettare la presunzione di innocenza, i riferimenti alla [OSCURATO:SOCIETA] avrebbero dovuto essere necessari o indispensabili per valutare la colpevolezza dei destinatari della decisione di transazione. Orbene, ciò non si sarebbe verificato nel caso di specie e il Tribunale avrebbe accettato di tener conto di riferimenti che potevano «risultare oggettivamente utili» o che erano «volti a stabilire la sola responsabilità» delle parti che avevano concluso la transazione.
44
Più in particolare, in primo luogo, la constatazione della [OSCURATO:PERSONA], di cui al punto 31 della decisione di transazione, secondo la quale i contatti sono proseguiti con la [OSCURATO:SOCIETA] fino al 16 maggio 2007, riguarderebbe solo un elemento di responsabilità imputabile alla [OSCURATO:SOCIETA] e sarebbe irrilevante ai fini della valutazione della colpevolezza degli altri partecipanti all’intesa. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la menzione di tale circostanza non era indispensabile, dal momento che, come ha ritenuto il Tribunale al punto 89 della sentenza impugnata, con detta constatazione la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a precisare l’evoluzione nel tempo dell’intesa e dal momento che le imprese che hanno preso parte alla transazione avrebbero ammesso di aver partecipato all’intesa fino al 2010. Inoltre, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto dare atto della cessione dell’attività dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla Winoa, sarebbe stato sufficiente menzionare tale cessione.
45
Per di più, al punto 89 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe altresì constatato che il riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA] di cui al punto 31 della decisione di transazione non aveva «ad oggetto di concludere nel senso della responsabilità della [[OSCURATO:SOCIETA]] nell’infrazione». A tale riguardo, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che, dai punti 41 e 65 della sentenza della Corte EDU del 27 febbraio 2014, Karaman c. Germania (CE:ECHR:2014:0227JUD001710310), emerge che la presunzione di innocenza risulta violata se la motivazione di una decisione induce a ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia considerato l’interessato colpevole o se un simile riferimento abbia insinuato dubbi in merito a un eventuale pre-giudizio sulla colpevolezza.
46
Per questa stessa ragione, in secondo luogo, sarebbe irrilevante anche l’affermazione di cui al punto 81 della sentenza impugnata, in base alla quale i riferimenti alla [OSCURATO:SOCIETA], che sono menzionati esclusivamente al punto 4 della decisione di transazione, intitolato «Descrizione degli eventi», «non contengono alcuna qualificazione giuridica del comportamento di tale impresa». Inoltre, essa sarebbe erronea in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe limitata a riportare alcuni fatti riferibili alla [OSCURATO:SOCIETA], ma al punto 29 di tale decisione avrebbe qualificato il suo comportamento come «agreement» («accordo») o come intesa. Peraltro, la [OSCURATO:SOCIETA] ricorda che, nella sentenza del 10 novembre 2017, Icap e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑180/15, EU:T:2017:795), il Tribunale ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato la presunzione di innocenza a causa delle menzioni di un terzo in una decisione relativa alla transazione, nonostante i passaggi contestati figurassero nella parte di tale decisione relativa al riepilogo dei fatti e non contenessero alcuna qualificazione giuridica alla luce dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
47
In terzo luogo, al punto 83 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe attribuito un’indebita importanza al fatto che i riferimenti alla [OSCURATO:SOCIETA] erano fondati sugli elementi di fatto riconosciuti dalle quattro imprese che avevano accettato di prendere parte alla transazione. Il Tribunale avrebbe così tentato di giustificare il contenuto della decisione di transazione affermando che quest’ultimo riproduceva il contenuto delle proposte di transazione firmate dalle parti che avevano accettato di concludere una transazione. Orbene, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che tali proposte provenivano in realtà dalla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il pre-giudizio della [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti risulterebbe chiaramente dal testo stesso di dette proposte, che qualificherebbe comportamenti attribuiti alla [OSCURATO:SOCIETA] come «cartel» («intesa») e come «anticompetitive contacts» («contatti anticoncorrenziali»).
48
A tale riguardo, la [OSCURATO:SOCIETA], nella sua replica, precisa che il suo argomento relativo alle proposte di transazione è necessario alla luce delle valutazioni del Tribunale e non può quindi essere considerato irricevibile.
49
Nel controricorso la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale motivo è irricevibile, in quanto è diretto a contestare valutazioni di fatto relative al procedimento amministrativo, mira a ottenere da parte della Corte una nuova valutazione del merito di un motivo sul quale il Tribunale ha già statuito e introduce nuove censure non dedotte in primo grado. In ogni caso, tale motivo sarebbe infondato.
Giudizio della Corte
–
Sulla ricevibilità
50
Si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il Tribunale è il solo competente ad accertare e valutare i fatti e, in linea di principio, a esaminare le prove che esso accoglie a sostegno di detti fatti. Invero, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta esclusivamente al Tribunale valutare il valore probatorio dei mezzi di prova ad esso offerti. Tale valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi (sentenza del 12 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑411/15 P, EU:C:2017:11, punto 153).
51
Inoltre, nell’ambito di un’impugnazione, il controllo della Corte è limitato alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al Tribunale. Pertanto, una parte non può sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte motivi o argomenti che essa non ha dedotto dinanzi a quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze dell’8 novembre 2016, BSH/EUIPO, C‑43/15 P, EU:C:2016:837, punto 43, e del 19 dicembre 2019, HK/[OSCURATO:PERSONA], C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, punto 26).
52
Infine, sebbene un’impugnazione sia irricevibile se si limita a ripetere i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, tuttavia, qualora il ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere nuovamente discussi nel corso del procedimento di impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse in tal modo basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, detto procedimento di impugnazione sarebbe privato di una parte di significato (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑411/15 P, EU:C:2017:11, punti 154 e 155 nonché giurisprudenza ivi citata).
53
Nel caso di specie, con il suo primo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] ritiene che il Tribunale sia incorso in diversi errori di diritto quando si è pronunciato, sulla base di criteri erronei, sul motivo vertente su una violazione del principio di imparzialità e della presunzione di innocenza.
54
Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], un simile motivo verte su questioni di diritto che possono costituire oggetto di esame nella fase dell’impugnazione.
55
Tuttavia, come giustamente fa osservare la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] deduce, a sostegno del primo motivo, un argomento nuovo in sede di impugnazione, vertente sulla preparazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle proposte di transazione e dei loro effetti, mentre avrebbe potuto avvalersene dinanzi al Tribunale. Orbene, in applicazione della giurisprudenza richiamata al punto 51 della presente sentenza, tale argomento non è ricevibile.
56
Di conseguenza, il primo motivo è ricevibile nella parte in cui non verte su tale argomento.
–
Nel merito
57
Con il suo primo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che il Tribunale è incorso in errori di diritto avendo statuito, al punto 103 della sentenza impugnata, che, sia per le precauzioni redazionali adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione dì transazione sia per il loro contenuto sostanziale, le menzioni relative alla [OSCURATO:SOCIETA] contenute in tale decisione non possono essere considerate un indizio di una mancanza di imparzialità da parte di tale istituzione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e di un mancato rispetto della presunzione di innocenza nella decisione impugnata.
58
A tale riguardo, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a rispettare, nel corso del procedimento amministrativo, i diritti fondamentali delle imprese interessate. Tra questi ultimi figura il diritto ad una buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ai sensi del quale ogni individuo ha diritto, in particolare, a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni dell’Unione. Tale esigenza di imparzialità riguarda, da un lato, il profilo soggettivo, nel senso che nessuno dei membri dell’istituzione interessata che è incaricata della questione deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, il profilo oggettivo, nel senso che l’istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Ziegler/[OSCURATO:PERSONA], C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punti 154 e 155).
59
Il principio di imparzialità, che rientra nell’ambito del diritto ad una buona amministrazione, deve essere distinto dal principio della presunzione di innocenza, il quale si applica, tenuto conto della natura delle infrazioni di cui trattasi nonché della natura e del grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese che possono sfociare nella pronuncia di ammende o penalità (sentenze dell’8 luglio 1999, Hüls/[OSCURATO:PERSONA], C‑199/92 P, EU:C:1999:358, punto 150, e del 22 novembre 2012, E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA], C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punto 73).
60
La presunzione d’innocenza costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito all’articolo 48, paragrafo 1, della Carta (sentenza del 22 novembre 2012, E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA], C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punto 72).
61
L’articolo 48 della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), come risulta dalle spiegazioni relative a tale disposizione della Carta. Ne consegue che, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 48 di quest’ultima occorre prendere in considerazione l’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della CEDU quale soglia di protezione minima [sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione d’innocenza), C‑377/18, EU:C:2019:670, punto 41].
62
In tali circostanze, si deve ricordare che il principio della presunzione di innocenza risulta violato qualora una decisione giudiziaria o una dichiarazione ufficiale riguardante un imputato contengano una dichiarazione chiara, effettuata in assenza di condanna definitiva, secondo la quale la persona interessata ha commesso il reato in questione. In tale contesto, occorre sottolineare l’importanza della scelta dei termini utilizzati dalle autorità giudiziarie, nonché delle particolari circostanze nelle quali questi ultimi sono stati formulati e della natura e del contesto del procedimento in questione [v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione d’innocenza), C‑377/18, EU:C:2019:670, punto 43; v. anche, in tal senso, Corte EDU, 27 febbraio 2014, Karaman c. Germania, CE:ECHR:20140227JUD001710310, § 63].
63
Pertanto, nei procedimenti penali complessi in cui sono accusati più indagati che non possono essere giudicati assieme, può accadere che il giudice nazionale, per valutare la colpevolezza degli imputati, debba obbligatoriamente menzionare la partecipazione di terzi che saranno forse giudicati separatamente in seguito. Tuttavia, qualora debbano essere prodotti fatti relativi al coinvolgimento di terzi, il giudice interessato dovrebbe evitare di comunicare più informazioni di quanto sia necessario ai fini dell’analisi della responsabilità giuridica degli imputati che vengono processati dinanzi ad esso. Inoltre, la motivazione di decisioni giudiziarie deve essere formulata in termini tali da evitare un potenziale giudizio prematuro sulla colpevolezza di terzi interessati che possa compromettere l’esame equo delle imputazioni contestate ai medesimi nell’ambito di un procedimento distinto [v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione d’innocenza), C‑377/18, EU:C:2019:670, punto 44; v. anche, in tal senso, Corte EDU, 27 febbraio 2014, Karaman c. Germania, CE:ECHR:20140227JUD001710310, §§ 64 e 65].
64
Tenuto conto dei punti da 59 a 61 della presente sentenza, la giurisprudenza relativa alla presunzione d’innocenza, esposta ai punti 62 e 63 della presente sentenza, è pertinente, mutatis mutandis, quando la [OSCURATO:PERSONA] adotta, in merito a un’unica e medesima intesa, due decisioni in successione aventi destinatari diversi a seguito di due procedimenti distinti, vale a dire, da un lato, una decisione adottata in esito a un procedimento di transazione e destinata alle imprese che hanno concluso la transazione e, dall’altro, una decisione adottata al termine di un procedimento ordinario e indirizzata alle altre imprese che hanno partecipato all’intesa.
65
In un simile caso, qualificato come procedimento «ibrido», che conduce all’adozione di decisioni in successione può infatti essere oggettivamente necessario che la [OSCURATO:PERSONA] esamini, nella decisione che conclude il procedimento di transazione, taluni fatti e comportamenti concernenti alcuni partecipanti all’asserita intesa oggetto del procedimento ordinario. Alla luce della giurisprudenza citata ai punti 62 e 63 della presente sentenza, spetta tuttavia alla [OSCURATO:PERSONA] provvedere, nella decisione che pone fine al procedimento di transazione, a preservare la presunzione di innocenza delle imprese che hanno rifiutato di prendere parte alla transazione e che sono oggetto di un procedimento ordinario.
66
Al fine di controllare il rispetto della presunzione d’innocenza da parte della [OSCURATO:PERSONA], spetta al giudice dell’Unione analizzare una decisione che pone fine al procedimento di transazione e la sua motivazione nel suo insieme e alla luce delle circostanze particolari in cui essa è stata adottata. Infatti, qualsiasi riferimento esplicito, in alcuni passaggi di tale decisione, all’assenza di responsabilità degli altri partecipanti all’asserita intesa sarebbe svuotato di significato se altri passaggi di detta decisione potessero essere intesi come un’espressione prematura della loro responsabilità [v., per analogia, sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione d’innocenza), C‑377/18, EU:C:2019:670, punto 46].
67
È alla luce di tale giurisprudenza che occorre verificare se, come sostiene la [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale sia incorso in errori di diritto nella valutazione del primo motivo dedotto dinanzi ad esso e vertente su una violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del principio di imparzialità e della presunzione di innocenza.
68
A tale riguardo, occorre osservare che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha sostanzialmente verificato, da un lato, se la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato le precauzioni redazionali sufficienti nella decisione di transazione al fine di evitare un giudizio prematuro quanto alla partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] all’intesa e, dall’altro, se i riferimenti a tale impresa contenuti nella decisione di transazione fossero necessari.
69
Infatti, in primo luogo, per quanto riguarda le precauzioni redazionali, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 65 e 76 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA], in particolare nella nota 4 a piè di pagina della decisione di transazione, aveva espressamente escluso, in tale fase del procedimento, la colpevolezza di [OSCURATO:SOCIETA], sottolineando che tale decisione era destinata esclusivamente alle quattro imprese che avevano accettato di prendere parte alla transazione, e che il fascicolo riguardante la [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stato trattato successivamente, in un procedimento distinto e in contraddittorio.
70
Il Tribunale ha inoltre rilevato, ai punti 67, 81 e 82 di tale sentenza, che i motivi della decisione di transazione non contenevano alcuna qualificazione giuridica dei fatti riguardanti la [OSCURATO:SOCIETA] – la quale era menzionata unicamente al punto 4, intitolato «Descrizione degli eventi», di tale decisione – e che tale decisione designava la [OSCURATO:SOCIETA], al punto 2.25, non già come parte del procedimento di transazione e destinataria di detta decisione, bensì come impresa oggetto del procedimento istruttorio avviato nei confronti dei partecipanti all’asserita intesa.
71
Gli argomenti della [OSCURATO:SOCIETA] non sono idonei a dimostrare che tali valutazioni sono viziate da un errore di diritto.
72
In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] riassunto al punto 42 della presente sentenza, occorre rilevare che – anche supponendo che la [OSCURATO:SOCIETA] intendesse lamentare una lettura erronea, da parte del Tribunale, della nota 4 a piè di pagina della decisione di transazione e pertanto uno snaturamento di tale decisione – un simile argomento non può essere accolto.
73
Se è vero che tale nota non indica espressamente che la responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA] nell’asserita intesa è esclusa, resta il fatto che essa indica inequivocabilmente che la [OSCURATO:SOCIETA] non è destinataria della decisione di transazione, che detta impresa è oggetto di un procedimento distinto e che i riferimenti alla [OSCURATO:SOCIETA] contenuti in tale decisione sono utilizzati esclusivamente per dimostrare la responsabilità degli altri partecipanti all’intesa. Pertanto, il Tribunale non ha effettuato una lettura erronea di detta nota quando ha affermato, al punto 65 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso la colpevolezza della [OSCURATO:SOCIETA] nella medesima nota a piè di pagina, tenendo presente che il Tribunale ha avuto cura di precisare che tale esclusione era stata effettuata solo «in questa fase del procedimento».
74
In tali circostanze, non può neppure essere accolto l’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] secondo cui, in sostanza, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che l’esclusione della colpevolezza della [OSCURATO:SOCIETA] alla nota 4 a piè di pagina della decisione di transazione consentisse di evitare malintesi quanto alla responsabilità di tale impresa per l’infrazione.
75
In secondo luogo – nei limiti in cui la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che, in particolare al punto 29 della decisione di transazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha menzionato un «agreement» («accordo»), concluso tra le parti del procedimento di transazione e la [OSCURATO:SOCIETA], e ha qualificato il comportamento attribuito a quest’ultima – occorre osservare che, come correttamente rilevato dal Tribunale ai punti 67, 81 e 82 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto qualificato, nella decisione di transazione, il comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] come comportamento anticoncorrenziale. Al contrario, tale istituzione si è limitata a menzionare il comportamento di detta impresa nell’ambito della descrizione degli elementi di fatto. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] ha evitato di utilizzare il termine «intesa» in tale ambito.
76
Alla luce dei suesposti elementi, il Tribunale, senza incorrere in errori di diritto, poteva ritenere, in particolare al punto 103 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] avesse adottato sufficienti precauzioni redazionali. Infatti, tale istituzione ha dato prova della necessaria prudenza redazionale mettendo in evidenza il fatto che essa non era chiamata a statuire sulla partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] all’asserita intesa al fine non solo di evitare, come rilevato dal Tribunale ai punti 76 e 84 della sentenza impugnata, ogni deliberato giudizio anticipato – se non addirittura giudizio definitivo – sulla responsabilità di quest’ultima, ma anche, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 63 della presente sentenza, ogni giudizio anticipato, quand’anche potenziale, su tale responsabilità.
77
In secondo luogo, per quanto riguarda la valutazione del carattere necessario dei riferimenti alla [OSCURATO:SOCIETA] nella decisione di transazione, occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento ibrido che conduce all’adozione di decisioni in successione, la [OSCURATO:PERSONA], sotto il controllo del Tribunale, deve evitare di comunicare più informazioni – relative al coinvolgimento di un terzo, come la [OSCURATO:SOCIETA], in una simile decisione – di quante siano necessarie per qualificare la responsabilità dei destinatari di tale decisione [v., per analogia, sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione d’innocenza), C‑377/18, EU:C:2019:670, punto 44].
78
Nel caso di specie, il Tribunale ha indicato, al punto 77 della sentenza impugnata, che occorreva valutare se i riferimenti alla [OSCURATO:SOCIETA] contenuti nella decisione di transazione potessero essere effettivamente considerati necessari per una descrizione il più possibile completa dei fatti all’origine dell’intesa in questione.
79
In tale contesto, esso ha rilevato, al punto 79 della sentenza impugnata, che, per quanto riguarda un procedimento ibrido che ha condotto all’adozione in successione di due decisioni, i riferimenti a taluni comportamenti della [OSCURATO:SOCIETA] contenuti nella decisione di transazione potevano «risultare oggettivamente utili ai fini della descrizione dell’origine dell’intesa nel suo complesso». Ai punti da 81 a 83 di tale sentenza, esso ha ritenuto, in particolare, che i motivi contenenti tali riferimenti non indicassero alcuna qualificazione giuridica del comportamento di tale impresa tenuto conto delle precauzioni redazionali adottate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ai punti 88 e 89 di detta sentenza, esso ha respinto gli argomenti della [OSCURATO:SOCIETA] secondo cui i riferimenti alla suddetta impresa ai punti 31 e 37 di tale decisione non erano necessari.
80
Gli argomenti addotti dalla [OSCURATO:SOCIETA] in sede di impugnazione non sono tali da rimettere in discussione le suesposte valutazioni.
81
Infatti, in primo luogo, sebbene il Tribunale abbia indicato, al punto 79 della sentenza impugnata, che i riferimenti alla [OSCURATO:SOCIETA] potevano essere oggettivamente utili alla descrizione dell’origine dell’intesa nel suo insieme, enunciando in tal modo un criterio più flessibile di quello della necessità richiesto dalla giurisprudenza richiamata al punto 77 della presente sentenza, tuttavia da una lettura congiunta dei punti 79 e 80 della sentenza impugnata risulta chiaramente che il Tribunale non ha tratto alcuna conclusione dalla valutazione dell’utilità oggettiva di tali riferimenti e che esso ha, al contrario, in particolare ai punti 85 e 88 della sentenza impugnata, esaminato, alla luce della sentenza della Corte EDU del 27 febbraio 2014, Karaman c. Germania (CE:ECHR:20140227JUD001710310, § 63), il carattere necessario o meno di detti riferimenti.
82
In secondo luogo, nei limiti in cui la [OSCURATO:SOCIETA] contesta la valutazione della necessità dei riferimenti che la riguardano, occorre precisare che tale parte critica unicamente la valutazione, di cui al punto 89 della sentenza impugnata, del riferimento ad essa al punto 31 della decisione di transazione.
83
In tale punto la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che «i contatti sono continuati con la [OSCURATO:SOCIETA] fino al 16 maggio 2007, data in cui la [OSCURATO:SOCIETA] ha ceduto la propria attività di prodotti abrasivi (…) alla Winoa ed è uscita dal mercato». Detto punto fa parte del quarto capo della decisione di transazione, intitolato «Descrizione degli eventi», e più in particolare della prima parte di tale capo, intitolata «Natura e portata del comportamento», la quale inizia, al punto 26 di tale decisione, con un riferimento ai frequenti contatti tra la Erwin, la Winoa, la MTS, la Würth e la [OSCURATO:SOCIETA]. Secondo il punto 32 di detta decisione, è nel corso dell’estate 2007, vale a dire dopo il 16 maggio 2007, che gli altri partecipanti all’intesa hanno rivisto la maggiorazione dei rottami. La menzione della [OSCURATO:SOCIETA] al punto 31 della medesima decisione permetteva così di spiegare un’evoluzione del comportamento contestato agli altri partecipanti all’intesa, oggetto di detta decisione.
84
Pertanto, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel ritenere che tale menzione tendesse unicamente a precisare l’evoluzione nel tempo dell’intesa alla quale hanno ammesso di aver partecipato le quattro imprese che hanno preso parte al procedimento di transazione e, in sostanza, nel considerare che era necessaria.
85
In terzo luogo, nei limiti in cui la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto, nella motivazione della decisione di transazione, a una qualificazione giuridica dei suoi comportamenti, il suo argomento deve essere respinto per il motivo esposto al punto 75 della presente sentenza.
86
Infine, per quanto riguarda gli argomenti della [OSCURATO:SOCIETA] vertenti sul confronto tra la presente causa e quella sfociata nella sentenza del Tribunale del 10 novembre 2017, Icap e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑180/15, EU:T:2017:795), è sufficiente ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 66 della presente sentenza, stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato la presunzione di innocenza è una questione che dipende dalle decisioni di transazione specifiche di ciascuna causa, compresa la loro motivazione, nonché dalle particolari circostanze in cui queste ultime sono state adottate.
87
Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il primo motivo deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
88
Con il suo secondo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] fa sostanzialmente valere che il Tribunale, ai punti da 129 a 160 della sentenza impugnata, è incorso in errori di diritto avendo applicato erroneamente i principi in materia di onere della prova e avendo omesso di applicare il principio della presunzione di innocenza. Essa sostiene altresì che tale sentenza è, al riguardo, motivata in modo contraddittorio o insufficiente.
89
In primo luogo, ai punti da 129 a 147 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe indicato come non contestati taluni fatti e una responsabilità che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe contestato nel suo ricorso in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] rinvia, a quest’ultimo titolo, a determinati punti specifici di tale ricorso.
90
In secondo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che il Tribunale ha constatato, ai punti 142, 144 e 145 di detta sentenza, la sua partecipazione all’intesa sulla base di supposizioni o di valutazioni basate sul carattere ragionevole o sulla verosimiglianza di alcuni eventi. [OSCURATO:PERSONA] facendo, esso avrebbe disatteso la giurisprudenza secondo cui, in primo luogo, la partecipazione di un’impresa a un’intesa non può essere dedotta da speculazioni operate sulla base di elementi imprecisi, in secondo luogo, gli elementi di prova dovrebbero essere sufficientemente credibili, precisi e concordanti per fondare la ferma convinzione che la ricorrente ha partecipato all’intesa e dovrebbero consentire di concludere al di là di ogni ragionevole dubbio nel senso dell’esistenza di un’infrazione e, in terzo luogo, l’esistenza di un dubbio nella mente del giudice dovrebbe andare a vantaggio dell’impresa interessata.
91
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il secondo motivo è irricevibile, poiché riguarda valutazioni di fatto, è diretto contro la decisione controversa e costituisce in parte una reiterazione degli argomenti dedotti a sostegno del secondo motivo del ricorso in primo grado. In ogni caso, tale motivo sarebbe infondato.
Giudizio della Corte
92
In via preliminare occorre constatare che, con il secondo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] fa essenzialmente valere che il Tribunale è incorso in errori di diritto nell’applicare i principi che disciplinano l’onere della prova delle infrazioni in materia di diritto della concorrenza e ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente. Poiché tale motivo solleva questioni di diritto che possono essere esaminate dalla Corte in sede di impugnazione, esso è ricevibile.
93
Occorre rilevare che, ai punti da 129 a 160 della sentenza impugnata, il Tribunale ha valutato gli argomenti della [OSCURATO:SOCIETA] diretti a contestare la prova della sua partecipazione al primo profilo dell’intesa, relativo al metodo di calcolo della maggiorazione dei rottami.
94
A tale riguardo, il Tribunale ha constatato, al punto 129 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:SOCIETA] non rimetteva in discussione la sua «responsabilità iniziale» nell’ambito di tale profilo dell’intesa, a motivo del suo coinvolgimento nella conclusione di un accordo sulle modalità di calcolo della maggiorazione dei rottami e sulla preparazione di tale accordo. Esso ha considerato, ai punti da 132 a 147 di tale sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente dimostrato che la maggiorazione dei rottami era applicabile automaticamente tra i partecipanti all’intesa. Alla luce di tale automaticità e degli elementi del fascicolo, il Tribunale ha respinto, ai punti da 148 a 159 di detta sentenza, l’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] secondo cui la partecipazione a riunioni e ad altri contatti era necessaria per l’attuazione del primo profilo dell’intesa a partire dal 2004. In considerazione di tali elementi, il Tribunale ha statuito, al punto 160 della medesima sentenza, che la partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] a tale profilo dell’intesa era pienamente dimostrata.
95
In primo luogo, occorre considerare che, così facendo, il Tribunale ha sufficientemente motivato la sua valutazione degli argomenti presentati dinanzi ad esso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Ne consegue che l’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] vertente su una motivazione insufficiente o contraddittoria, che peraltro non è affatto suffragato, deve essere respinto in quanto infondato.
96
In secondo luogo, per quanto riguarda le allegazioni relative a errori di diritto concernenti l’applicazione del regime probatorio in materia di diritto della concorrenza, occorre anzitutto rilevare che l’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] secondo il quale il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non contestati determinati fatti e «una responsabilità» deriva da una lettura parziale ed erronea della sentenza impugnata.
97
È vero che, al punto 129 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che la [OSCURATO:SOCIETA] «non mette[va] in dubbio la propria responsabilità iniziale nell’ambito del primo profilo dell’intesa», il che, al di fuori del contesto, potrebbe essere inteso nel senso che, secondo il Tribunale, la [OSCURATO:SOCIETA] non contestava la sua responsabilità e, quindi, la sua partecipazione all’intesa. Tuttavia, da una lettura complessiva dei punti da 129 a 160 di tale sentenza risulta chiaramente che, in tale punto 129, il Tribunale ha inteso constatare che la [OSCURATO:SOCIETA] non contestava, in quanto tale, il fatto di aver contribuito all’attuazione del sistema di maggiorazione dei rottami e non già che essa non contestava la sua partecipazione all’intesa.
98
Inoltre, anche supponendo che la [OSCURATO:SOCIETA] tenti di addebitare al Tribunale di avere in tal modo snaturato il suo ricorso in primo grado, occorre osservare che, nei passaggi di tale ricorso indicati nell’ambito del presente motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] ha contestato, in termini generali, la sua partecipazione all’intesa senza tuttavia rimettere in discussione la sua presenza all’incontro del 3 ottobre 2003, durante il quale è stato instaurato il metodo di calcolo della maggiorazione dei rottami. Peraltro, la [OSCURATO:SOCIETA] ha addirittura confermato la sua presenza a tale incontro nella sua replica depositata dinanzi alla Corte.
99
In secondo luogo, nei limiti in cui la [OSCURATO:SOCIETA] addebita al Tribunale di aver disatteso, in particolare ai punti 142, 144 e 145 della sentenza impugnata, la giurisprudenza relativa all’onere della prova in materia di diritto della concorrenza, occorre osservare che, ai punti da 132 a 147 di tale sentenza, il Tribunale ha debitamente esaminato gli elementi di prova prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Dall’insieme di tali elementi esso ha dedotto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente dimostrato l’applicazione automatica della maggiorazione dei rottami.
100
Tale valutazione non può essere rimessa in discussione dal fatto che, ai punti 142, 144 e 145 della sentenza impugnata, specificamente considerati dalla [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale ha utilizzato formulazioni sfumate, ricorrendo a termini quali «verosimile» o «supporre».
101
Infatti tali punti della sentenza impugnata si integrano in una valutazione degli elementi di prova documentali del fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], con la quale il Tribunale ha sostanzialmente convalidato il complesso di indizi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla giurisprudenza relativa alla prova delle infrazioni in materia di diritto della concorrenza. Secondo tale giurisprudenza, tale prova può infatti essere fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante un complesso di indizi oggettivi e concordanti che, valutati nel loro insieme, possono costituire, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una simile infrazione, anche qualora l’uno o l’altro di tali indizi non sia, di per sé, sufficiente a tal fine (v., in tale senso, sentenza del 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑613/13 P, EU:C:2017:49, punti da 50 a 52).
102
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere il secondo motivo in quanto infondato.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
103
Con il suo terzo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che, ai punti da 289 a 316 e 373 della sentenza impugnata, il Tribunale, da un lato, ha violato le norme in materia di onere della prova e di presunzione di innocenza nonché, dall’altro, ha disatteso l’obbligo di motivazione ad esso incombente nella sua analisi della durata della presunta partecipazione all’infrazione.
104
In primo luogo, il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova dichiarando, ai punti 308 e 309 della sentenza impugnata, che l’assenza di contatti collusivi tra la [OSCURATO:SOCIETA] e le altre parti dell’intesa non consentiva di ritenere che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse interrotto la sua partecipazione all’intesa e che la [OSCURATO:SOCIETA] non invocava alcun elemento che consentisse di supporre che contatti collusivi fossero indispensabili per proseguire la sua partecipazione all’intesa. [OSCURATO:PERSONA] facendo, il Tribunale avrebbe disatteso la propria giurisprudenza secondo cui la constatazione che non esistono prove né indizi che consentano di ritenere che l’infrazione si fosse interrotta per quanto riguarda un ricorrente non può risultare pertinente sinché la [OSCURATO:PERSONA] non abbia adempiuto l’onere della prova che le incombe, vale a dire la deduzione di elementi probatori relativi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale da poter ragionevolmente presumere che detta infrazione sia durata ininterrottamente tra due date precise.
105
In secondo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] ritiene che – alla luce delle caratteristiche dell’intesa che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], è stata attuata attraverso contatti frequenti, continui e ricorrenti – la circostanza che essa non abbia partecipato alle dodici riunioni che hanno avuto luogo, tra il 2005 e il 2007, tra gli altri partecipanti all’intesa dovrebbe indurre a constatare che essa ha interrotto la sua partecipazione a tale intesa.
106
Una simile constatazione si imporrebbe a maggior ragione in quanto, in altre cause, il Tribunale avrebbe ammesso che una partecipazione a un’intesa è stata interrotta in caso di assenza di contatti o di manifestazioni collusive per un periodo inferiore a un anno o per un periodo di sedici mesi.
107
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il terzo motivo è irricevibile, in quanto la questione dell’interruzione della partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] all’intesa rientra in una valutazione di fatto ed è, in ogni caso, infondata.
Giudizio della Corte
108
In via preliminare, per quanto riguarda la ricevibilità del terzo motivo, da un lato, occorre ricordare che la questione della ripartizione dell’onere della prova, benché possa incidere sulle constatazioni di fatto operate dal Tribunale, costituisce una questione di diritto (sentenza del 6 gennaio 2004, BAI e [OSCURATO:PERSONA]/Bayer, C‑2/01 P e C‑3/01 P, EU:C:2004:2, punto 61). Ne consegue che, nei limiti in cui la [OSCURATO:SOCIETA] addebita sostanzialmente al Tribunale di aver operato un’inversione dell’onere della prova quanto alla durata della sua partecipazione all’infrazione, tale motivo è ricevibile.
109
Dall’altro lato, facendo valere che la sua partecipazione all’infrazione è stata interrotta, la [OSCURATO:SOCIETA] cerca di ottenere una nuova valutazione dei fatti che, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 50 della presente sentenza, esula dalla competenza della Corte in sede di impugnazione. Ne consegue che, entro questi limiti, il terzo motivo è irricevibile.
110
In via principale, per quanto riguarda il merito di tale motivo, nella parte in cui è stato ritenuto ricevibile, occorre ricordare che la Corte ha già statuito che, nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale deve essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle norme sulla concorrenza (sentenza del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).
111
Simili indizi e coincidenze consentono, se valutati globalmente, di rivelare non soltanto l’esistenza di comportamenti o accordi anticoncorrenziali, ma anche la durata di un comportamento anticoncorrenziale continuato e il periodo di applicazione di un accordo concluso in violazione delle regole di concorrenza (sentenza del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).
112
Per quanto riguarda l’assenza di prova dell’esistenza di un accordo nel corso di alcuni periodi determinati o, per lo meno, della sua attuazione da parte di un’impresa nel corso di un dato periodo, occorre ricordare che il fatto che tale prova non sia stata fornita per alcuni periodi determinati non impedisce di ritenere che l’infrazione abbia abbracciato un periodo complessivo più esteso di tali periodi, qualora una simile constatazione si basi su indizi obiettivi e concordanti. Nell’ambito di un’infrazione durata diversi anni, il fatto che le manifestazioni dell’intesa avvengano in periodi differenti, eventualmente separati da intervalli di tempo più o meno lunghi, resta ininfluente ai fini dell’esistenza di tale intesa, purché le diverse azioni che compongono tale infrazione perseguano una sola finalità e rientrino nel contesto di un’infrazione a carattere unico e continuato (sentenza del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).
113
Dalla giurisprudenza risulta altresì che la tacita approvazione di un’iniziativa illecita, senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto o denunciarla alle autorità amministrative, ha l’effetto di incoraggiare la continuazione dell’infrazione e ne pregiudica la scoperta. Tale complicità rappresenta una modalità passiva di partecipazione all’infrazione, idonea a far sorgere la responsabilità dell’impresa di cui trattasi (sentenza del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 73 e giurisprudenza ivi citata).
114
Da tale giurisprudenza deriva che la [OSCURATO:PERSONA] può considerare che l’infrazione, o la partecipazione di un’impresa all’infrazione, non si è interrotta, anche se essa non possiede prove dell’infrazione per taluni periodi determinati, qualora le diverse azioni che compongono tale infrazione perseguano una finalità unica e possano inserirsi nell’ambito di un’infrazione a carattere unico e continuato e qualora l’impresa interessata non abbia invocato indizi o elementi di prova che dimostrino che, al contrario, l’infrazione o la sua partecipazione ad essa non è proseguita durante tali periodi.
115
Nel caso di specie, occorre rilevare che, ai punti 266 e 267 della sentenza impugnata, che non sono contestati nell’ambito della presente impugnazione, il Tribunale, al termine dell’esame del secondo motivo dedotto dinanzi ad esso, ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato la responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA] nell’infrazione unica e continuata oggetto della decisione controversa, senza aver esaminato, in tale fase, la durata della sua partecipazione a tale infrazione.
116
A quest’ultimo riguardo, nell’ambito del suo potere di valutazione insindacabile dei fatti e senza che ciò sia contestato in sede di impugnazione, il Tribunale ha constatato, al punto 304 di tale sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che la [OSCURATO:SOCIETA] era stata direttamente coinvolta in contatti collusivi relativi ai due profili dell’intesa tra il 3 ottobre 2003 e il 18 novembre 2005 nonché durante i due mesi precedenti la sua uscita dal mercato il 16 maggio 2007, ma che tale istituzione non disponeva di alcun elemento di prova di contatti anticoncorrenziali che coinvolgessero la [OSCURATO:SOCIETA] nel periodo compreso tra il 18 novembre 2005 e il mese di marzo 2007 (in prosieguo: il «periodo in questione»).
117
Il Tribunale ha tuttavia statuito, al punto 308 della sentenza impugnata, che, alla luce delle caratteristiche dell’intesa – vale a dire l’applicazione automatica della maggiorazione dei rottami e l’assenza di organizzazione strutturata dei contatti tra i partecipanti per attuare il coordinamento relativo ai clienti individuali, con contatti sporadici che avvenivano unicamente in caso di disaccordo – l’assenza di contatti collusivi tra la [OSCURATO:SOCIETA] e le altre parti di tale intesa durante il periodo in questione non consentiva di ritenere che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse interrotto la sua partecipazione a detta intesa. Al punto 309 di tale sentenza, il Tribunale ha aggiunto che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva invocato alcun elemento che consentisse di supporre che contatti collusivi fossero nondimeno indispensabili per proseguire, senza interruzione, la sua partecipazione all’intesa.
118
Da quanto precede risulta che il Tribunale ha chiaramente esposto i motivi per i quali ha ritenuto che la partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] all’infrazione unica e continuata non fosse stata interrotta durante il periodo in questione. Occorre dunque respingere gli argomenti della [OSCURATO:SOCIETA] vertenti su una violazione dell’obbligo di motivazione.
119
Dalla sentenza impugnata risulta altresì che il Tribunale ha fondato la sua valutazione della durata della partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] all’infrazione sulla considerazione, non contestata nell’ambito della presente impugnazione, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente dimostrato i contatti collusivi che coinvolgevano la [OSCURATO:SOCIETA] prima e dopo il periodo in questione, in secondo luogo, che l’applicazione della maggiorazione dei rottami era automatica e non richiedeva contatti e, in terzo luogo, che i due profili dell’intesa erano strettamente connessi. Da tali elementi il Tribunale ha sostanzialmente dedotto che la [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenere che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse partecipato ininterrottamente all’infrazione unica e continuata durante il periodo in questione, fatta salva la possibilità per quest’ultima di dimostrare che tale partecipazione è stata interrotta, in quanto la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva invocato alcun elemento o argomento idoneo a dimostrare che tale partecipazione è stata interrotta.
120
Il Tribunale non ha pertanto violato le norme in materia di onere della prova ritenendo, sulla base della giurisprudenza richiamata ai punti da 110 a 114 della presente sentenza, che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse partecipato in modo continuativo al comportamento illecito che le veniva addebitato.
121
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il terzo motivo deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
Sul quarto motivo
Argomenti delle parti
122
Con il quarto motivo la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che, ai punti da 365 a 396 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato il principio di parità di trattamento e l’obbligo di motivazione quando ha modificato l’importo dell’ammenda che le era stata inflitta.
123
[OSCURATO:PERSONA] osserva che il Tribunale ha fissato l’importo di tale ammenda discostandosi dal metodo applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] per determinare la percentuale di riduzione supplementare ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende. Dall’analisi dei tre fattori enunciati al punto 376 della sentenza impugnata, e in particolare dei punti da 379 a 383, 386, 387 e 390 di tale sentenza, risulterebbe che, sebbene l’infrazione imputabile alla [OSCURATO:SOCIETA] fosse meno grave di quella commessa dalla Winoa, il Tribunale avrebbe concesso alla [OSCURATO:SOCIETA] la stessa percentuale di riduzione del 75% che la [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso alla Winoa.
124
Il Tribunale avrebbe quindi trattato allo stesso modo due situazioni distinte, senza giustificare oggettivamente tale trattamento differenziato, in violazione del principio di parità di trattamento.
125
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il Tribunale ha ammesso, ai punti 382 e 386 della sentenza impugnata, che la sua situazione è simile a quella della MTS, che ha beneficiato di una riduzione del 90%. L’unico elemento che differenzia le due imprese sarebbe la loro dimensione, che non può tuttavia giustificare, di per sé, la notevole differenza delle percentuali di riduzione loro applicate.
126
Pertanto, la percentuale di riduzione concessa alla [OSCURATO:SOCIETA] dovrebbe essere compresa tra il 75% e il 90%.
127
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il quarto motivo è irricevibile e, in ogni caso, infondato.
128
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] tale motivo è irricevibile in quanto, in realtà, conduce la Corte a procedere a un riesame nel merito dell’ammenda fissata dal Tribunale, il che eccederebbe le competenze attribuite alla Corte. Quest’ultima non può infatti sostituire, per motivi di equità, le proprie valutazioni a quelle del Tribunale il quale, nell’esercizio della propria competenza giurisdizionale estesa al merito, si pronuncia sull’entità delle ammende inflitte a determinate imprese per violazione del diritto dell’Unione. Ciò varrebbe a maggior ragione quando il Tribunale ha esercitato la sua competenza estesa al merito per garantire esso stesso il rispetto del principio di parità di trattamento.
129
Quanto al merito, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, a seguito dell’annullamento della decisione controversa, spettava al Tribunale, come ricordato da quest’ultimo al punto 369 della sentenza impugnata, determinare l’importo appropriato dell’adeguamento eccezionale dell’importo di base dell’ammenda, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie.
130
In tale contesto, dal punto 376 della sentenza impugnata risulterebbe che, per ciascuno dei diversi fattori analizzati, il Tribunale ha effettivamente paragonato la responsabilità e la situazione individuali della [OSCURATO:SOCIETA] a quelle degli altri partecipanti all’intesa. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia utilizzato i criteri relativi alla gravità e alla durata della partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] all’infrazione per garantire la proporzionalità dell’ammenda.
131
Il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] abbia beneficiato di una percentuale di riduzione inferiore a quella concessa alla MTS non sarebbe sufficiente a dimostrare l’illegittimità del trattamento e l’incoerenza della motivazione della sentenza impugnata. Infatti, dal punto 390 della sentenza impugnata risulterebbe che il Tribunale si è basato al riguardo sul fatturato della [OSCURATO:SOCIETA], che supera considerevolmente quello della MTS, di modo che le due imprese non si trovavano in situazioni comparabili tenuto conto delle loro dimensioni e, pertanto, della gravità delle loro rispettive partecipazioni all’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] sostiene quindi che, secondo costante giurisprudenza, il fatturato complessivo dell’impresa costituisce un’indicazione, sia pure approssimativa e imperfetta, delle dimensioni di quest’ultima e del suo potere economico.
132
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il rispetto del principio di parità di trattamento impone di tener conto di tutti gli elementi che caratterizzano un’impresa rispetto a un’altra, mentre il confronto diretto ed esemplificativo tra due sanzioni non è pertinente. Il Tribunale non avrebbe quindi violato il principio di parità di trattamento concedendo alla [OSCURATO:SOCIETA] la stessa percentuale di riduzione dell’importo di base dell’ammenda applicata alla Winoa.
133
L’applicazione della stessa percentuale a queste due imprese si spiegherebbe peraltro con il grado superiore di concentrazione delle vendite della Winoa rispetto a quelle della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] produce, a tale riguardo, nell’allegato B/2 del suo controricorso una tabella che riepiloga il calcolo effettuato.
134
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha sufficientemente motivato la sua decisione quanto alla fissazione dell’importo dell’ammenda.
Giudizio della Corte
–
Osservazioni preliminari
135
In via preliminare occorre ricordare che, a norma dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, il Tribunale dispone di una competenza giurisdizionale estesa al merito per quanto riguarda le ammende fissate dalla [OSCURATO:PERSONA].
136
Il Tribunale è quindi abilitato, al di là del mero controllo di legittimità di tali ammende, a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta (sentenza del 22 novembre 2012, E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA], C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punto 124 e giurisprudenza ivi citata).
137
Per contro, non spetta alla Corte, allorquando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa al merito, sull’ammontare delle ammende inflitte a determinate imprese per una violazione, da parte loro, del diritto dell’Unione. Pertanto, soltanto qualora la Corte ritenesse che il livello della sanzione sia non soltanto incongruo ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato, occorrerebbe constatare un errore di diritto commesso dal Tribunale a causa del carattere incongruo dell’importo di un’ammenda (sentenze del 22 novembre 2012, E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA], C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punti 125 e 126 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 25 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑123/16 P, EU:C:2018:590, punto 115).
138
Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, il Tribunale, nell’ambito della sua competenza estesa al merito, è tenuto a rispettare determinati obblighi, tra i quali rientrano l’obbligo di motivazione, impostogli dall’articolo 36 dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, del medesimo statuto, nonché il principio di parità di trattamento. L’esercizio di una competenza estesa al merito non può infatti comportare, in sede di determinazione dell’importo delle ammende che sono loro irrogate, una discriminazione tra le imprese che hanno preso parte a una violazione delle norme in materia di concorrenza (sentenza del 18 dicembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 77 nonché giurisprudenza ivi citata).
–
Sulla ricevibilità del quarto motivo
139
[OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità del quarto motivo in quanto inviterebbe la Corte a riesaminare nel merito l’importo dell’ammenda fissato dal Tribunale.
140
Tale argomento deriva da un’erronea comprensione di tale motivo.
141
Infatti, dall’argomento della [OSCURATO:SOCIETA] sviluppato a sostegno di tale motivo risulta che essa non mira a rimettere in discussione, per motivi relativi all’assenza di equità o al suo carattere inadeguato, l’importo dell’ammenda inflittale dal Tribunale nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il che, alla luce della giurisprudenza citata al punto 137 della presente sentenza, esulerebbe dalla competenza della Corte quando statuisce in sede di impugnazione. Al contrario, detto motivo verte chiaramente su una violazione, da parte del Tribunale, del principio di parità di trattamento e del suo obbligo di motivazione.
142
Orbene, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 138 della presente sentenza, un simile motivo di impugnazione è ricevibile anche, contrariamente agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], qualora il Tribunale abbia esso stesso determinato, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, l’importo dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punti 77, 81, 85 e 86).
143
Occorre inoltre aggiungere che solo nell’ipotesi in cui la Corte accolga il presente motivo la [OSCURATO:SOCIETA] la invita a esercitare essa stessa la sua competenza estesa al merito. A tale riguardo, occorre precisare che la Corte può sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta solo statuendo essa stessa definitivamente sulla controversia dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 88 nonché giurisprudenza ivi citata).
144
Da quanto precede risulta che il quarto motivo è ricevibile.
–
Nel merito
145
Come ricordato al punto 138 della presente sentenza, il Tribunale è tenuto, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, a rispettare l’obbligo di motivazione delle sue decisioni nonché il principio di parità di trattamento.
146
Tali requisiti si impongono altresì al Tribunale quando quest’ultimo si discosta dalle regole indicative definite dalla [OSCURATO:PERSONA] nei suoi orientamenti per il calcolo delle ammende, le quali non possono vincolare i giudici dell’Unione, ma sono idonee a guidarli quando esercitano la loro competenza estesa al merito (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 90 nonché giurisprudenza ivi citata).
147
Nella sentenza impugnata, il Tribunale, ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA], ha fatto proprie le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] che sono servite da base per il calcolo delle ammende inflitte alle imprese che hanno partecipato all’intesa, ad eccezione di quelle riguardanti l’applicazione del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, in forza del quale la [OSCURATO:PERSONA], in ragione delle specificità di un determinato caso o della necessità di raggiungere un livello dissuasivo dell’ammenda in un caso particolare, può discostarsi dalla metodologia generale esposta in tali orientamenti.
148
Al riguardo, il Tribunale, ai punti 376 e 377 della sentenza impugnata, ha ritenuto opportuno tener conto di tre fattori che, pur sovrapponendosi parzialmente a quelli presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA], consentivano, a suo avviso, di individuare meglio la gravità dell’infrazione imputabile a ciascuna delle parti. Pertanto, nel comparare la situazione della [OSCURATO:SOCIETA] con quella degli altri partecipanti all’intesa, il Tribunale ha esaminato anzitutto, ai punti da 378 a 382 di tale sentenza, la responsabilità individuale della [OSCURATO:SOCIETA] nella partecipazione all’intesa, poi, ai punti da 383 a 387 di detta sentenza, l’incidenza concreta del suo comportamento illecito sulla concorrenza in materia di prezzi e infine, ai punti da 388 a 390 della medesima sentenza, la dimensione di tale impresa risultante dal suo fatturato totale.
149
Dopo aver ponderato tali fattori ai punti 391 e 392 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato, al punto 393 di tale sentenza, che occorreva concedere alla [OSCURATO:SOCIETA] una riduzione eccezionale del 75% sull’importo di base dell’ammenda. La percentuale di tale riduzione è identica, come sostiene la [OSCURATO:SOCIETA], a quella che la [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso alla Winoa nella decisione di transazione.
150
Orbene, secondo le constatazioni di fatto effettuate dal Tribunale, che non spetta alla Corte controllare in sede di impugnazione, occorre rilevare che la [OSCURATO:SOCIETA] e la Winoa si trovavano in situazioni diverse alla luce dei fattori esaminati da tale giudice. Infatti, dalle valutazioni di cui ai punti da 382 a 384 e 390 della sentenza impugnata risulta che la [OSCURATO:SOCIETA] «nel complesso [aveva] avuto un ruolo più limitato nell’intesa» rispetto alla Winoa, che il suo peso nell’infrazione era significativamente meno importante di quello della Winoa e che il suo fatturato non raggiungeva un terzo di quello della Winoa.
151
Alla luce di tali elementi, spettava al Tribunale esporre le ragioni per le quali, nonostante tale differenza di situazione, era conforme al principio di parità di trattamento concedere alla [OSCURATO:SOCIETA] una percentuale di riduzione identica a quella di cui aveva beneficiato la Winoa.
152
Tali motivi non emergono tuttavia dalla sentenza impugnata. Infatti, sebbene il Tribunale, ai punti 391 e 392 della sentenza impugnata, abbia considerato che le diverse percentuali di riduzione concesse dalla [OSCURATO:PERSONA] alle imprese destinatarie della decisione di transazione non erano pertinenti nel caso di specie al fine di fissare la percentuale di riduzione applicabile alla [OSCURATO:SOCIETA], in quanto risultavano da un metodo di calcolo da cui si è discostato, esso non ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che la percentuale del 75% da esso applicata fosse conforme al principio di parità di trattamento.
153
Pertanto, occorre accogliere il quarto motivo.
154
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, con il quale il Tribunale ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] in EUR 3 873 375, e il punto 4 del suo dispositivo, con il quale il Tribunale si è pronunciato sulle spese, e respingere l’impugnazione quanto al resto.
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
155
Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.
156
Tale ipotesi si verifica nella presente causa, poiché la Corte dispone di tutti gli elementi necessari per statuire sul ricorso.
157
Occorre tuttavia precisare l’ampiezza del sindacato della Corte. A tale riguardo occorre constatare che, alla luce del punto 154 della presente sentenza, la sentenza impugnata è stata annullata nella parte in cui, al punto 2 del suo dispositivo, il Tribunale ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] in EUR 3 873 375. Pertanto, spetta alla Corte esaminare la controversia soltanto nella parte in cui verte sulla domanda diretta alla riduzione dell’importo dell’ammenda.
158
Occorre pertanto pronunciarsi, in applicazione della competenza estesa al merito riconosciuta alla Corte dall’articolo 261 TFUE e dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, sull’importo dell’ammenda da infliggere alla [OSCURATO:SOCIETA] (v., in tal senso, sentenze del 12 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 73 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 87).
159
A tale riguardo si deve rammentare che la Corte, quando statuisce essa stessa definitivamente sulla controversia, in applicazione dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, del suo Statuto, è autorizzata a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta (sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 88 nonché giurisprudenza ivi citata).
160
Al fine di determinare l’importo dell’ammenda inflitta, spetta alla Corte valutare essa stessa le circostanze della fattispecie e il tipo di infrazione di cui trattasi. Tale esercizio presuppone, in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, di prendere in considerazione, per ciascuna impresa sanzionata, la gravità dell’infrazione di cui trattasi nonché la sua durata, nel rispetto dei principi, segnatamente, di motivazione, di proporzionalità, di individualizzazione delle sanzioni e di parità di trattamento, e senza che la Corte sia vincolata dalle regole indicative definite dalla [OSCURATO:PERSONA] nei suoi orientamenti per il calcolo delle ammende, anche se questi ultimi possono guidare i giudici dell’Unione quando esercitano la loro competenza estesa al merito (sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punti 89 e 90 nonché giurisprudenza ivi citata).
161
Nel caso di specie, ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda da infliggere alla [OSCURATO:SOCIETA], in primo luogo, la Corte intende far proprie le valutazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla determinazione dell’importo di base dell’ammenda, stimato in EUR 15 493 500 alla luce della durata e della gravità dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:SOCIETA], prima dell’applicazione del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende. Infatti, oltre alla circostanza che tale valutazione non è stata oggetto di alcuna contestazione, occorre considerare che, al fine di rispettare la parità di trattamento della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti degli altri partecipanti all’intesa, non è opportuno modificarla.
162
In secondo luogo, alla luce di tutti gli elementi del fascicolo e in assenza di contestazione specifica ad opera delle parti, la Corte intende altresì far proprie le valutazioni del Tribunale in merito ai fattori presi in considerazione ai fini della valutazione della percentuale di riduzione aggiuntiva, quali esposti al punto 376 della sentenza impugnata, e delle valutazioni comparative effettuate al riguardo dal Tribunale ai punti da 378 a 390 di tale sentenza.
163
Da un lato, da tali valutazioni risulta che, alla luce di detti fattori e come rilevato anche dall’avvocato generale ai paragrafi 123, 124 e 129 delle sue conclusioni, la situazione della [OSCURATO:SOCIETA] è complessivamente paragonabile a quella della MTS, in quanto queste due imprese hanno svolto un ruolo relativamente limitato nell’intesa e in quanto il loro peso complessivo in quest’ultima era anche proporzionalmente ridotto, tenuto conto del valore delle loro vendite specifiche nel SEE. Le loro situazioni tuttavia divergono, in quanto il fatturato totale della [OSCURATO:SOCIETA] per l’anno 2006 (EUR 99 890 000) è ampiamente superiore a quello della MTS per l’anno 2009 (EUR 25 082 293), fermo restando che tali anni corrispondono all’ultimo anno della loro rispettiva partecipazione all’intesa.
164
A tale titolo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 125 delle sue conclusioni e come sostenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA], sebbene sia possibile, ai fini della commisurazione dell’ammenda, tener conto tanto del fatturato complessivo dell’impresa, che costituisce un’indicazione, ancorché approssimativa e imperfetta, delle dimensioni della stessa e del suo potere economico, quanto della quota di tale fatturato riferibile ai prodotti oggetto dell’infrazione e che è perciò atta a fornire un’indicazione della gravità di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 257, nonché del 12 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 54), non si deve attribuire un’importanza sproporzionata a tale fatturato rispetto ad altri elementi di valutazione (sentenza del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 257).
165
Dall’altro lato, come risulta dal punto 150 della presente sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA] e la Winoa si trovano in situazioni diverse alla luce di tutti i fattori esaminati dal Tribunale.
166
In tale contesto, tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso di specie, si deve ritenere che sia operata un’equa valutazione di tali circostanze applicando all’importo di base calcolato dalla [OSCURATO:PERSONA] un’ulteriore riduzione dell’83%. Di conseguenza, l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] è fissato in EUR 2 633 895.
Sulle spese
167
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.
168
L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, reso applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, prevede che la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell’articolo 138, paragrafo 3, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte si faccia carico delle proprie spese.
169
Nel caso di specie, in primo luogo, poiché la [OSCURATO:SOCIETA] è risultata parzialmente soddisfatta nel procedimento di impugnazione, occorre decidere che ciascuna parte si farà carico delle proprie spese relative a tale procedimento.
170
In secondo luogo, poiché ciascuna parte è rimasta parzialmente soccombente nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, occorre condannarle a farsi carico ciascuna delle proprie spese relative a tale procedimento.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1)
I punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 marzo 2019, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (T
‑
433/16, EU:T:2019:201), sono annullati.
2)
L’impugnazione è respinta quanto al resto.
3)
L’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] all’articolo 2 della decisione C(2016) 3121 final della [OSCURATO:PERSONA], del 25 maggio 2016, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39792 – Abrasivi in acciaio), è fissato in EUR 2 633 895.
4)
[OSCURATO:PERSONA] SpA e la [OSCURATO:PERSONA] europea si faranno carico delle proprie spese relative sia al procedimento di impugnazione sia al procedimento di primo grado.
[OSCURATO:PERSONA]
Šváby
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 marzo 2021.
Il cancelliere
Il presidente della Quarta Sezione
A. [OSCURATO:PERSONA]
M. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: l’italiano.