CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 09719/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 19 ottobre 2023 il Tribunale di Catania ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto della Corte di assise di appello di Catania emesso in data 24 aprile 2023, con cui è stato disposto il visto di controllo per sei mesi sulla sua corrispondenza, ai sensi dell'art. 18-ter Ord.pen., stante la pericolosità del soggetto. Il Tribunale ha ritenuto legittimo il decreto impugnato, stante la acclarata pericolosità del reclamante, detenuto sottoposto al regime di cui al 41-bis Ord.pen., e legittima la retrodatazione della sua efficacia al 31/03/2023, essendo la restrizione conseguente alla sottoposizione al regime penitenziario speciale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 18-ter, comma 3, e 41-bis, comma 2-quater lett. e), Ord.pen. L'ordinanza è contraria alla legge laddove afferma che il controllo sulla corrispondenza deriva direttamente dalla sottoposizione al regime penitenziario speciale, perché tra i due provvedimenti non vi è alcun automatismo, e il controllo sulla corrispondenza può essere attuato solo a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, secondo il disposto dell'art. 18-ter, comma 3, Ord.pen. L'art. 41-bis, comma 2-quater lett. e), Ord.pen. non menziona la necessità di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, ma se interpretato in senso negativo esso violerebbe gli artt. 13, comma 2, e 15 Cost., con conseguente obbligo di sollevare questione di legittimità costituzionale. 2.1. Con una memoria successivamente depositata il ricorrente ha prodotto copia dei provvedimenti di applicazione della censura, ribadendo che essi sono stati adottati in via autonoma dal direttore del carcere e precisando che il suo ricorso contesta una violazione di legge e non una illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, avendo questo retrodatato gli effetti di un ordine di sottoposizione alla censura, già eseguito, ma privo della copertura giudiziaria. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente sostiene la necessità di un decreto emesso dall'autorità giudiziaria per disporre il visto di censura sulla corrispondenza di un detenuto, ma esso è stato, in effetti, emesso, e non vi è alcun elemento da cui dedurre che tale controllo sia stato disposto dall'autorità amministrativa, ovvero compiuto, di fatto, prima dell'emissione del provvedimento impugnato, dal momento che il provvedimento del direttore del carcere datato 31/03/2023, depositato dal ricorrente, attesta solo l'intenzione di procedere al trattenimento della corrispondenza, qualora sopravvenuta, in attesa del provvedimento di censura, che l'autorità amministrativa contestualmente ha richiesto al giudice. L'illegittimità censurata, quindi, è manifestamente insussistente. Questa Corte ha, infatti, stabilito che «In tema di controllo della corrispondenza nei confronti di un detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., non è immediatamente reclamabile l'atto materiale di trattenimento di una missiva al medesimo diretta compiuto dalla direzione dell'istituto di pena ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, al fine di dare esecuzione al provvedimento con cui l'autorità giudiziaria abbia disposto il visto di controllo e la limitazione della corrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter, commi 1 e 3, Ord.pen., atteso che il predetto atto ha natura meramente provvisoria e funzionale a sottoporre la missiva alla valutazione di tale autorità, unica competente a decidere in ordine alla sua consegna al destinatario, con la conseguenza che soltanto avverso il provvedimento di essa, in quanto destinato a sostituire l'operato dell'autorità amministrativa, può essere proposto reclamo» (Sez. 1, n. 31046 del 20/10/2020, Rv. 27999). Il materiale trattenimento della corrispondenza da parte del direttore del carcere, quindi, è un atto meramente provvisorio e funzionale all'esercizio della censura da parte dell'autorità giudiziaria, destinato a perdere di efficacia qualora tale censura non venga disposta. Anche l'asserita illegittimità della retrodatazione dell'efficacia del provvedimento è manifestamente insussistente. Nessuna norma vieta al giudice di individuare la data di inizio dell'applicazione del provvedimento di censura sulla corrispondenza, anche retroattivamente, trattandosi non di una sanzione penale ma di un atto di natura amministrativa. La retrodatazione al momento di inizio della sottoposizione al regime speciale, poi, è legittima in quanto mera attuazione di una delle restrizioni previste dall'art 41-bis, comma 2-quater lett. e), Ord.pen. La questione posta dal ricorrente, secondo cui la censura sulla corrispondenza non deriva automaticamente dalla sottoposizione al predetto regime, ma deve anche in tale caso essere disposta dall'autorità giudiziaria, è irrilevante e priva di interesse, dal momento che, in questo caso, tale provvedimento è stato effettivamente adottato. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08