CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12000/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE d'APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 comma8 d. Igs. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bologna del 27 ottobre 2022 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sette anni e due mesi di reclusione (oltre a € 1.800,00 di multa) in quanto ritenuto responsabile di due rapine, un furto con strappo e lesioni personali, reati commessi a Bologna tra aprile e maggio 2021. Con la senl:enza di appello è stata riconosciuta la continuazione tra i fatti giudicati nel presente procedimento è quello oggetto di precedente sentenza pronunciata nei confronti dell'imputato. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione formulando tre motivi incentrati su inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e su vizi motivazionali (articolo 606 lett. b ed e c.p.p.). Per un primo profilo, si lamenta che la affermazione di penale responsabilità per i reati di cui ai capi 2 e 3 (rapina e lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA]) sia priva di motivazione in quanto la stessa è del tutto apparente, facendo riferimento unicamente a ipotesi o congetture: la distanza di tempo e di luogo fra il fatto commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e quello commesso ai danni del Broccoli nonché l'abbigliamento indossato dall'agente dei reati non possono essere considerati indizi gravi precisi e concordanti in quanto non permettono di ricostruire la vicenda storica in maniera univoca. Con il secondo motivo si sostiene l'insufficienza motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante gli elementi positivamente valutabili a favore dell'imputato. Con il terzo motivo, infine si lamenta la illogicità della motivazione in relazione agli aumenti di pena applicati per reati analoghi (furto con strappo) nel presente processo ed in quello giudicato con la sentenza della corte d'appello di Bologna del 19 luglio 2022. 3. Con memoria inviata per PEC il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi sui quali è fondato. E' bene considerare che, a dispetto della parziale riforma della sentenza di primo grado (all'esclusivo fine di attrarre sotto un unico trattamento sanzionatorio reati contro il patrimonio già giudicati con precedente sentenza passata in giudicato) si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i fatti di reato come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 372)5 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vEcenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che contestando il vizio di violazione di legge di cui all'articolo 606 comma 1, lett.b) c.p.p. (evocato nella rubrica) in relazione all'art.192 c.p.p., il motivo di ricorso finisce per criticare l'esito della valutazione che l'articolo disciplina, risolvendosi quindi in un vizio della motivazione che quel giudizio esprime; in definitiva, come accade sovente ed anche nel caso di specie, ciò che si contesta è che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da consentire l'affermazione di responsabilità. Sennonché, tale operazione è prettamente riservata al giudice di merito e non può essere riprodotta per la terza volta in questa sede, pena la violazione della funzione di legittimità assegnata dall'ordinamento a questa Corte al fine dell'uniforme applicazione del diritto, non della (ennesima) ricostruzione del fatto.Nemmeno il motivo, peraltro, riesce a spiegare per quale ragione la ricostruzione indiziaria sia 'manifestamente' illogica (non 'semplicemente' illogica). Esso lamenta la insufficiente cogenza indiziaria ma ignora gli elementi indiziari elencati dalla Corte in relazione alla rapina ai danni del Broccoli (in particolare, come si legge a pg.4 della sentenza, gli "indumenti -ripresi dalle telecamere, n.d.r.- ... fortemente individualizzanti per una serie di loro dettagli e del tutto identici a quelli rinvenuti in possesso dell'imputato all'esito della perquisizione") e forza il senso del ragionamento giudiziale (che aveva menzionato la compatibilità - concetto diverso da identità- tra giaccone e pantaloni risultanti dalle immagini delle due ipotesi delittuose -una delle quali ammessa dal ricorrente). In sostanza, il ragionamento difensivo, critico in relazione al quadro indiziario, è in parte monco, in parte spurio. 3. La censura riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita. Ogni aspetto del trattamento sanzionatorio - comprensivo del riconoscimento delle circostanze attenuanti, della loro comparazione con le eventuali aggravanti e della concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione - rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito che deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere. In sede di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare sei il giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, si sia tenuto a corretti criteri logico-giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento, dando conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 c.p., considerati preponderanti ai fl ni della concessione o dell'esclusione (Sez.5, n.43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.271269). Nel caso di specie, a fondamento della statuizione contestata, la Corte di appello ha quindi incensurabilmente valorizzato i precedenti penali dell'imputato, gravi e specifici, e le gravi modalità dei fatti accertati, che denotano spiccata capacità criminale. A ciò si aggiunga che in primo grado l'analogo giudizio negativo -valorizzabile sinergicamen te, a fronte della 'doppia conforme' sul punto- era stato adeguatamente fondato sull'apprezzamento della condotta post delictum dell'imputato, resosi responsabile di un'evasione che, seppure non finalizzata alla commissione di ulteriori reati, era stata ritenuta indice dell'indole dell'imputato, refrattaria al ravvedimento ed all'adeguamento. Tanto in primo grado che in grado d'appello, quindi, sono stati espressi giudizi scevri di vizi motivazionali rilevabili in questa sede. 4. Il motivo inerente al complessivo trattamento sanzionatorio è privo della necessaria specificità poiché non si confronta con le argomentazioni poste dalla Corte d'appello a fondamento delle contestate statuizioni (cfr. pg .5 della sentenza impugnata, che valorizza anche il fatto che il furto giudicabile costituisca violazione ulteriore e quindi di per sé più grave). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del / ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nellat determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3000,00, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec