CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 45911/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 28/10/2021 dalla Corte di appello di Roma, con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Viterbo di condanna alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. 2. L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Vizio della motivazione e travisamento della prova in relazione a specifiche deduzioni difensive. La difesa dubita della correttezza della identificazione dell'imputato, rappresentando che non vi fu arresto o fermo del ricorrente e che non furono rilevate impronte papillari dell'imputato sulla sostanza stupefacente preventivamente rimossa dagli operanti dal luogo in cui fu rinvenuta. Nella motivazione non si offre risposta ai rilievi difensivi che riguardano i seguenti punti controversi: - [OSCURATO:PERSONA] non venne fermato ed ignoti restarono gli altri soggetti presenti sul posto; il teste operante Lucchi non riconobbe la voce di colui che esclamò che "la roba" stava là. A detta del verbalizzante mai avrebbe potuto riconoscere la voce dell'imputato. - [OSCURATO:PERSONA] rappresenta in motivazione che colui che parlò e mise le mani nella scatola in cui si trovava lo stupefacente rimosso dagli operanti era il Bernabucci, ma l'operante non seppe dare un volto alla voce di questi. - Gli operanti dichiararono di avere una torcia con cui poterono scorgere le fattezze dell'imputato, noto all'ufficio di polizia per non meglio specificate ragioni e non per averlo individuato nei giorni precedenti al ritrovamento. - Gli operanti hanno dichiarato che i soggetti in fuga erano tre, tuttavia non si spiega per quale motivo il solo Bernabucci sia stato considerato custode dello stupefacente. II) Illogicità manifesta e difetto della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato per non avere la Corte d'appello offerto risposta alla doglianza difensiva di ritenere il reato nella forma tentata. III) Violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., avendo provveduto alla deliberazione della sentenza un giudice diverso da quello che aveva partecipato al dibattimento, essendo la sostituzione avvenuta in modo ingiustificato. IV) Violazione dell'art. 133 cod. pen. quanto alla dosimetria della pena.3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 2. Dall'esame del provvedimento impugnato emerge come la Corte territoriale abbia dato conto adeguatamente delle ragioni del decisum, ripercorrendo in modo puntuale le risultanze processuali in atti, dalle quali ha desunto, in modo logico e coerente, la responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto. I giudici hanno chiarito che il Bernabucci era stato pedinato più volte mentre si recava in prossimità di un campo di calcetto, dove, a seguito del controllo effettuato dalle Forze dell'ordine, fu rinvenuto il quantitativo di sostanza stupefacente sottoposto a sequestro. Nel corso di successivo servizio di osservazione il ricorrente fu visto dagli operanti recarsi nel medesimo luogo, in compagnia di due giovani non identificati, ai quali mostrava il nascondiglio dello stupefacente, mettendo una mano nel contenitore che conteneva lo stupefacente asportato dai militari e dicendo loro che "la roba" si trovava in quel nascondiglio. Ebbene, il primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione di vizi di legittimità, sollecita una non consentita rivalutazione delle emergenze probatorie. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 20794501). La Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella sollecitazione rivolta alla Corte di legittimità ad operare una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Il vizio del travisamento della prova, peraltro solo evocato nel titolo del primo motivo di doglianza, è del pari manifestamente infondato. Al fine di una valida proposizione di tale vizio è necessario che siano rispettati criteri rigorosi, del tutto assenti nel contenuto del ricorso. E' d'uopo rammentare che, nel caso di cosiddetta " doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217). 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso è manifestamente infondato: la difesa non si confronta con la compiuta motivazione resa dai giudici di merito nelle due sentenze conformi. Ai fini della sussistenza del reato è stata ritenuta irrilevante la circostanza che lo stupefacente sia stato rimosso ad opera degli agenti prima del sopraggiungere del Bartolucci. Il reato impossibile è evocato non a proposito: esso riguarda il caso di una inesistenza originaria ed assoluta dell'oggetto materiale attraverso il quale si realizza la illecita detenzione e non quando si verifichi una sua accidentale assenza [Sez. 1 - , Sentenza n. 12407 del 30/09/2019, dep. 17/04/2020, Tagliamento, Rv. 278902:"L'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo qualora l'oggetto sia inesistente "in rerum natura" o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali"; in un caso assimilabile al presente si veda Sez. 6, n. 3854 del 06/12/2002, dep. 24/01/2003, Borg, Rv. 223560:"Non integra gli estremi del reato impossibile (art.49 cod. pen.) l'inesistenza meramente accidentale dell'oggetto del reato (sostanza stupefacente) dal luogo in cui era stato, in precedenza, occultato"]. Ai fini della ricorrenza del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, il termine "detenzione" non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza, ma deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto, pur in difetto dell'esercizio continuo o immediato di un potere manuale sulla stessa (cfr. Sez. 6, n. 14955 del 16/01/2019, PMT C/ Tchagnirou, Rv. 275537).Il tentativo è configurabile prima che il reato si completi in tutti i suoi elementi costitutivi: nel caso di specie, come ha osservato la Corte di merito, la sostanza era nella disponibilità del ricorrente, circostanza ricavabile dal comportamento osservato dai militari fin dai primi servizi di osservazione, il che esclude l'ipotesi dei tentativo, sebbene non si sia realizzata la materiale apprensione dello stupefacente all'atto dell'intervento della polizia giudiziaria [(cfr. Sez. 6, n. 7074 del 15/05/1989, dep. 18/05/1990, Drudi, P.v. 184343 - 01: "In tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, ai fini della configurabilità del tentativo, è irrilevante che l'agente non abbia stabilito un potere di fatto sulle sostanze stupefacenti e che, pertanto, non abbia ancora iniziato a detenere, essendo sufficiente che l'attività già compiuta abbia avuto idoneità a realizzare la detenzione. (nella specie, l'agente si accingeva a prelevare una busta contenente stupefacenti e una bilancia di precisione da un cespuglio in cui erano state precedentemente nascoste)"]. 4. Quanto alla sostituzione del giudice, la Corte territoriale ha correttamente osservato che il principio del giudice naturale si riferisce non alla singola persona, ma all'ufficio cui il procedimento deve essere attribuito in base a regole generali ed astratte (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 5391 del 27/01/2015, Rv. 262292:"La garanzia costituzionale del giudice naturale riguarda l'ufficio giudiziario, non la persona fisica del giudice"). Nessuna norma prevede che la persona fisica del giudice debba rimanere immutabile. In caso di mutamento sorge il diritto della parte di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa (cfr. da ultimo Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276754 - 02). 5. Manifestamente infondate si appalesano le doglianze in tema di trattamento sanzionatorio. Ed invero, la Corte di appello, sviluppando un percorso logico argomentativo immune da aporie di ordine logico, ha ritenuto del tutto congrua la pena stabilita dal primo giudice in ragione della entità del fatto e della negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali anche specifici. Si rammenta come la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientri nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'articolo 133 cod. pen., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex nnultis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01:"La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione"). 6. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della s