CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 settembre 2026
Cassazione n. 25998/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del2026legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli3414avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti - ricorrenti incidentali –avverso la sentenza n. 638/2022 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 25/11/2022 R.G.N. 416/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11096/2023Numero di raccolta generale 25998/2026Data pubblicazione 30/09/20261. Secondo quanto risulta dalla sentenza qui impugnata,l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Biella-Vercelli, sulla basedi un verbale unico di accertamento del 14 marzo 2017, con dueordinanze ingiunzione, intimò a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprioe quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], ilpagamento della complessiva somma di € 131.454,60, a titolodi sanzioni, per le seguenti violazioni che qui ancora rilevano:«1) Art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, come modificato dall’art.4, comma 1, L. n. 183/2010 poiché ha impiegato senza lapreventiva comunicazione di instaurazione del rapporto dilavoro al Centro per l’Impiego i seguenti lavoratori: […] SUMMADaniele dal 16.9.2013 al 10.10.2013 (21 giorni); […];CANIGGIA Alessandro dal 16.9.2013 al 10.10.2013 (21 giorni);[…] CANNONE Gelardo il 4.11.2013;2) […]3) Art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 181/2000, e successivemodificazioni poiché non ha consegnato a 19 lavoratori, indicatinel verbale di illecito, la lettera di assunzione prima dell’iniziodell’attività lavorativa;4) […]5) Art. 39, commi 1 e 2 D.L. 112/2008 convertito, conmodificazioni, nella L. n. 133/2008, modificato dall’art. 19,comma 1 D.L 5/2012, conv. in legge 35/2012, poiché ha omessodi registrare sul [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro tutte le ore lavorate daidipendenti (come risultante dalla tabella allegata al verbale diillecito) per il periodo da ottobre 2011 ad agosto 2015;6) Art. 39, commi 1 e 2 D.L. 112/2008 convertito, conmodificazioni, nella L. n. 133/2008, modificato dall’art. 19,comma 1 D.L 5/2012, conv. in legge 35/2012, poiché non haNumero registro generale 11096/2023registrato sul [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro tutte le ore effettivamenteN umero sezionale 3414/2026Numero di raccolta generale 25998/2026lavorate dai dipendenti (come risultante dalla tabella allegata Daalt a pubblicazione 30/09/2026verbale di illecito) per il periodo da ottobre 2011 ad agosto2015;7) […]8) art. 15, comma 3, D. Lgs. 81/2015 poiché ha omesso dicomunicare alla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, primadell’inizio della prestazione lavorativa l’attivazione delle giornatedi lavoro intermittente prestate dai lavoratori indicati nellatabella “violazioni lavoro a chiamata” allegata al verbale diillecito».2. Il Tribunale di Vercelli, in accoglimento parzialedell’opposizione proposta dagli ingiunti, così rideterminò lesanzioni inflitte:euro 1.072,50 per la violazione sub 1), escludendo lasussistenza dell’illecito con riferimento a tre lavoratori;euro 1.750,00 per la violazione sub 3), escludendo lasussistenza dell’illecito con riferimento a quattro lavoratori;euro 1000,00 per le violazioni sub 5) e sub 6);euro 17.600,00 per la violazione sub 8), calcolata nella misuradi euro 800,00, per ciascuno dei 22 lavoratori.Avuto riguardo a tale ultima violazione, il Tribunale, dando attoche erano stati versati acconti nella misura di euro 20.819,00,dichiarò estinta la sanzione.3. La Corte di Appello di Torino, in parziale accoglimentodell’appello principale dell’I.T.L. e di quello incidentale degliingiunti, ha così disposto:“Ridetermina le violazioni nn. 1 e 3 aggiungendo in ciascuna diesse l’importo sanzionatorio relativo al lavoratore CannoneGelardo e condanna ITL alla restituzione agli appellatidell’importo differenziale rispetto alla somma di € 3.750,00 giàNumero registro generale 11096/2023corrisposta, con gli interessi legali dalla data del pagamento aNl umero sezionale 3414/2026Numero di raccolta generale 25998/2026saldo; conferma nel resto l’impugnata sentenza”. Data pubblicazione 30/09/20263.1. La Corte territoriale ha preliminarmente dichiaratol’inammissibilità della eccezione di nullità delle ordinanzeingiunzione formulata dagli appellanti in via incidentale.Ha argomentato che costoro non avevano impugnato una delledistinte rationes decidendi poste dal giudice di primo grado asostegno della sua decisione di rigetto dell’eccezione, di modoche la sentenza gravata era idonea a sorreggere la soluzioneadottata.Inoltre, secondo un rilievo “decisivo” per la Corte, gli appellantiin via incidentale non avevano “spiegato in quale senso lededotte irregolarità formali della normativa in questione (perevitarne un’inutile deriva formalistica) avevano compromesso oreso difficoltoso l’esercizio in parte qua del diritto di difesa”.3.2. La Corte, in estrema sintesi e per quanto ancora possa quirilevare, nel merito ha ritenuto fondato il primo e il terzo motivodi appello dell’I.T.L., concernenti le violazioni – rispettivamente- n. 1 e n. 3, limitatamente al lavoratore Cannone; ha ritenutofondato il quarto motivo dell’appello principale, limitatamentealle violazioni n. 5 e n. 6, essenzialmente con riferimentoall’importo della sanzione; ha ritenuto fondato il quinto motivodi gravame concernente la violazione n. 8.3.3. La Corte, «venendo, infine, al complessivo quantum dellesanzioni (e in parziale accoglimento del conforme appelloincidentale)», ha osservato che:«a) gli importi € 1.072,50 e di € 1.750,00 corrispondenti allesanzioni, rispettivamente, delle violazioni n. 1 e n. 3 vannoincrementati di quelli inerenti alle violazioni relative allavoratore [OSCURATO:PERSONA] […];[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11096/2023b) riguardo a tali violazioni, va restituito agli appellati il residuoN umero sezionale 3414/2026Numero di raccolta generale 25998/2026differenziale riferito alla somma di € 3.750,00 già da lorDoat a pubblicazione 30/09/2026corrisposta in più (secondo quanto correttamente evidenziato apag. 10 della comparsa, senza alcuna osservazione critica daparte dell’appellante) e di cui si dà atto nelle stesse ordinanze-ingiunzione impugnate;c) va confermato l’importo sanzionatorio di € 1.000,00 per laviolazione n. 4;d) vanno altresì confermati gli importi sanzionatori per leviolazioni nn. 5, 6 e 8, a fronte dello storno contabile di cui si èargomentato supra, n. 6.2;e) vanno confermati gli importi sanzionatori relativi a tutte lealtre violazioni […]».4. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso in viaprincipale l’Ispettorato in epigrafe con due motivi; ha resistito ilGrossi, in proprio e nella qualità, con controricorso contenentericorso incidentale affidato a tre motivi.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso principale dell’Ispettoratodenuncia: «Nullità della sentenza in violazione degli artt. 112c.p.c. e 156, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo».Viene eccepito che la sentenza impugnata, mentre nella partemotiva accoglie le censure concernenti le violazioni nn. 5, 6 e 8dell’ordinanza-ingiunzione, in dispositivo sono modificate lesanzioni solo relativamente alle violazioni sub 1) e sub 3),mentre per tutto il resto conferma l’impugnata sentenza.Il secondo mezzo del ricorso principale deduce: «ViolaNzuimoenroe re gistro generale 11096/2023Numero sezionale 3414/2026degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché, conseguentemente, dNuemlel’rao drit r.a ccolta generale 25998/20262033 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. D4at a pubblicazione 30/09/2026c.p.c., giacché la sentenza d’appello indica un’informazioneprobatoria diversa dalla circostanza emergente dagli atti dicausa, da cui non risulta alcun pagamento indebito della Societànei confronti dell’Ispettorato».Si critica diffusamente la sentenza impugnata che, «travisandogli atti di causa», avrebbe erroneamente ritenuto che l’importodovuto per la sanzione relativa alla violazione n. 3 dell’ordinanzaingiunzione fosse pari a € 1.750,00 e, conseguentemente, chela Società avesse corrisposto una somma maggiore (€3.750,00) la cui differenza dovesse essere restituita dall’I.T.L.,poiché indebita.2. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia: «Violazionedegli articoli: 23-ter co. 3 del D. Lgs. 82/2005 (C.A.D.); 21 co.2-ter del D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.); 21-septies co. 1 L. 241/90;115 c.p.c. e 2697 c.c. (il tutto in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.)».Secondo la sintesi proposta dai ricorrenti incidentali, la sentenzaimpugnata, «pronunciandosi sull’eccezione di nullità (…), ne haindebitamente ristretto l’ampiezza, concentrandosiesclusivamente sul momento finale di una invalidità che in realtàpresenta struttura complessa perché derivata, cioèriverberantesi a cascata dal substrato accertativo probatorio(documenti digitali nativi quali allegati esterni al verbale diaccertamento da esso richiamati per relationem) a quelloprovvedimentale-decisorio (ordinanza ingiunzione, sempre invirtù dei richiami esterni per relationem al verbale e/o alletabelle digitali viziate de quibus agitur). L’eccezione, infatti, nonNumero registro generale 11096/2023è stata mossa tout court verso l’atto finale, ma verso attNi umero sezionale 3414/2026Numero di raccolta generale 25998/2026prodromici da questo presupposti, senza i quali l’atto finale noDnat a pubblicazione 30/09/2026si regge perché essi ne recano il substrato quantificativo(ore/giorni/lavoratori coinvolti)».Il secondo mezzo del ricorso incidentale deduce: «Violazionedell’art. 15, co. 3, D. Lgs. 81/2015 (in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.».Nella sintesi si afferma: «la sanzione di cui al n° 8 a pag. 2dell’ordinanza-ingiunzione verte sull’omessa comunicazione nellavoro intermittente, avente norma incriminatrice nell’art. 15,co. 3, D. Lgs. 81/2015. Dopo che il Tribunale di Vercelli harettificato la somma ingiunta, rapportandola al numero dilavoratori per cui è stata riscontrata l’omissione, la Corted’Appello di Torino ha motivato in senso contrario, rapportandol’importo da sanzionare al numero di omissioni commesse nelperiodo accertato, come fatto da controparte». Si conclude perla correzione della motivazione, riconoscendo che la sentenzad’appello, confermando sul punto in dispositivo quella di primogrado, aveva comminato una sanzione pari ad euro 17.600,00coerente con la tesi proposta.Il terzo motivo del ricorso incidentale deduce: «violazione degliartt. 115 e 116 c.p.c., nonché, conseguentemente, dell’art.2033 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4c.p.c.».In sintesi, si espone che «la Corte d’Appello di Torino, oltre acommettere il travisamento segnalato da controparte nel(secondo) motivo, ha altresì omesso di considerare la valenzaestintiva dei pagamenti eseguiti dalla resistente sia ante giudizioche nelle more del contenzioso, nonostante l’espressaindicazione in tal senso della domanda dell’appellata».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11096/20233. Secondo l’ordine logico-giuridico delle questioni, deve essereN umero sezionale 3414/2026Numero di raccolta generale 25998/2026esaminato prioritariamente il primo motivo del ricorsDoat a pubblicazione 30/09/2026incidentale, in quanto concernente la pretesa nullità radicaledell’ordinanza ingiunzione.La censura è inammissibile per plurimi profili, ciascunodirimente.Come ricordato nello storico della lite la sentenza impugnata sulpunto si fonda su di una duplice ratio decidendi: gli appellanti invia incidentale non avevano impugnato una delle distinterationes decidendi poste dal giudice di primo grado a sostegnodella sua decisione di rigetto dell’eccezione di nullitàdell’ordinanza ingiunzione; in secondo luogo, «non avevanospiegato in quale senso le dedotte irregolarità formali dellanormativa in questione (..) avevano compromesso o resodifficoltoso l’esercizio in parte qua del diritto di difesa».Il motivo in esame ne contesta efficacemente una sola, di modoche soccorre il noto principio per il quale, quando una decisionedi merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinteed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali sufficiente,da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazionedella stessa è indispensabile non solo che il soccombentecensuri tutte le riferite rationes, ma anche che tali censurerisultino tutte fondate, di modo che la resistenza di una diqueste rationes alle censure mosse con l'impugnazionecomporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla basedel profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in talmodo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suoobiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione dellapronuncia contestata (cfr. Cass., Sez. un., n. 34476/2019; tramolte: Cass. n. 12372/2006; Cass. n. 9647/2011; Cass. n.6985/2019; Cass. n. 10815/2019).Per altro verso, il motivo propone una seriale deduzioNnueme rod rie gistro generale 11096/2023Numero sezionale 3414/2026violazione di norme di diritto, ai sensi del n. 3 dell’aNrutm. er3o 6di 0ra ccolta generale 25998/2026c.p.c., senza specificare adeguatamente, per ciascuna di esseDa,t a pubblicazione 30/09/2026il contenuto precettivo rilevante, l’affermazione in diritto dellasentenza che si assume erronea e il modo in cui si sarebbeconsumata la dedotta violazione. Una simile formulazione nonconsente di individuare il principio asseritamente trasgredito néil punto della motivazione interessato dall’errore di diritto (Cass.n. 17178/2014; Cass. n. 19100/2006; Cass. n. 2959/2020;Cass. n. 1479/2018; Cass. n. 21672/2013; Cass. n.26972/2025; Cass. n. 5817/2026).Inoltre, nella sostanza, si lamenta un errore di attività delgiudice d’appello in relazione al preteso errato rilievo dellapreclusione per mancata impugnazione, per cui il vizio avrebbedovuto essere prospettato secondo i canoni imposti dal n. 4dell’art. 360 c.p.c., quale error in procedendo.Infine, non vengono specificamente riportati i contenuti rilevantidella pronuncia di primo grado al fine di consentire a questoCollegio di individuare, sulla base dell’illustrazione del motivo,gli esatti confini del decisum di prime cure.4. Il primo motivo del ricorso dell’Ispettorato, con cui sidenuncia in parte qua la nullità della sentenza impugnata, èfondato.Non è sanabile la contraddizione della pronuncia nella parte incui prima accoglie i motivi di appello dell’Ispettorato relativi alleviolazioni dei numeri 5, 6 ed 8 dell’ingiunzione e poi, invece,conferma la sentenza di primo grado anche con riguardo a taliviolazioni.Come noto le Sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., nn.8053 e 8054 del 2014) hanno sancito che l’anomaliaNumero registro generale 11096/2023motivazionale, implicante una violazione di leggeN umero sezionale 3414/2026Numero di raccolta generale 25998/2026costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo chDeat a pubblicazione 30/09/2026comporta la nullità della sentenza nel caso di "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di"motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile".Si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di“motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddoveessa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perchéconsiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l’iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice” (Cass., Sez. Un., n. 22232/2016; v. pure Cass., Sez.Un., n. 16599/2016).In ossequio si è affermato che ricorre il vizio in questionequando la motivazione rechi argomentazioni obbiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice,non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla conle più varie, ipotetiche congetture (Cass. n. 1986/2025).Ad avviso del Collegio, la segnalata contraddizione intrinsecadella motivazione impugnata è idonea a determinare la nullitàdella sentenza perché in violazione del cd. “minimocostituzionale”, non consentendo prima alle parti e poi al giudicedell’impugnazione di esercitare un controllo effettivo sullacorrettezza della decisione.5. L’accoglimento del motivo che precede determinal’assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale chepure riguarda la sanzione di cui alla violazione n. 8, la qualerisulta ancora sub iudice in quanto il giudice del rinvio Nduomverroà re gistro generale 11096/2023Numero sezionale 3414/2026procedere a rinnovata valutazione su di essa. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 25998/2026Data pubblicazione 30/09/20266. Infine, risultano inammissibili sia il secondo motivo di ricorsoprincipale, sia il terzo motivo del ricorso incidentale, in quantodeducono il «travisamento» probatorio al di fuori dei limiticonsentiti dalle Sezioni unite di questa Corte.Con la sentenza n. 5792/2024 le Sezioni unite hanno sancito:«Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il qualericorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, enon di verifica logica della riconducibilità dell’informazioneprobatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedionell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, inconcorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c.,mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè seil travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettatada una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso deipresupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c.,a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale».Inoltre, la pronuncia ha pure evidenziato che, «se siammettesse la ricorribilità per cassazione in caso ditravisamento della prova, […], rendendo pervio l’articolo 115c.p.c. ben oltre il significato che ad esso è riconosciuto (cfr.Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), il giudizio di cassazioneobbiettivamente scivolerebbe verso un terzo grado destinato asvolgersi non sulla decisione impugnata, ma sull’interocompendio delle “carte” processuali, sicché la latitudine delgiudizio di legittimità neppure ripristinerebbe l’assetto anteriforma del 2012, ma lo espanderebbe assai di più», assegnandoNumero registro generale 11096/2023«alla Corte di cassazione il potere di rifare daccapo il giudizio dNi umero sezionale 3414/2026Numero di raccolta generale 25998/2026merito». Data pubblicazione 30/09/2026Il che è quanto sollecitato dalle censure in esame che, pertanto,vanno dichiarate inammissibili. Invero, anche ipotizzando untravisamento del contenuto oggettivo della prova su fattisostanziali controversi, il vizio non era deducibile ai sensidell’art. 360, n. 4, c.p.c. ma, ricorrendone i presupposti,esclusivamente entro il paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.Pure inammissibile è la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.come dedotta in entrambi i motivi.La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile quando il giudicedichiari espressamente di non essere tenuto a osservare laregola posta dalla disposizione oppure, contraddicendolaimplicitamente, fondi la decisione su prove non introdotte dalleparti e acquisite d’ufficio fuori dei casi nei quali la legge gliriconosce un potere officioso. Non integra tale violazione lacircostanza che il giudice abbia attribuito maggiore forzapersuasiva ad alcune prove rispetto ad altre (Cass.20867/2020; Cass. 11892/2016; Cass. 9731/2025; Cass.16598/2016; Cass. 20382/2016; Cass. 4699/2018; Cass.1768/2025; Cass. 24679/2025; Cass. 26376/2025).Parimenti, la violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabilequando il giudice attribuisca a una prova liberamente valutabileun valore legalmente predeterminato, oppure valuti secondoprudente apprezzamento una prova soggetta dalla legge a unospecifico regime probatorio. Non è invece deducibile comeviolazione di legge il cattivo esercizio del prudenteapprezzamento, poiché la censura investe, in tal caso, lavalutazione di merito del materiale probatorio (Cass.20867/2020; Cass. 11892/2016; Cass. 7618/2019; Cass.18092/2020; Cass. 23940/2017; Cass. 24395/2020; NCumaesros r.e gistro generale 11096/2023Numero sezionale 3414/20261768/2025; Cass. 24679/2025; Cass. 26376/2025). [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 25998/2026Data pubblicazione 30/09/20267. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo del ricorsoprincipale, con assorbimento del secondo motivo del ricorsoincidentale; risultano inammissibili il secondo motivo del ricorsoprincipale e gli altri dell’incidentale.La sentenza va cassata in relazione alla censura ritenutafondata, affinché il giudice del rinvio indicato in dispositivo siuniformi a quanto statuito procedendo a rinnovato esame dellacontroversia avuto riguardo alle violazioni di cui ai nn. 5, 6 e 8della ordinanza ingiunzione e liquidando anche le spese delgiudizio di legittimità.In ragione dell’accoglimento parziale del ricorso principale edell’assorbimento di uno dei motivi del ricorso incidentale,nessuna delle due impugnazioni risulta integralmente rigettatao dichiarata, nella sua interezza, inammissibile o improcedibile;non ricorrono, pertanto, i presupposti processuali di cui all’art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., Sez.Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiaraassorbito il secondo motivo del ricorso incidentale; dichiarainammissibili il secondo motivo del ricorso principale e gli altrimotivi del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello diTorino, in diversa composizione, anche per le spese.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 settembre2026.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11096/2023La Presidente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3414/2026Numero di raccolta generale 25998/2026Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Numero registro generale 11096/2023Numero sezionale 3414/2026Numero di raccolta generale 25998/2026Data pubblicazione 30/09/2026