CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44032/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; S'O [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TRIESTE con sentenza in data 20/1/2021 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di UDINE il 28/2/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione in quanto il fatto avrebbe dovuto essere qualificato nei termini dell'incauto acquisto. - vizio di motivazione perché omessa circa la richiesta subordinata di qualificare il fatto nel senso di cui all'art. 712 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa rileva la violazione di legge in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che in effetti si fonda su di una diversa valutazione di quanto emerso, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Con specifico riferimento alla qualificazione giuridica, d'altro canto, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato gli elementi (modalità di rinvenimento del cellulare, all'interno del quale vi era ancora la sim card, ammontare del prezzo indicato per l'acquisto e inverosimiglianza della spiegazione complessivamente fornita dall'imputato) per le quali ogni diversa lettura risulta del tutto inconferente (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nucera, Rv. 246323). La circostanza ora valorizzata, cioè che la somma di 70 euro non corrispondeva al prezzo di acquisto ma solo a quello offerto, appare priva di rilievo. Il ricorrente ha comunque conseguito il telefono e l'eventuale contrattazione è stata con ciò correttamente ritenuta conclusa, inverosimile apparendo l'ulteriore giustificazione secondo la quale il presunto venditore sarebbe andato a casa a prendere la scatola e quanto altro necessario per definire l'affare. 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce l'omessa valutazione quanto alla richiesta di qualificare il fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. A fronte della motivazione complessiva, quale vi è un'articolata motivazione quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione e in specifico del dolo, infatti, la risposta alla censura subordinata deve ritenersi implicitamente e chiaramente respinta. Come più volte affermato da questa Corte, d'altro canto, in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (così Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, 2014, Cento, Rv. 259643). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del Y0 ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;Io' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] — Marco MaIjkòhaco [OSCURATO:PERSONA]Agostini D