CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 11015/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] F. cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 26/09/2025, il Tribunale di Lecce ha dichiarato l'inammissibilitàdell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza depositata in data27/08/2025, con la quale il Tribunale di Lecce aveva rigettato la richiesta di sostituzione dellamisura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA],affidando ricorso ad un unico motivo, con il quale lamenta l’omessa valutazione del tempodecorso tra l'applicazione della misura custodiale e la richiesta della misura sostitutiva, afronte di condotte contestate fino al 2021.3.Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché l’imputato, a mezzo del propriodifensore, vi ha rinunciato per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto in data 22gennaio 2026 è stata emessa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale diLecce ordinanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quelladegli arresti domiciliari.Ne discende che, avendo il ricorrente conseguito il risultato processuale che intendevaacquisire coltivando il ricorso, è venuto meno l'interesse all'impugnazione.2.Conseguentemente, l'intervenuta rinuncia, dovuta ad una carenza di interesse legataa fatti sopravvenuti, da un lato, determina l'inammissibilità del ricorso, ma, dall'altro lato, nonimpone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, né della sanzionepecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta,Rv. 208166 - 01).[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11015/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daALDO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 196/2026CINZIA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36252/2025GIUSEPPE NOVIELLO Motivazione SemplificataMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] F. cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 26/09/2025, il Tribunale di Lecce ha dichiarato l'inammissibilitàdell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza depositata in data27/08/2025, con la quale il Tribunale di Lecce aveva rigettato la richiesta di sostituzione dellamisura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA],affidando ricorso ad un unico motivo, con il quale lamenta l’omessa valutazione del tempodecorso tra l'applicazione della misura custodiale e la richiesta della misura sostitutiva, afronte di condotte contestate fino al 2021.3.Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché l’imputato, a mezzo del propriodifensore, vi ha rinunciato per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto in data 22gennaio 2026 è stata emessa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale diLecce ordinanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quelladegli arresti domiciliari.Ne discende che, avendo il ricorrente conseguito il risultato processuale che intendevaacquisire coltivando il ricorso, è venuto meno l'interesse all'impugnazione.2.Conseguentemente, l'intervenuta rinuncia, dovuta ad una carenza di interesse legataa fatti sopravvenuti, da un lato, determina l'inammissibilità del ricorso, ma, dall'altro lato, nonimpone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, né della sanzionepecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta,Rv. 208166 - 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]