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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41320/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 059MQCO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 39/RG 21593 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui è stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: le doglianze in punto di an della responsabilità per mancanza del dolo del reato meramente riproduttive di motivi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, con cui il ricorrente non si confronta in modo critico (si veda P.7r..'4. 3 della sentenza, ove è stata evidenziata la mancanza di certificazione medica attestante ia presenza di patologie e/o disturbi tali da incidere sulla capacità di intendere e volere e sanc state congruamente rappresentate le ragioni per le quali la condotta minacciosa fosse ascrivibiie ad una scelta, volontaria e consapevole, del ricorrente ); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa ddie ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaig della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 059MQCO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 39/RG 21593 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui è stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: le doglianze in punto di an della responsabilità per mancanza del dolo del reato meramente riproduttive di motivi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, con cui il ricorrente non si confronta in modo critico (si veda P.7r..'4. 3 della sentenza, ove è stata evidenziata la mancanza di certificazione medica attestante ia presenza di patologie e/o disturbi tali da incidere sulla capacità di intendere e volere e sanc state congruamente rappresentate le ragioni per le quali la condotta minacciosa fosse ascrivibiie ad una scelta, volontaria e consapevole, del ricorrente ); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa ddie ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaig della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2
Sentenza Cassazione n. 41320/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris