CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 1968
Cassazione n. 28939/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, con particolare riferimento all'omessa tenuta delle scritture contabili - è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già correttamente vagliati dalla Corte territoriale, che ha evidenziato come non residuino dubbi sul difetto assoluto della documentazione societaria inerente all'anno 2019, come riconosciuto dalla medesima amministratrice unica, a cui si aggiunge la condotta ulteriore e precedente, caratterizzata da irregolarità, a sostegno della ritenuta sussistenza del reato. Inoltre, con riferimento alla mancata tenuta delle scritture contabili, ritenuta penalmente rilevante, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, solo nel caso in cui si tratti dei tre anni antecedenti al fallimento e non dell'anno in cui è stata pronunciata la sentenza di fallimento, il motivo è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui sussiste il reato di bancarotta documentale semplice anche quando la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non si protragga per l'intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento (Sez. 5, n. 37910 del 26/04/2017, Viscio, Rv. 271218), includendosi anche l'anno del fallimento, non rilevando la circostanza che la società non fosse produttiva, essendo ancora esistente e permanendo, dunque, il dovere di tenuta delle scritture; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato quale amministratore di fatto - è parimenti inammissibile in quanto volto ad ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie nonostante la Corte territoriale abbia evidenziato come l'addebito sia corroborato dall'intero quadro probatorio, come affermato anche dalla figlia dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il