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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 14986/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Modena ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per il reato di cui agli artt. 81 cod.pen, 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 per illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina.

2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla congruità della pena applicata, lamentando l'eccessività del trattamento sanzionatorio e l'erronea valutazione degli elementi soggettivi di cui agli art. 62- bis e 133 cod.pen, per omessa considerazione della condotta successiva al reato e della personalità e capacità a delinquere dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tra questi non figurano le censure mosse dal ricorrente in ordine alla congruità della pena; all'evidenza tali doglianze, pertanto, esulano dall'ambito di quelli consentiti.

Nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è, infatti, ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 03/03/2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Modena ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per il reato di cui agli artt. 81 cod.pen, 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 per illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina. 2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla congruità della pena applicata, lamentando l'eccessività del trattamento sanzionatorio e l'erronea valutazione degli elementi soggettivi di cui agli art. 62- bis e 133 cod.pen, per omessa considerazione della condotta successiva al reato e della personalità e capacità a delinquere dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tra questi non figurano le censure mosse dal ricorrente in ordine alla congruità della pena; all'evidenza tali doglianze, pertanto, esulano dall'ambito di quelli consentiti. Nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è, infatti, ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/03/2022 Il Consigliere estens
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