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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 47555/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 18 maggio 2021 la Corte di Appello di Palermo ha confermato i d sentenza emessa in data 4.03.2019 dal Tribunale di Palermo ed appellata da [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, con la quale quest'ultimo veniva dichiarato penalmente responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110/1975 - perché portava in luogo pubblico un coltello - e Io condannava alla pena di mesi 6 di arresto.

In motivazione, la Corte sottolinea che nessuna prova sussiste del fatto che l'imputato avesse, nell'immediatezza, giustificato il possesso del coltello con l'espletamento della propria attività lavorativa.

Inoltre, la Corte esclude, in ragione dei plurimi precedenti, l'applicazione della diminuente della lieve entità del fatto, ex art. 4, comma 3, L. 110/1975, l'operatività dell'art. 131brs cod. pen. e la concessione delle attenuanti generiche.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe deducendo: a) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato per il reato contestato; b) l'avvenuto decorso del termine di prescrizione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Ed invero, nell'apprezzamento della esistenza o meno del giustificato motivo del porto del coltello i giudici del merito non sono incorsi in alcun vizio logico e la riproposizione del tema finisce con il proporre temi in fatto, esorbitanti dal perimetro del giudizio di legittimità.

La decisione impugnata è stata emessa entro i termini prescrizionali e la inammissibilità del ricorso non consente di computare l'ulteriore decorso del tempo.

Tutte le ipotesi di inammissibilità, tranne la rinunzia, - come chiarito in plurimi interventi delle Sezioni Unite di questa Corte (si veda SU n. 23428 del 22.3.2005 ric.

Braca/e)-operano ex tunc in quanto produttive di immediata difformità dell'atto di impugnazione dal suo 'proprio' modello legale di riferimento, pur se la stessa viene riconosciuta in un momento successivo.

Lì dove, come nel caso in esame, la decisione impugnata ricada nell'arco temporale antecedente alla estinzione per prescrizione non vi è pertanto alcuna possibilità di valutare come 'utile a fini di estinzione del reato il tempo intercorso tra l'emissione della decisione e la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 18 maggio 2021 la Corte di Appello di Palermo ha confermato i d sentenza emessa in data 4.03.2019 dal Tribunale di Palermo ed appellata da [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, con la quale quest'ultimo veniva dichiarato penalmente responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110/1975 - perché portava in luogo pubblico un coltello - e Io condannava alla pena di mesi 6 di arresto. In motivazione, la Corte sottolinea che nessuna prova sussiste del fatto che l'imputato avesse, nell'immediatezza, giustificato il possesso del coltello con l'espletamento della propria attività lavorativa. Inoltre, la Corte esclude, in ragione dei plurimi precedenti, l'applicazione della diminuente della lieve entità del fatto, ex art. 4, comma 3, L. 110/1975, l'operatività dell'art. 131brs cod. pen. e la concessione delle attenuanti generiche. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe deducendo: a) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato per il reato contestato; b) l'avvenuto decorso del termine di prescrizione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, nell'apprezzamento della esistenza o meno del giustificato motivo del porto del coltello i giudici del merito non sono incorsi in alcun vizio logico e la riproposizione del tema finisce con il proporre temi in fatto, esorbitanti dal perimetro del giudizio di legittimità. La decisione impugnata è stata emessa entro i termini prescrizionali e la inammissibilità del ricorso non consente di computare l'ulteriore decorso del tempo. Tutte le ipotesi di inammissibilità, tranne la rinunzia, - come chiarito in plurimi interventi delle Sezioni Unite di questa Corte (si veda SU n. 23428 del 22.3.2005 ric. Braca/e)-operano ex tunc in quanto produttive di immediata difformità dell'atto di impugnazione dal suo 'proprio' modello legale di riferimento, pur se la stessa viene riconosciuta in un momento successivo. Lì dove, come nel caso in esame, la decisione impugnata ricada nell'arco temporale antecedente alla estinzione per prescrizione non vi è pertanto alcuna possibilità di valutare come 'utile a fini di estinzione del reato il tempo intercorso tra l'emissione della decisione e la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 47555/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris