CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20945/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ba) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 30/11/2021de1 Tribunale della Libertà di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 novembre 2021 il Tribunale di Lecce, decidendo sulla richiesta di esame, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA], militare dei Carabinieri in congedo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in relazione ai reati ex art. 368 cod. pen. descritti nei capi 2 e 3 delle imputazioni provvisorie, per le infondate accuse, di corruzione (incasso di tangenti connesse a appalti) rivolte, nel corso di una manifestazione pubblica, a ufficiali dei Carabinieri nei modi descritti nei cap. 2 e 3 delle imputazioni provvisorie, di alcuni chiedendo l'arresto, anche in presenza di pubblici ufficiali aventi obbligo di rapporto all'Autorità giudiziaria. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della ordinanza per i motivi che vengono riportati nel seguito nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disc. atti. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 368 cod. pen. e vizio della motivazione, non contestando l'esistenza dei comportamenti ascritti al ricorrente; ma affermando che [OSCURATO:PERSONA] agì sulla base dell'erronea convinzione della colpevolezza degli accusati, come desumibile dal fatto ch'egli aveva già prima denunciato all'Autorità giudiziaria i suoi accusati, sicché, semmai, le sue condotte potrebbero essere considerate diffamatorie ma non calunniose. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione circa l'applicazione degli arresti domiciliari sull'erroneo presupposto che si tratterebbe di misura idonea a reiterare il reato, trascurando che la calunnia può essere realizzata anche dal proprKdomicilio e così rivelando il vero scopo della misura, volta a impedire a [OSCURATO:PERSONA] di partecipare a manifestazioni pubbliche di propaganda e di protesta come quella in occasione della quale egli si espresse pubblicamente nei termini che hanno condotto alle imputazioni provvisorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale ha rilevato che nel suo interrogatorio [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di avere pronunciato le frasi riportate nelle imputazioni provvisorie allo scopo di sollecitare i militari presenti a schierarsi con i manifestanti, ma senza chiarire su cosa fondasse i suoi sospetti e limitandosi a precisare di avere già denunciato i suoi accusati, e ha considerato che la false accuse espresse nel corso di una manifestazione pubblica erano idonee a giungere all'Autorità giudiziaria per l'eventuale avvio di un procedimento penale nei confronti degli accusati. Per la configurabilità del reato di calunnia — che è reato di pericolo — non è richiesto l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, bastando che la falsa incolpazione contenga gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile: solo nel caso di un'accusa assurda o inverosimile, tale da non potersi ragionevolmente ipotizzare il reato prospettato, non sussiste l'elemento materiale del delitto di calunnia (Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, dep. 2018, Lusi, Rv. 272754; Sez. 6, n. 10282 del 22/01/2014, Romeo, Rv. 259268; Sez. 6, n. 32325 del 04/05/2010, Matera, Rv. 248079). Inoltre, il termine «denuncia» utilizzato dall'art.368 cod. pen. va inteso come informazione idonea a attivare un procedimento penale (Sez. 6, n. 1974 del 30/11/1992, dep. 1993, Alesi, Rv. 194498) e non è richiesta una denuncia in senso formale contenente l'addebito specifico di una determinata fattispecie criminosa (Sez. 6, n. 12076 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278724; Sez. 6, n. 6574 del 02/03/1999, dep. 2000, Paparella, Rv. 217100 - Sez. 6, n. 10125 del 20/10/1997, Dell'Olmo, Rv. 208818). 2. Nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] espresse le sue accuse nei confronti di ufficiali dei carabinieri nel corso di una manifestazione pubblica di protesta promossa dall'U.N.A.C. (Unione nazionale [OSCURATO:PERSONA]) — avvalendosi di un microfono, e rivolgendosi a un pubblico composto anche di carabinieri — e del tutto ragionevolmente il Tribunale ha osservato che tali accuse erano idonee a pervenire alla autorità giudiziaria se si considera che (come indicato nelle imputazioni provvisorie) la manifestazione si tenne davanti alla sede del Comando della Legione dei Carabinieri della Puglia. Tuttavia, per configurarsi un reato di calunnia occorre comunque che chi espone i fatti penalmente rilevanti abbia in qualsiasi forma un contatto non solo intenzionale ma anche diretto e personale con l'autorità giudiziaria o con altra autorità avente l'obbligo di riferire alla prima, esponendo fatti concretanti gli estremi di un reato e addebitandoli a persona di cui conosce l'innocenza (Sez. 6, n. 44594 del 08/10/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241654; Sez. 6, n. 10125 del 20/10/1997, Dell'Olmo, Rv. 208818). Invece, la prospettazione di false accuse nel corso di una manifestazione in un luogo pubblico non costituisce di per sé, una denuncia o altro atto equipollente diretto all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, per cui non viola l'art. 368 cod. pen., ma può integrare, se ne ricorrono i presupposti, il reato di diffamazione (art. 595 cod. pen.). Da quanto precede deriva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 18 novembre 2021, con conseguente cessazione della misura cautelare applicata al ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, e l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 18 novembre 2021. Dichiara la cessazione della misura cautelare e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Co