CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20270/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha respinto il reclamo contro l'imposizione del regime di sorveglianza particolare; Ritenuto che: - il primo motivo è inammissibile in quant'o non individua alcun elemento di illogicità nella motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha ritenuto che non giovi al detenuto la circostanza che il telefono cellulare gli fosse stato trovato senza batteria e scheda sin atteso che si tratta di componenti, evidentemente nascosti in altro luogo, che sono semplici da riassemblare; - il secondo motivo è inammissibile, sia in quanto deduce l'esistenza di una nullità che non è prevista dalla legge, sia perché il detenuto ha potuto comunque presentare reclamo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.