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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22600/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del GIP dello stesso Tribunale che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati in materia di stupefacenti a lui ascritti nell'imputazione provvisoria.

2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge, in quanto il Tribunale avrebbe errato nel provvedere ad integrare il deficit motivazionale dell'ordinanza genetica della misura, frutto di un'opera di "taglia e cuci" della richiesta cautelare avanzata dal PM, in assenza di autonoma valutazione da parte del GIP.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. L'unica doglianza significativamente dedotta, in relazione all'asserita mancanza di motivazione autonoma ex art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è stata prospettata in maniera assolutamente generica.

Il ricorrente non ha in alcun modo indicato gli specifici aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario, aventi rilevanza tale da consentire di condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (cfr. Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018 - dep. 2019, Esposito, Rv. 274760); né ha allegato il provvedimento genetico e la richiesta del pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell'eccezione in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 57524 del 17/04/2018, Gonzales, Rv. 274704).

In definitiva, il ricorrente si è limitato a segnalare la materiale incorporazione nell'ordinanza genetica della richiesta del pubblico ministero senza riuscire a dimostrare l'assenza da parte del giudice cautelare di un vaglio effettivo ed autonomo della domanda e dei gravi indizi di colpevolezza, comunque presente.

3. Parimenti generica appare la censura, sinteticamente accennata nella parte finale del ricorso, con cui si lamenta la non consentita integrazione della motivazione dell'ordinanza genetica in punto di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, nella parte in cui il Tribunale ha disatteso l'invocata richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Sul punto, oltre a quanto già sopra rilevato sull'inadempimento dell'onere di allegazione, il ricorrente non si confronta con le logiche argomentazioni del Tribunale, là dove richiama e condivide le "profuse" valutazioni del GIP in ordine alla pregnanza delle esigenze cautelari, ribadendo come "la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico rischierebbe di non avere alcuna efficacia satisfattiva delle esigenze cautelari", alla luce delle connotazioni oggettive e soggettive delle vicende delittuose in esame, compiutamente e legittimamente esaminate nel provvedimento impugnato, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.

4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

Va, inoltre, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 16 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del GIP dello stesso Tribunale che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati in materia di stupefacenti a lui ascritti nell'imputazione provvisoria. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge, in quanto il Tribunale avrebbe errato nel provvedere ad integrare il deficit motivazionale dell'ordinanza genetica della misura, frutto di un'opera di "taglia e cuci" della richiesta cautelare avanzata dal PM, in assenza di autonoma valutazione da parte del GIP. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. L'unica doglianza significativamente dedotta, in relazione all'asserita mancanza di motivazione autonoma ex art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è stata prospettata in maniera assolutamente generica. Il ricorrente non ha in alcun modo indicato gli specifici aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario, aventi rilevanza tale da consentire di condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (cfr. Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018 - dep. 2019, Esposito, Rv. 274760); né ha allegato il provvedimento genetico e la richiesta del pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell'eccezione in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 57524 del 17/04/2018, Gonzales, Rv. 274704). In definitiva, il ricorrente si è limitato a segnalare la materiale incorporazione nell'ordinanza genetica della richiesta del pubblico ministero senza riuscire a dimostrare l'assenza da parte del giudice cautelare di un vaglio effettivo ed autonomo della domanda e dei gravi indizi di colpevolezza, comunque presente. 3. Parimenti generica appare la censura, sinteticamente accennata nella parte finale del ricorso, con cui si lamenta la non consentita integrazione della motivazione dell'ordinanza genetica in punto di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, nella parte in cui il Tribunale ha disatteso l'invocata richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Sul punto, oltre a quanto già sopra rilevato sull'inadempimento dell'onere di allegazione, il ricorrente non si confronta con le logiche argomentazioni del Tribunale, là dove richiama e condivide le "profuse" valutazioni del GIP in ordine alla pregnanza delle esigenze cautelari, ribadendo come "la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico rischierebbe di non avere alcuna efficacia satisfattiva delle esigenze cautelari", alla luce delle connotazioni oggettive e soggettive delle vicende delittuose in esame, compiutamente e legittimamente esaminate nel provvedimento impugnato, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. Va, inoltre, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16 maggio
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