CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45665/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 11 febbraio 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Chieti in data 8 novembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, ha eliminato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all'imputato [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione preliminare di nullità per violazione del diritto di difesa, è inammissibile per carenza di interesse poiché la difesa eccepisce una nullità che riguarda esclusivamente la posizione di un imputato non ricorrente. La censura è comunque manifestamente infondato poiché in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la rinuncia o la revoca del mandato da parte del difensore di fiducia produce effetto solo dal momento in cui l'imputato sia assistito da un nuovo difensore (di fiducia o d'ufficio) e sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso, con la conseguenza che il difensore, rinunciante o revocato, è tenuto a garantire l'assistenza difensiva fin quando non sia decorso il termine a difesa concesso, ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., al nuovo difensore nominato (cfr. Sez. 6, 18113 del 11/03/2021, S., Rv. 281093). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]