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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 23565/2026

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difeso dall'avvocatoRosalia Bennato-ricorrente-CONTROMinistero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-resistente-[OSCURATO:PERSONA] Della ProtezioneInternazionale Milano, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Generale Dello Stato .-resistente-avverso il decreto del Tribunale di Milano n.2960/2026 depositato il05/03/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 1° giugno 2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 6571/2026Numero sezionale 499/2026Numero di raccolta generale 23565/2026Data pubblicazione 20/07/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 18/07/2026Laura Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'avvocatoRosalia Bennato-ricorrente-CONTROMinistero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-resistente-[OSCURATO:PERSONA] Della ProtezioneInternazionale Milano, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Generale Dello Stato .-resistente-avverso il decreto del Tribunale di Milano n.2960/2026 depositato il05/03/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 1° giugno 2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 6571/2026Numero sezionale 499/2026Numero di raccolta generale 23565/2026Data pubblicazione 20/07/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 18/07/2026Laura Tricomi
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