CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 47268/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO'dato avviso alle_parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, deduce l'illegalità della pena e il vizio di motivazione rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata (nella misura di anni 1 di reclusione ed euro 340.000 di multa), emessa il 7 marzo 2023 dal G.U.P. del Tribunale di AveIno„ in relazione al reato di cui agli art. 291 bis comma 1 e 291 ter del d.P.R. 43/1973, fatto accertato in data 10 agosto 2022 in Serino. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente i'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti ai'espressione Jena volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non ravvisabili nel caso di specie, dovendosi evidenziare che, rispetto al computo della pena operate dalle parti e recepito dal giudice, non si configura alcuna criticità, posto che, sia per le attehuanti generiche, sia per il patteggiamento, la riduzione è "fino a un terzo' e non di un terzo, per cui la dogliariza difensiva è manifestamente infondata. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'ad. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento cella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dela somma di eure tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 settembre 2023 IlC n igHa.re estensore Il Presidente