CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36398/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori, avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lecce, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione mafiosa, con ruolo verticistico, estorsione aggravata nonché porto e detenzione di armi da fuoco. 2. [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando più motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione all'art. 416-bis cod. pen. Il Tribunale, nel ritenere sussistenti gli elementi costitutivi dell'associazione di tipo mafioso, ha disatteso i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Ha attribuito rilevanza al prestigio criminale acquisito dal singolo associato - nella specie [OSCURATO:PERSONA] condannato in via definitiva per la violazione dell'art.416 bis cod. pen. - ed ha ritenuto sufficiente la potenzialità della capacità intimidatrice del gruppo senza verificarne l'attualità. Ai fini della prova dell'esteriorizzazione del metodo mafioso e della pervasività del sodalizio ha valorizzato alcune conversazioni in cui è lo stesso interessato ad attribuirsi, in maniera del tutto autoreferenziale, potenzialità operative in realtà inesistenti, tanto che la destinataria delle direttive, la consorte, [OSCURATO:PERSONA], ha ottenuto con ritardo o non ha conseguito affatto le dazioni di denaro per di più richieste a persone, espressamente definiti da Pascali come "amici", che, quando hanno scelto di effettuarle, lo hanno fatto per mero spirito di liberalità, come dichiarato alla polizia giudiziaria. Non è stato adeguatamente provato l'esercizio della forza di intimidazione nei confronti dei sodali. Gli episodi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dimostrano la mancanza di una struttura consolidata ed organizzata e l'incapacità di [OSCURATO:PERSONA] detenuto e della moglie in stato di libertà di imporre l'osservanza di regole rigide e di sanzionare le condotte degli associati Non sono emerse circostanze concrete che possano rendere ipotizzabile un contributo partecipativo avente le caratteristiche indicate dalla sentenze più recenti delle Sezioni Unite, se si prescinde dalla formale affiliazione che però da sola non è sufficiente a comprovare l'effettiva e stabile intraneità. In più conversazioni la Bevilacqua si è apertamente lamentata dell'uso da parte di terzi soggetti del nome del marito per incutere timore nella collettività, facendo correre all'inconsapevole Pascali il rischio di ulteriore carcerazione. Non sussiste la pur necessaria affectio societatis. Pascali, pur avendo formalmente aderito clan attraverso il rituale di affiliazione, non ha fatto seguire alla messa a disposizione a favore del gruppo un contributo duraturo, stabile e concreto per il perseguimento dei fini del sodalizio. Il gruppo non ha perseguito un programma criminoso comune agli affiliati neanche attraverso la consumazione delle cosiddette estorsioni ambientali, nella specie nemmeno configurabili difettando gli elementi costitutivi della violenza e della minaccia e, conseguentemente, della coartazione specifica da parte dell'agente.In tutti gli episodi contestati alle persone offese, come si legge nell'ordinanza genetica, non è stata ventilata alcuna minaccia, neanche velata da apparente cortesia, ma solo il richiamo ai rapporti parentela e di amicizia con la famiglia Pascali. Infatti: - nell'episodio contestato al capo 3) [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di avere versato denaro, per il modesto importo di 50 euro, ed in altre occasioni, di avere consegnato capi di abbigliamento ai Pascali come altrettanti regali. - nell'episodio contestato al capo 5) [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di avere omaggiato i Pascali con la consegna di pizze - nell'episodio contestato al capo 6), [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo ha precisato di avere versato somme di denaro ai Pascali per la gestione comune di uno spazio marino destinato alla mitilicultura - negli episodi contestati ai capi 7), 8), 9), 10), 13), 14) e 15) le persone offese hanno riferito di avere fatto dei pensieri consegnando gratuitamente ad esponenti della famiglia Pascali generi alimentari o, in alternativa, versando piccole somme di denaro. I reati di cui ai capi 11) e 12) attengono a vicende non chiare, che non consentono di comprendere il titolo in base al quale le persone offese avevano versato somme di denaro In ordine al apo 22) non vi sono riscontri per affermare che la pistola di cui si discute nelle conversazioni sia o meno un'arma giocattolo come affermato dalla Bevilacqua nel corso del suo interrogatorio 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio motivazione evidenziando che il Tribunale non ha individuato le specifiche occasioni in cui Pascali si sia avvalso della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamene ed omertà che ne deriva, [OSCURATO:PERSONA] 1. In premessa vanno ricordati i limiti che incontra il giudizio di legittimità sui provvedimenti applicativi di misure cautelari personali in ordine alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.). Il controllo dì legittimità deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Non può, quindi, intervenire nella ricostruzione dei fatti né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori ma deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia «effettiva» e non meramente apparente; b) non sia «manifestamente illogica», in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia «internamente contraddittoria», ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente «incompatibile con altri atti del processo» (che devono essere indicati dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione in modo specifico ed esaustivo) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Per la configurabilità del vizio della motivazione non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante; è, invece, necessario che detti atti siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito: quindi, ove sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Cass., Sez. 6, 15 marzo 2006, [OSCURATO:PERSONA]. 233708; Sez. 1, n.41738 del 19/10/2011, Rv. 251516; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Corollario di tale pacifico approccio è il principio, ribadito anche dal massimo consesso di questa Corte, assai di rilievo nel procedimento in esame, in cui le prove sono costituite in larga parte da captazioni di conversazioni, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). A ciò va aggiunto che il contenuto di intercettazioni, telefoniche o ambientali, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, anche quando siano captate fra terzi, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontri, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica, come sopra indicato (tra tante, Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414). 2. Tanto posto, l'ordinanza impugnata, sottoposta al delineato controllo, resiste ampiamente alle censure dedotte in entrambi i motivi che, se non sono generiche, sollecitano apprezzamenti di merito e, comunque, denunziano vizi motivazionali manifestamente infondati. Il Tribunale, con argomentazioni diffuse che forniscono adeguata ed esaustiva risposta ai rilievi difensivi pedissequamente riproposti in questa sede, ha evidenziato, attraverso il puntuale richiamo alle evidenze investigative - costituite principalmente da conversazioni intercettate e da missive inviate, negli anni 2017 e 2018, da più soggetti a [OSCURATO:PERSONA] in stato di detenzione - ha dato ampiamente conto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento a tutte le imputazioni elevate in via provvisoria senza incorrere nelle criticità logiche e negli errori giuridici dedotti difesa del ricorrente. 2.1. Quanto al reato di associazione mafiosa (pag. 5 e seg.), il Tribunale ha rilevato che il gruppo nel periodo contestato aveva continuato a sfruttare, anche con il coinvolgimento di affiliati diversi, la capacità intimidatrice promanante dal vincolo sociale acquisita nel tempo nel medesimo territorio dal clan mafioso diretto dall'odierno ricorrente che, come accertato nella sentenza irrevocabile, faceva parte della Sacra corona unita ed aveva quale programma criminoso, tra l'altro, la gestione ed il controllo di attività economiche con la riscossione di somme di denaro senza alcun titolo. A seguito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], il clan era rimasto pienamente operativo tanto che numerosi sodali avevano continuato ad interfacciarsi con il capo detenuto attraverso l'invio di missive nelle quali rimarcavano la loro fedeltà all'organizzazione o rendicontavano l'attività estorsiva svolta nell'interesse del sodalizi rimasto pienamente operativo (pag. da 8 a 10). Avendo il clan mantenuto e consolidato la forza di intimidazione di cui era stata giudizialmente accertata l'esistenza, al pari della condizione di assoggettamento ed omertà, non aveva alcuna necessità di esteriorizzarla con il ricorso ad atti di violenza e minaccia, ritenuti né utili né necessari per la riuscita delle attività illecite, se non in casi eccezionali. Sono significative al riguardo le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie.I coniugi, nel perorare le loro divergenti tesi sulle modalità di conseguimento del controllo del territorio, danno ampiamente conto della capacità del clan di conseguire i profitti derivanti dalle estorsioni grazie al timore ingenerato dalla semplice evocazione del nome "Pascali", da tutti immediatamente ricollegato alla "famiglia vincente", senza ricorrere all'intimidazione esplicita. Che la forza di intimidazione fosse effettiva è confermato dal diffuso clima di omertà tra le persone offese le quali, nonostante il contenuto delle conversazioni intercettate di opposto tenore, o hanno escluso di essere state costrette a versare somme di denaro o hanno comunque giustificato le loro dazioni come atti di liberalità. Il clan, cui poteva formalmente affiliarsi attraverso una procedura rituale, mutuata da quella in uso nella Sacra corona unita, era dotato di una struttura organizzativa caratterizzata da un forte legame tra gli associati strumentale al perseguimento dei fini dell'associazione. Non a caso per incutere timore nella consumazione dei reati i sodali dichiaravano apertamente alle parti lese di essere "cugini" di [OSCURATO:PERSONA] e tra loro si appellavano "fratelli" o "cugini". I rapporti erano improntati al rispetto della scala gerarchia che vedeva al vertice l'odierno ricorrente. Il rispetto delle regole da parte degli appartenenti era imposto anche con il ricorso ad atti violenti che contribuivano a rafforzare la carica intimidatrice dell'itera compagine. Emblematiche sono le vicende di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: il primo picchiato perché aveva parlato male della moglie del capo e di altri sodali; il secondo destinatario del divieto di continuare a partecipare all'attività estorsiva per conto del sodalizio, perché aveva tenuto condotte potenzialmente idonee a compromettere le attività illecite del clan in violazione delle specifiche direttive inibivano il ricorso ad atti violenti nei confronti delle vittime. Oltre alla consumazione sistematica di estorsioni nei confronti di imprenditori e di singole persone, i cui profitti venivano utilizzati per il sostentamento economico dei componenti a cominciare dai vertici, il programma criminoso del gruppo era esteso al settore del traffico di stupefacenti, alla gestione e al controllo di attività economiche, come sale da gioco ed allevamento di cozze. Infine, il ruolo verticistico di [OSCURATO:PERSONA] è stato desunto dalle esplicite affermazioni dello stesso imputato in più conversazioni intercettate, considerate attendibili in ragione dell'interlocutore cui erano rivolte, la moglie, e del contenuto riferito non ad astratte vanterie ma al concreto esercizio del suo potere decisionale ed organizzativo in relazione ad episodi specifici. 2.2. La personale partecipazione di Pascali alla consumazione dei reati di estorsione nella qualità di capo dell'associazione è stata desunta, con altrettanto rigore logico, dalle conversazioni in cui si fa espresso riferimento alle dazioni di denaro o di altre utilità in suo favore. Alla luce di quanto rivelato dalla moglie dell'odierno ricorrente in uno dei dialoghi con [OSCURATO:PERSONA] (pag. 18 e seg.), con chiaro riferimento all'attività svolta su indicazione e sotto la supervisione del marito nell'interesse dell'intera organizzazione, le elargizioni periodiche operate in favore del clan da diversi soggetti, imprenditori e no, lungi dal costituire atti spontanei di liberalità, costituivano il frutto del particolare metodo operativo utilizzato dal sodalizio per conseguire profitti (definito dal Tribunale "estorsione garbata"). Esso non prevedeva l'esternazione di minacce esplicite alle persone offese o il compimento di atti di violenza ma lo sfruttamento dello stato di conclamata soggezione e di coartazione in cui versavano le vittima derivante dalla radicata convinzione che, provenendo la richiesta di denaro o altre utilità dal clan Pascali, il suo inadempimento sarebbe stato foriero, a prescindere dalla prospettazione esplicita di atti di intimidazione, di conseguenze negative, anche gravi, in ragione del capillare controllo del territorio esercitato dall'organizzazione beneficiaria. Sul piano giuridico, siffatte condotte sono certamente sussumibili nella fattispecie incriminatrice dell'estorsione che è configurabile anche quando l'agente, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, non rilevando nemmeno che vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175 - 01; - Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276115 - 01). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila La cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa