CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 29462/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che con l'unico motivo articolato si contesta l’eccessività dellapena;[OSCURATO:PERSONA] che secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, lagraduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioniprevisti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena baserientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che nella specie l’onereargomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruoriferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare,pagg. 5 - 7 sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto secondo i criteriindicati dall’art. 133 cod. pen.);[OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso, a fronte di tale motivazione, non deducespecifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, e contenendo solocensure in punto di fatto, non rientra tra quelli consentiti dalla legge;Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente