CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 00120/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 1/7/2019 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di D'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita nel gennaio del 2010. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in merito all'elemento soggettivo del reato. In particolare il ricorrente lamenta l'apodittica affermazione del dolo tipico della bancarotta fraudolenta, desunto esclusivamente dalla realizzazione dell'elemento materiale del reato contestato in difetto di elementi idonei a comprovare che l'imputato abbia perseguito il fine di recare pregiudizio ai creditori, tanto più che il curatore avrebbe riferito di aver potuto ricostruire patrimonio e volume d'affari della fallita sulla base delle dichiarazioni rilasciategli dallo stesso imputato. Ingiustificatamente, dunque, la Corte non avrebbe ritenuto integrata la diversa e meno grave fattispecie di cui all'art. 217 comma 2 legge fall., pure realizzabile con dolo, ancorchè non specifico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Invero inammissibili in quanto generiche e manifestamente infondate sono le obiezioni relative alla possibilità che il curatore avrebbe avuto di ricostruire patrimonio e volume d'affari della fallita. Oltre che meramente assertive, tali rilievi omettono il doveroso confronto con la motivazione articolata sul punto dalla sentenza impugnata e comunque non tengono conto dell'irrilevanza della questione ai fini della configurabilità della fattispecie contestata, integrata, sotto il profilo materiale, dalla mera sottrazione, distruzione od omessa tenuta della contabilità. Colgono invece nel segno gli ulteriori rilievi del ricorrente sul difetto di motivazione in relazione alla prova del dolo specifico richiesto per la sussistenza del reato contestato. Infatti la Corte territoriale ha sostanzialmente desunto l'intenzione di recare pregiudizio ai creditori, necessaria per la qualificazione fraudolenta della condotta, dall'accertamento della tipicità di quella in concreto realizzata, di fatto annullando la stessa differenziazione a livello normativo tra le fattispecie di bancarotta documentale configurate, rispettivamente, negli artt. 216 e 217 legge fall., ed annullando la funzione selettiva del menzionato dolo specifico dei fatti integranti la prima delle suddette fattispecie. La sentenza cerca di ancorare le proprie conclusioni all'asserito difetto di spiegazioni alternative al comportamento dell'imputato, ma si tratta di argomentazione evanescente, che finisce per confondere il movente dell'azione con il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice e che risulta comunque non poco apodittica. Né assume maggiore pregnanza sul piano logico il fatto che in occasione di una pregressa verifica fiscale l'imputato avesse dichiarato agli operanti che le scritture contabili gli fossero state sottratte. Anche volendo convenire con la Corte sulla scarsa credibilità di tale dichiarazione, non si comprende perché tale denunzia dovrebbe costituire la prova della fraudolenza della mancata consegna agli organi fallimentari della documentazione contabile, piuttosto che il tentativo di dissimulare l'omessa o irregolare tenuta della contabilità in quel frangente. In definitiva la motivazione della sentenza è solo apparente e si traduce nell'omessa giustificazione dell'affermata sussistenza del dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'elemento soggettivo del reato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo esame sul punto. Così deciso il 3/11/2021 Il Presidente olo [OSCURATO:PERSONA]