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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37579/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 del Tribunale di Cremona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Cremona ha condannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena di C 6.000,09 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 15 della legge 27 marzo 1992, n. 257, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, per avere importato l'articolo casalingo "Termos bevande calde e fredde" contenente il minerale naturale amianto-crisotilo- anfiboli, come certificato dal Dipartimento regionale di Verona, fatto accertato nel gennaio 2015.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo, con un unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione in relazione alla omessa motivazione sulla sussistenza o meno del vincolo della continuazione contestato nel capo di imputazione all'imputato e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio ivi compresa l'indicazione della violazione più grave e dell'aumento per la continuazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile per la prospettazione di un motivo manifestamente infondato.

È ben vero che il capo di imputazione riporta la dicitura "contravvenzione p. e p. dagli artt. 81 cpv cod.pen., 15 comma 1 e 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257", ma tale - errata - indicazione non integra alcun vizio di motivazione come dedotto dal ricorrente.

Deve in primo luogo evidenziarsi che il riferimento al comma 2 dell'art. 15 della legge n. 267 del 1992, (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) non è pertinente giacchè si riferisce a fattispecie punita con sanzione amministrativa.

L'art. 15 (Sanzioni) prevede:

1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.

Il fatto contesto all'imputato, descritto nell'imputazione e ritenuto nella sentenza (l'avere importato il bene descritto che conteneva il minerale amianto in misura superiore a quanto consentito) è riconducibile alla fattispecie penale del comma 1 dell'art. 15 per la quale è intervenuta la condanna.

Il Tribunale di Cremona ha ritenuto dimostrata la responsabilità penale per il fatto di reato come contestato nel capo di imputazione e ha condannato l'imputato alla relativa sanzione prevista dall'art. 15 comma 1, unico reato per il quale, come chiaramente risulta dalla sentenza, è stata irrogata la pena.

Il ricorrente non può dolersi della mancata motivazione sulla sussistenza o meno del vincolo della continuazione in presenza di una indicazione chiara della sentenza che ha ritenuto l'imputato responsabile del "reato ascritto" ovvero dell'unica fattispecie di reato e cioè della violazione dell'art. 15 comma 1 della legge n. 267 del 1992.

La descrizione del fatto, chiara e precisa, è riferita all'importazione del bene indicato nel capo di imputazione per la quale è prevista la sanzione penale.

L'erroneo riferimento al comma 2 dell'art. 15 e all'art. 81 comma 2 cod.pen. non può di certo determinare un vizio della motivazione come lamentato.

Peraltro, mette conto rilevare il Collegio che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 - 01) isituazione senz'altro da escludere nel caso in esame.

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 del Tribunale di Cremona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Cremona ha condannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena di C 6.000,09 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 15 della legge 27 marzo 1992, n. 257, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, per avere importato l'articolo casalingo "Termos bevande calde e fredde" contenente il minerale naturale amianto-crisotilo- anfiboli, come certificato dal Dipartimento regionale di Verona, fatto accertato nel gennaio 2015. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo, con un unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione in relazione alla omessa motivazione sulla sussistenza o meno del vincolo della continuazione contestato nel capo di imputazione all'imputato e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio ivi compresa l'indicazione della violazione più grave e dell'aumento per la continuazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile per la prospettazione di un motivo manifestamente infondato. È ben vero che il capo di imputazione riporta la dicitura "contravvenzione p. e p. dagli artt. 81 cpv cod.pen., 15 comma 1 e 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257", ma tale - errata - indicazione non integra alcun vizio di motivazione come dedotto dal ricorrente. Deve in primo luogo evidenziarsi che il riferimento al comma 2 dell'art. 15 della legge n. 267 del 1992, (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) non è pertinente giacchè si riferisce a fattispecie punita con sanzione amministrativa. L'art. 15 (Sanzioni) prevede: 1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni. 2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni. Il fatto contesto all'imputato, descritto nell'imputazione e ritenuto nella sentenza (l'avere importato il bene descritto che conteneva il minerale amianto in misura superiore a quanto consentito) è riconducibile alla fattispecie penale del comma 1 dell'art. 15 per la quale è intervenuta la condanna. Il Tribunale di Cremona ha ritenuto dimostrata la responsabilità penale per il fatto di reato come contestato nel capo di imputazione e ha condannato l'imputato alla relativa sanzione prevista dall'art. 15 comma 1, unico reato per il quale, come chiaramente risulta dalla sentenza, è stata irrogata la pena. Il ricorrente non può dolersi della mancata motivazione sulla sussistenza o meno del vincolo della continuazione in presenza di una indicazione chiara della sentenza che ha ritenuto l'imputato responsabile del "reato ascritto" ovvero dell'unica fattispecie di reato e cioè della violazione dell'art. 15 comma 1 della legge n. 267 del 1992. La descrizione del fatto, chiara e precisa, è riferita all'importazione del bene indicato nel capo di imputazione per la quale è prevista la sanzione penale. L'erroneo riferimento al comma 2 dell'art. 15 e all'art. 81 comma 2 cod.pen. non può di certo determinare un vizio della motivazione come lamentato. Peraltro, mette conto rilevare il Collegio che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 - 01) isituazione senz'altro da escludere nel caso in esame. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in fav
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