CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 48008/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria di [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore generale della Repubblica, presso questa Corte di cassazione con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Salerno, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, con decreto in data 25 novembre 2020, dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (terzo intestatario) e da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Salerno 1'8 giugno 2020, che aveva negato la revoca della confisca di prevenzione disposta nei confronti di entrambi, relativamente alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. Avverso il provvedimento di primo grado la difesa aveva dedotto che a [OSCURATO:PERSONA] era stata contestata la partecipazione ad una diversa associazione camorristica, il clan Serino, e che faceva difetto il requisito di attualità della pericolosità sociale. Si trattava di condotte, invero, risalenti nel tempo agli anni novanta e sulle quali la scomparsa dell'associazione camorristica aveva avuto un significato determinante. Ciò in ragione della collaborazione con la giustizia di [OSCURATO:PERSONA] e di altri elementi apicali dell'associazione, oltre che dell'intervento delle forze dell'ordine e della magistratura. Le dichiarazioni di Antonio e [OSCURATO:PERSONA] avevano permesso di apprendere che Fiore, dopo il pentimento di [OSCURATO:PERSONA] e lo scioglimento dell'organizzazione criminale eponima, aveva allacciato rapporti con imprenditori e, in particolare, con [OSCURATO:PERSONA] soprannominato siscarella„ soggetti collegati all'organizzazione che metteva capo a [OSCURATO:PERSONA]. Ciò per continuare ad aggiudicarsi lavori, dimostrando una pericolosità sociale perdurante. Era stato, pertanto, dichiarato dalla Corte d'appello di Salerno inammissibile l'appello di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Costoro erano i legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s, di [OSCURATO:PERSONA] & Co. e l'appello era ritenuto carente in punto di specificità dei motivi. Esso era generico e non si correlava alla motivazione adottata dal Tribunale. Piuttosto riproponeva le argomentazioni già avanzate nell'istanza di revocazione, senza soffermarsi criticamente sugli argomenti che avevano caratterizzato il provvedimento impugnato. La Corte d'appello di Salerno ha ritenuto che non potesse integrare un elemento di "novità", ai sensi dell'articolo 630 cod. proc. pen., il mutamento interpretativo delle norme e come anche le sentenze di condanna contro il ricorrente costituivano un elemento di conferma alla sua appartenenza al clan camorristico. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue.Con il primo motivo lamenta la nullità del decreto per violazione dell'articolo 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'articolo 7, comma 2, legge 1423/1956 e degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. L'atto di impugnazione, invero, si osserva, deve contenere i soli capi e punti della decisione impugnata con indicazione precisa delle questioni che si intende prospettare. L'interessato aveva richiesto la revoca del provvedimento originario e aveva addotto come elemento di novità il mutamento di giurisprudenza e due decisioni del giudice di merito, non ancora prodotte al momento di emanazione dell'originario provvedimento di prevenzione. Il Tribunale, al contrario, aveva ritenuto che il mutamento di giurisprudenza non potesse avere incidenza e che le decisioni di merito non fossero conferenti. Ogni valutazione espressa dal Tribunale era stata, contrariamente a quanto ritenuto, oggetto di critica in funzione della specificità dell'appello. Quanto alle sentenze di merito l'interpretazione data dal giudice della prevenzione era errata; si sarebbe dovuto considerare che l'attentato subito da [OSCURATO:PERSONA] era un tentativo di ritorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], autore della scelta di collaborare con la giustizia. L'attenzione su [OSCURATO:PERSONA] si era concentrata poiché costui era cugino di [OSCURATO:PERSONA]. Questa tesi era decisamente preferibile a quanto aveva affermato il Tribunale. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Deve riaffermarsi il principio per cui in tema di confisca di prevenzione, l'indirizzo giurisprudenziale, consolidatosi successivamente al provvedimento definitivo, anche se sancito dalle Sezioni Unite, non costituisce "fatto nuovo", rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non traducendosi nella modifica delle disposizioni di legge che regolano la specifica materia (Conf. Sez. 1, n. 10579/2020, non mass.; Sez. 1, sentenza n. 35756 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278481). Neppure risolutivi sono i principi (S.U. n. 111 del 30/11/2017, Gattuso e quello della decisione assunta da S.U. nr. 4880 del 26/6/2014, Spinelli) anche affermati, che tendono a valorizzare il mutamento di giurisprudenza, poiché esso mutamento integra un novum giuridico non in grado di superare ex se l'irrevocabilità del giudicato o di provvedimenti equiparabili alle sentenze stesse. (Sez. 1, del 22/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278812). Anche il mutamento dell'interpretazione della norma in materia di pericolosità sociale (con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] c Italia e in adesione alle direttive relative) non ha indotto una revisione del giudicato dei provvedimenti di confisca.)f( La revoca ex tunc, prevista dall'art. 7 I. 1423/1956 è tesa anche a garantire il sistema della prevenzione in generale, a fronte di un vizio genetico, e tutto ciò prima dell'introduzione dell'istituto revocatorio della confisca per effetto dell'art. 28 d. Igs. D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, per garantire e determinare la riparazione di un eventuale errore giudiziario. I presupposti cui è legata la revoca della misura di prevenzione ne definiscono l'ambito di operatività e in particolare si risolvono nel giudicato sulla misura e nella presenza di nuove prove che possano mettere in discussione la decisione assunta. Tali possono essere ritenute quelle sopravvenute alla decisione iniziale, incompatibili con il suo contenuto, o quelle che presentano un carattere di strutturale inconciliabilità con la decisione di merito assunta che impongono di rivedere la statuizione stessa. Ragionare diversamente significherebbe attribuire alla revoca della confisca una funzione di controllo permanente sulle decisioni irrevocabili, tali da esporle costantemente ad una revisione che mette costantemente in discussione il giudicato. Correttamente la Corte territoriale, dunque, ha dichiarato inammissibile l'atto di appello, non prendendo in considerazione l'impugnazione una valutazione delle motivazioni del giudice di primo grado e una rielaborazione critica delle sue determinazioni. Generico, per altro verso, risulta l'atto di ricorso per cassazione, che appare puramente reiterativo e tale da assumere in maniera assertiva che l'appello indicava i punti e i capi della decisione non condivisi. L'atto di appello aveva esaminato il contenuto della doglianza e con essa l'impugnazione non si era confrontata. Nell'esaminare il contenuto delle due sentenze allegate la Corte territoriale ha spiegato la ragione per la quale anche l'aver subito l'attentato da parte del Fiore non costituiva elemento che in fatto potesse indurre ad una diversa ricostruzione, secondo cui con esso si attestava l'estraneità a gruppi camorristici della zona. Piuttosto sul punto la tesi dei giudici territoriali resiste a fronte delle critiche sollevate e il ricorso sul punto introduce questioni di merito che risultano inammissibili in sede di legittimità, anche nella parte in cui collega l'attentato subito da [OSCURATO:PERSONA] alla scelta del cugino [OSCURATO:PERSONA] di collaborare con la giustizia. Si introduce, nella specie e attraverso lo sviluppo logico, una nuova valutazione in fatto, distinta e ritenuta preferibile rispetto a quella attuata dai giudici di merito, con un iter inammissibile in sede di ricorso per cassazione. Ciò detto, nella specie, la Corte territoriale si è adeguata ai principi in questione e ha annotato come il ruolo dei fratelli Reale fosse quello di imprenditori legati alla famiglia camorristica, legame attraverso il quale v'era stata la crescita imprenditoriale e l'affermazione sul territorio nel campo commerciale./C, Privo di decisività era, pertanto, stimato l'evento collegato all'attentato e l'affermazione che la pericolosità sociale discendesse dalla pronuncia nr. 592/1993, relativa a fatti del 1992/1993, non richiamata tra le motivazioni sottese al provvedimento impugnato. Alla luce di quanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua